AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
17.2000.61
Data decisione, Autorità:
13.04.2001, CCRP
Incarto n.
17.2000.00061
Lugano
13 aprile
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 27 dicembre 2000 presentato da
____________,
(patrocinata
dall'avv. dott. __________)
contro
la
sentenza emanata il 15 novembre 2000 dalla Corte delle assise criminali in
Lugano nei confronti suoi e di
____________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
____________,
(patrocinata
dall'avv. __________)
____________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
____________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
____________,
(patrocinata
dall'avv. __________)
____________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
____________,
(patrocinato
dall'avv. __________),
non
ricorrenti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione di ____________;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 novembre 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha
giudicato ____________, ____________, ____________, ____________, ____________,
____________, ____________ ed ____________ per ripetuta violazione aggravata
delle legge federale sugli stupefacenti, contravvenzione alla legge federale
sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, falsità in certificati, entrata e
soggiorno illegale e ripetuta infrazione alla legge federale sulla circolazione
stradale. La Corte ha riconosciuto:
– ____________
e ____________ autori colpevoli di violazione aggravata delle legge federale
sugli stupefacenti, il primo per avere acquistato a Zurigo e trasportato e
venduto a Lugano complessivi 5 kg di cocaina, la seconda per avere concorso
nelle vendite, trasportando in due occasioni e consegnando a terzi circa 2.5 kg
di cocaina;
– ____________
autrice colpevole inoltre di infrazione alla legge federale sul domicilio e la
dimora degli stranieri per essere entrata in Svizzera con falsi documenti di
identità e per avervi soggiornato abusivamente, nonostante un divieto di
entrata;
– ____________,
____________, ____________ autori colpevoli di contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti (consumo di cocaina), come pure autori colpevoli di
violazione aggravata della stessa legge per avere, il primo e la seconda
insieme, venduto circa 5 kg di cocaina, come pure per avere ____________ tenuto
in deposito al suo domicilio circa 600-800 g di cocaina appartenenti a un terzo
e avere concorso con il figlio ____________ a nascondere altri 1361 g di
cocaina a Mezzovico; ___________ è stato ritenuto a sua volta autore colpevole
di violazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere
venduto 3.7-3.8 kg di cocaina in correità con ____________ e 3.6 kg in correità
anche con ____________;
– ____________,
inoltre, è stato ritenuto autore colpevole di riciclaggio di denaro per avere
compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento
e la confisca di valori patrimoniali provento di reato (inviando e investendo
fr. 25'000.– costituenti il provento realizzato dal traffico di cocaina), come
pure autore colpevole di infrazione alla legge sulla circolazione stradale per
avere guidato la propria automobile sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;
– ____________
autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli
stupefacenti per avere rivenduto nel Luganese circa 3.1 kg di cocaina e per
avere ricevuto in quattro occasioni a Zurigo e a Milano complessivamente 2.6 kg
di cocaina confezionati in ovuli, sostanza in parte venduta e o ceduta a terzi,
in parte depositata presso terzi e in parte occultata a Mezzovico, dove è stata
sequestrata dalla polizia;
– ____________
inoltre, autore colpevole di riciclaggio di denaro per avere inviato a Santo
Domingo la somma di US$ 7'000 costituenti provento di reato, vanificandone così
l'accertamento, l'origine e la confisca, come pure autore colpevole di
infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale per avere guidato sotto
l'influsso di sostanze stupefacenti;
– ____________
autrice colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli
stupefacenti per avere acquistato, venduto e procurato a terzi circa 1.5-1.8 kg
di cocaina e per avere consegnato a suo marito, affinché li occultasse, altri
500 g della stessa sostanza, come pure autrice colpevole di ripetuta contravvenzione
alla legge federale sugli stupefacenti per avere consumato cocaina, autrice
colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro per complessivi US$ 10'000 e fr.
5'000 e autrice colpevole di ripetuta circolazione stradale nonostante la
revoca della licenza;
– ____________
autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli
stupefacenti per avere acquistato e venduto circa 1.4 kg di cocaina, nonché per
avere, come autista, concorso con ____________ alla vendita di un imprecisato
quantitativo di cocaina.
