AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
17.2000.54
Data decisione, Autorità:
20.12.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00054
17.2000.00055
17.2000.00056
Lugano
20 dicembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Giani
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sui ricorsi per cassazione presentati
– il 5 dicembre 2000 (inc. CCRP n. 17.2000.00054) dal
PROCURATORE PUBBLICO DEL CANTON TICINO
– il 5 dicembre 2000 (inc. CCRP n. 17.2000.00055) da
(patrocinata dagli avv. __________)
– il 5 dicembre 2000 (inc. CCRP n. 17.2000.00056) da
(patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 25 ottobre 2000 dalla Corte delle assise criminali
nei confronti di
(patrocinato dall'avv. __________)
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione del Procuratore pubblico;
Se deve essere accolto il ricorso di ____________ Inc.;
Se deve essere accolto il ricorso di ____________ (SUISSE) SA;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 25 ottobre 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto
____________ autore colpevole di ripetuta amministrazione infedele, ripetuta
truffa per mestiere, ripetuta falsità in documenti e contravvenzione alla legge
cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario. Riferendosi alla
prima imputazione, la Corte di assise ha – in estrema sintesi – accertato che
nel periodo ottobre 1994/maggio 1995, per fine di lucro e indebito profitto, il
soggetto ha danneggiato suoi clienti nella gestione patrimoniale dei loro
averi, in particolare 8 clienti in relazione all'acquisto di 250'000 titoli
interactive ____________ Inc (__________) per un importo complessivo di US$
1'050'000.–– e 6 clienti in relazione all'acquisto di 93'000 titoli __________ Inc
Port (________) per un importo complessivo di US$ 213'535.– senza la
necessaria autorizzazione dei clienti e andando oltre il mandato di gestione
che gli era stato affidato, ritenuto che i titoli si sono poi svalutati
rapidamente con una perdita quasi totale; ha pure accertato che nel corso del
1996 il soggetto ha raccolto US$ 276'640.– da 5 clienti prospettando l'acquisto
di titoli della società __________ Corporation. Riferendosi alla seconda
imputazione, la prima Corte ha accertato che ____________, singolarmente o in
correità con altre persone, e per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, ha ripetutamente ingannato con astuzia almeno 30 suoi clienti investitori,
affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone
subdolamente l'errore, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio
proprio o altrui, in particolare che egli ha raccolto dai clienti fondi per
complessivi fr. 4'204'000.– creando un pregiudizio finale (dedotti cioè i
rimborsi) di almeno fr. 3'368'000.–. Riferendosi alla terza imputazione, la
Corte di assise ha accertato che ____________, singolarmente o in correità e al
fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di clienti investitori e al
fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ha ripetutamente
formato documenti falsi o alterato documenti veri e attestato e fatto attestare
in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, e che
ha fatto uso a scopo di inganno di tali documenti in relazione a contratti di
amministrazione fiduciaria e a contratti per operazioni di finanziamento stipulati
a partire dal 15 marzo 1995.
In
applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato
____________ a 3 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto).
Lo ha inoltre condannato a versare alla parti civili gli importi di cui al
dispositivo n. 4 della sentenza. Ha infine ordinato la confisca ex art. 59 n. 1
CP di diversi beni patrimoniali costituenti provento di reato.
B. Contro
la sentenza di assise il Procuratore pubblico ha inoltrato il 30 ottobre 2000
una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Nei motivi del gravame, presentati il 5 dicembre successivo, egli chiede che la
pena a carico di ____________ sia aumentata in quanto arbitrariamente mite. Una
dichiarazione di ricorso contro la sentenza di assise, segnatamente contro il
dispositivo di confisca, è stata proposta da __________ Inc. e da ____________
(Suisse) SA. Nei rispettivi gravami del 5 dicembre 2000, essi chiedono la
revoca della confisca disposta sui conti della Banca __________, Lugano.
C. Non
sono state chieste osservazioni sui ricorsi.
Considerando
in diritto: I. Sul ricorso del Procuratore
pubblico
- Il
ricorrente fa carico alla prima Corte di avere irrogato a ____________ una pena
eccessivamente mite rispetto alla indubbia gravità oggettiva delle imputazione
per le quali è stato condannato e, in particolare, rispetto alla colpa, anche
essa grave. Ritiene tra l'altro che i primi giudici abbiano dimostrato ingiustificata
indulgenza nel valutare l'incidenza di circostanze attenuanti, come la scemata
responsabilità e la volontà di emendamento del condannato e la durata della carcerazione
preventiva.
a) Il giudice
commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere,
della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità
della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo
entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne,
intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato
ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito,
ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così
via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua
situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione
seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la
reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato
entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la
volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117
IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di
trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47
consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di
second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 3g).
b) Nella commisurazione della pena il giudice di merito usufruisce di
ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve
indicare nondimeno quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non
necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso
possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo
ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la
peine in: RPS 116/1996 pag. 136 segg.). Sapere se la
pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di
diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di
revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di
cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale –
ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite,
al punto di cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF
123 IV 162 consid. 2a con richiami) .
c) Nella
fattispecie la Corte di assise ha inflitto al ricorrente 3 anni di reclusione,
rilevando anzitutto l'oggettiva gravità dei reati commessi dal soggetto,
determinata dalla ripetitività delle operazioni truffaldine commesse per
mestiere lungo un ragguardevole arco di tempo, dall'entità dei denari
sottratti, come pure dal sistematico abuso del particolare rapporto di fiducia
instauratosi con la maggior parte dei clienti. Sotto questo profilo – ha osservato
la prima Corte – sarebbe giustificata una pena più severa rispetto a quella
effettivamente irrogata. Se non che, hanno soggiunto i primi giudici, la pena
proposta dal Procuratore pubblico (4 anni e 6 mesi di reclusione) è
eccessivamente severa, ove si consideri soltanto la sentenza emessa il 21
febbraio 2000 dalla Corte delle assise criminali nel caso della __________ SA,
con la quale i due imputati – cui era stata comunque riconosciuta la collaborazione
prestata e il pentimento manifestato nei confronti delle vittime – erano stati
condannati a 3 anni e 10 mesi di reclusione per reati ben più gravi. Vagliando
l'aspetto soggettivo, la Corte di merito ha considerato a favore dell'imputato
la sua scemata responsabilità ex art. 11 CP di grado da lieve a medio; al
riguardo essa ha tra l'altro rilevato che l'attitudine processuale del soggetto
nel corso dell'inchiesta volta a negare la realtà e, come tale, censurabile
poiché indizio di totale mancanza di volontà di collaborare, risulta per finire
scusabile proprio grazie alla citata circostanza attenuante. Come ulteriore
elemento a favore del prevenuto, i primi giudici hanno altresì considerato che
egli non ha utilizzato il provento delle