La
Corte ha condannato pertanto:
– ____________
alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per
15 anni;
– ____________
alla pena di 30 mesi di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni;
– ____________,
avendo agito in stato di scemata responsabilità, alla pena di 5 anni di
reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni;
– ____________,
avendo agito in stato di scemata responsabilità, alla pena di 4 anni e 6 mesi
di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni;
– ____________,
avendo agito in stato di scemata responsabilità e dimostrato sincero
pentimento, alla pena di 5 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera
per 15 anni;
– ____________,
avendo agito in stato di scemata responsabilità, alla pena di 5 anni di
reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni;
– ____________,
avendo agito in stato di scemata responsabilità, alla pena di 3 anni e 6 mesi
di reclusione;
– ____________
alla pena di 4 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni.
Computato
a tutti il carcere preventivo sofferto, la Corte di assise ha sospeso condizionalmente
con un periodo di prova di cinque anni il provvedimento dell'espulsione
ordinato nei confronti di ____________. Inoltre essa ha revocato la sospensione
condizionale delle pene inflitte con precedenti decreti di accusa a
____________ e ____________, ha ordinato nei confronti di ____________ la
misura del trattamento medico ambulatoriale secondo l'art. 43 CP e ha ordinato
diversi provvedimenti confiscatori. Quanto alle spese processuali, essa le ha
suddivise tra gli imputati in ragione di un ottavo ciascuno.
B. Contro la sentenza di assise ____________ ha inoltrato il 16
novembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 27 dicembre successivo,
essa chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a
un'altra Corte di assise per nuovo giudizio o quanto meno, in subordine,
l'esenzione da pena o la riduzione a 6 mesi di reclusione e al pagamento delle
spese processuali limitatamente a fr. 1'000.–, rispettivamente la condanna al
pagamento delle spese processuali limitatamente a fr. 6'122.20. Nelle sue osservazioni
del 25 gennaio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. La ricorrente critica anzitutto il modo in cui la prima Corte ha
trattato il problema relativo alla sua capacità di intendere e di volere. Egli
rimprovera ai giudici di essersi limitati a riportare le conclusioni della
perizia psichiatrica del dott. __________, pur richiamando l'intero referto
peritale, senza di fatto utilizzare le parti non riprodotte nella sentenza, le
quali però vanno considerate parte integrante della motivazione per effetto del
richiamo. A suo avviso una motivazione del genere viola l'art. 260 CPP, non
essendo ammissibile integrare la sentenza con estratti documentali per semplice
rinvio. La censura, ai limiti del pretesto, cade nel vuoto. Intanto la
ricorrente non indica quale capoverso o lettera del (lungo) art. 260 CPP la
prima Corte avrebbe violato, né accenna ai passaggi (utili ai fini del
giudizio) della perizia che i giudici avrebbero trascurato. Sia come sia, la
ricorrente disconosce che i primi giudici hanno richiamato la perizia,
riproducendo le risposte date dallo specialista ai singoli quesiti posti in funzione
dello stato mentale al momento dei fatti (sentenza, pag. 44 a 49), per
accertare se l'imputata avesse agito in stato di scemata responsabilità
(sentenza, pag. 32, quesito n. 2). Tant'è che la Corte ha ripreso l'argomento
al momento di commisurare la pena, riducendola proprio per tenere conto della
scemata responsabilità – di tipo medio – in cui versava l'imputata (sentenza,
pag. 90). Su questo punto il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.
- Secondo la ricorrente la Corte di assise ha violato il diritto federale
nella misura in cui ha seguito pedissequamente e acriticamente, senza autonoma
valutazione giuridica, l'affermazione del perito, stando al quale la peritanda
ha commesso i fatti in stato di media scemata responsabilità. A suo parere il
perito doveva limitarsi a fornire gli elementi diagnostici circa la salute
mentale di lei, lasciando trarre le conclusioni ai giudici.
a) Non è punibile colui che, per malattia o debolezza di mente o per
grave alterazione della coscienza, non era capace, nel momento del fatto, di
valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo
tale valutazione (art. 10 prima frase CP). Se la sanità mentale o la coscienza
dell'imputato era, nel momento del fatto, soltanto turbata (...), cosicché
fosse scemata la sua capacità di valutare il carattere illecito dell'atto o,
pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione, il giudice può attenuare la
pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 11 prima frase CP). L'autorità
istruttoria o giudicante ordina l'esame dell'imputato qualora si trovi in
dubbio circa la sua responsabilità (art. 13 cpv. 1 prima frase CP). Sulla
responsabilità si pronunciano i periti (art. 13 cpv. 2 CP prima parte CP).
b) In
linea di principio un'autorità di cassazione è vincolata agli accertamenti
sullo stato psicobiologico dell'autore nel momento del fatto, mentre verifica
liberamente se sussistono i presupposti giuridici della totale o della scemata
responsabilità (Trechsel, StGB,
Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 8 in fine dell'introduzione dell'art. 10 con
rinvii). Una netta distinzione al riguardo è nondimeno ardua, sicché il giudice
deve conferire allo psichiatra ampia facoltà di esprimersi, anche se per finire
la responsabilità del verdetto incombe a lui solo (Trechsel, op. cit. n. 7 ad art 13 CP). Dalle risultanze di
una perizia, in ogni modo, il giudice non può scostarsi senza motivi
determinanti, senza che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la
credibilità dell'esperto (Trechsel,
op. cit. n. 8 ad art. 13 con numerosi richiami). Se le conclusioni di
quest'ultimo appaiono discutibili su punti essenziali, il giudice deve
raccogliere altre prove per fugare le sue incertezze. Dandosi il caso, egli
ordinerà un complemento di perizia o una nuova perizia, ma commette arbitrio se
si distanzia da quella agli atti sulla sola base del suo convincimento (CCRP,
sentenza del 18 dicembre 1998 in re C., consid. 5 con riferimento a DTF del 12
agosto 1996 in re Z., consid. 2a e rinvii, pubblicata in: SJ 119/1997 pag. 58).
Una nuova perizia, comunque sia, non può essere ordinata per la prima volta in
cassazione, giacché in tale sede non può essere mutato il materiale processuale
alla base del primo giudizio (CCRP, sentenza appena citata).
c) Come si è spiegato, l'art. 13 cpv. 1 CP impone un esame
specialistico ogni qual volta sussistano ragionevoli dubbi sul pieno possesso
delle facoltà mentali da parte dell'autore. Che in concreto ciò fosse il caso è
fuori discussione. Non è compito del giudice, invece, valutare lo stato
psicobiologico dell'imputato alla stregua di un'autodidatta o con l'ausilio di
manuali medici (Trechsel, op.
cit.n. 1 ad art. 13 CP con richiami). Al giudice tocca stabilire, sulla scorta
delle valutazioni peritali, se in diritto soccorrano gli estremi di una totale
(art. 10 CP) o scemata responsabilità (art. 11 CP); in quest'ultimo caso egli
definirà, nel quadro del suo potere di apprezzamento, se si tratta di una
diminuzione lieve (25%), media (50%) o alta (75%), dandone motivo nella
commisurazione della pena (Trechsel,
op. cit.. n. 6 ad art. 11 CP; CCRP, sentenza citata, consid. 11).
d) Nella
fattispecie il perito giudiziario ha diagnosticato alla ricorrente, in sintesi,
uno stato di scemata responsabilità di tipo medio conseguente a un disturbo della
personalità, a consumo di cocaina e a ritardo mentale (sentenza, pag. 46). Di
tali risultanze i giudici hanno tenuto conto, riducendo la pena (sentenza, pag.
90 e 91). La ricorrente si duole che il perito giudiziario abbia valutato egli
medesimo il suo grado di scemata responsabilità, sostituendosi alla Corte. Ci
si potrebbe domandare se la critica sia ammissibile, la ricorrente non
risultando avere sollevato simile eccezione prima d'ora. Anzi, in un primo
momento essa sembrerebbe finanche avere condiviso il referto, ove si pensi che
durante l'arringa il suo difensore ha disquisito e invocato la perizia
psichiatrica a sostegno di una massiccia riduzione di pena proprio per tenere
conto della grave scemata responsabilità riscontrata dall'esperto. Comunque
sia, la doglianza è priva di fondamento. Che il perito abbia espresso la sua
opinione sul grado di scemata responsabilità non costituisce una violazione del
diritto, giacché per finire la responsabilità di stabilire se in diritto
soccorrano gli estremi di una totale (art. 10 CP) o scemata responsabilità
(art. 11 CP) incombe ai giudici. Ai quali incombe altresì di definire, nel
quadro del loro potere di apprezzamento, se si tratti di una diminuzione lieve
(25%), media (50%) o alta (75%). Per formulare la loro valutazione essi devono
far capo a valutazioni specialistiche. Ma non si può dire che essi violino il
diritto federale per questa sola circostanza.
-
La ricorrente sottolinea che a pag. 22 della perizia il dott.
__________ l'ha considerata alla stregua di un'imbecille, affetta da ritardo
mentale, sicché la Corte avrebbe dovuto ritenerla incapace di intendere e di
volere (art. 10 CP). La conclusione non può essere seguita. Il perito si è
pronunciato per una scemata responsabilità di livello medio, considerando anche
i limiti intellettivi che il ritardo mentale della ricorrente comporta. Egli ha
rilevato che questa è sicuramente in grado di riconoscere il carattere illecito
di uno spaccio di droga, ciò che le risultava tanto più comprensibile alla luce
delle precedenti vicissitudini giudiziarie; ha soggiunto però che il lieve
ritardo mentale non conferiva alla nozione di illecito la pregnanza che ci si
sarebbe dovuti aspettare da una personalità intellettivamente normale (sentenza,
pag. 46). Il perito è stato quindi ben lungi dal dare un quadro suscettibile di
giustificare l'applicazione dell'art. 10 CP (norma del resto invocata per la
prima volta davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale), escludendo
in pratica che soccorrano i presupposti scientifici per applicare l'art. 10 CP
(sentenza, pag. 47, risposta 2e). Manifestamente infondato, anche a questo
proposito il ricorso deve pertanto essere respinto.
-
Richiamandosi ad altri passaggi della perizia, la ricorrente espone
ulteriori considerazioni sulla sua capacità di intendere, di volere e di agire
di conseguenza al momento dei fatti (punto 5). Esse non sono sufficienti
tuttavia per trarre conclusioni diverse dal preciso quadro psichiatrico
delineato dal perito, nemmeno considerando quanto l'interessata fa valere nel
ricorso, già considerato per altro dalla prima Corte (abuso di sostanze stupefacenti,
sviluppo intellettuale ipodotato, quoziente intellettuale inferiore alla media
ecc.: sentenza, pag. 46). Ancora una volta il ricorso si rivela perciò
destituito di consistenza.
-
Secondo la ricorrente, nel commisurare la pena a suo carico la Corte
di assise non ha, comunque sia, ponderato appieno il suo reale stato di scemata
responsabilità. A suo modo di vedere un soggetto affetto da imbecillità
(perizia, pag. 22), incapace di contare senza l'aiuto delle dita (perizia, pag.
2), con una memoria imprecisa (perizia, pag. 6), colto da una preoccupante sindrome
psico-organica (perizia, pag. 26) dovuta principalmente a lesioni cerebrali
importanti aggravatesi con l'uso prolungato di cocaina (che ha progressivamente
ridotto la capacità di valutazione: perizia, pag. 23), pressoché incapace di
dirigere le proprie azioni, di gestire la propria vita, di confrontarsi e di
adattarsi alla realtà esterna (perizia, pag. 7) deve essere per lo meno
ritenuto irresponsabile a livello alto (scemata irresponsabilità gravissima).
La pena non deve perciò superare i 6 mesi di reclusione. Ancora una volta la
ricorrente trascura tuttavia che il perito non ha mancato di considerare le
patologie esposte nel gravame; ciò nonostante, egli si è espresso per una lieve
scemata responsabilità in merito alla capacità di valutazione dell'illecito e
per una scemata responsabilità più grave in merito alla capacità di agire conseguentemente
(sentenza, pag. 46 e 47 con riferimento alle risposte 2a, 2b, 2c e 2d). Non v'è
ragione per scostarsi da tali accertamenti scientifici. La ricorrente non
pretende d'altro canto che, sulla base dell'opinione del perito e delle
conclusioni tratte dalla Corte di assise, la pena inflittale (3 anni e 6 mesi
di reclusione) configuri un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento.
Tanto meno ciò appare il caso se si considera la pena inflitta a ____________
(4 anni di reclusione), il quale non solo ha venduto minori quantità di droga,
ma al momento dell'arresto aveva con sé meno di 30 g di cocaina, mentre la
ricorrente (condannata anche per riciclaggio di denaro) al momento del fermo possedeva
ancora 500 g di cocaina (sentenza, pag. 91). L'attenuante della scemata responsabilità
ha perciò inciso in modo rilevante sulla commisurazione della pena (sentenza,
pag. 91).
-
La ricorrente insorge pure contro la decisione che la obbliga a
rifondere il costo della perizia psichiatrica (di a fr. 26'822.20). Sostiene
che tale condanna è contraria al dispositivo n. 11 della sentenza impugnata,
che pone la tassa di giustizia e le spese processuali a carico di prevenuti in
ragione di un ottavo ciascuno, senza eccezioni. A torto. Certo, la sentenza
prevede che le spese processuali siano sopportate dai condannati in proporzione
di un ottavo ciascuno, tanto che nella distinta delle spese (sentenza, pag.
106 e 107), la prima Corte ha agito di conseguenza, suddividendo la tassa di
giustizia (fr. 20'000.–), le spese di inchiesta preliminare (fr.33'307.–), le
indennità per i testi (fr. 261,60) e i costi postali, telefonici ecc. (fr.
100.–) in modo uguale tra i prevenuti. Per quanto riguarda l'onere della
perizia, essa l'ha posto invece a carico dalla ricorrente. Il che è senz'altro
lecito, trattandosi di un costo maturato nell'esclusivo interesse della ricorrente,
che non riguarda affatto gli altri imputati. Nelle condizioni descritte il
dispositivo n. 11 della sentenza è stato integrato di conseguenza. La
ricorrente, patrocinata da un legale, non poteva non rendersene conto.
-
La ricorrente asserisce che, in ogni modo, le spese processuali a
suo carico devono essere ridotte per tenere conto che parte delle imputazioni
sono venute a cadere. Nell'ipotesi a lei più sfavorevole essa chiede che la
condanna al pagamento della tassa di giustizia e delle spese sia limitata a fr.
6'122.20. La richiesta non manca di buon diritto. Accusata di avere venduto,
procurato, offerto, detenuto e negoziato l'acquisto di almeno 6.1 kg di cocaina,
la ricorrente è stata riconosciuta autrice colpevole di violazione aggravata
della legge federale sugli stupefacenti per avere spacciato soltanto 1.5-1.8 kg
di cocaina, rispettivamente per avere consegnato al marito ulteriori 500 g di
quella sostanza. Accusata di avere riciclato US$ 40'000, fr. 51'306.–, US$
40'816 e Lit. 6'020'000, oltre a fr. 21'000.–, essa è stata riconosciuta colpevole
per tale reato limitatamente a US$ 40'000 e fr. 5'000.–. Di fronte a simili
ridimensionamenti, la prima Corte non poteva prescindere da un riparto della
tassa di giustizia e delle spese tra la ricorrente e lo Stato (art. 9 cpv. 1 e
3 CPP). Tanto meno se si considera che la Corte medesima non ha risparmiato
critiche all'autorità inquirente per il modo in cui è stata condotta
l'inchiesta (sentenza, pag. 74 segg.). La quota di complessivi fr. 33'630.60
posta a carico della ricorrente (sentenza, pag. 107 con riferimento alla
distinta delle spese) va quindi corretta. Fermo restando che il costo della
perizia (fr. 26'822,20) rimane a carico della ricorrente, la quota della tassa
di giustizia di fr. 2'500.–, la quota di fr. 4'163.20 per le spese di inchiesta
preliminare, la quota di
fr.
32,70 per le indennità ai testi e la quota per le spese postali di fr. 12,50
(in totale fr. 6'708,40) vanno suddivise tra la ricorrente e lo Stato in
ragione di metà ciascuno (fr. 3'354.20 ognuno). La quota a carico della
ricorrente ammonta perciò a fr. 30'176.40 (fr. 26'822.20 più fr. 3'354.20). Su
questo punto il ricorso merita parziale accoglimento.
- Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv.
1 e 9 cpv. 1 CPP). Sono addebitati quindi alla ricorrente per quattro quinti e
allo Stato per la rimanenza. Dato il grado di soccombenza della ricorrente non
si giustifica invece di assegnare ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art.
39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il dispositivo n. 11 della
sentenza impugnata è riformato nel senso che la quota della tassa di giustizia
e delle spese processuali di complessivi fr. 33'530.60 (distinta, pag. 107) è
posta per fr. 30'176.40 a carico della ricorrente e per fr. 3'354.20 a carico
dello Stato. Per il resto il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti per quattro quinti a carico della ricorrente e per il rimanente a carico
dello Stato.
- Intimazione a:
– ____________,
c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv.
dott. __________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise criminali in Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ministero
pubblico, 6901 Lugano;
– Ufficio
giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento
delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione
del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio
centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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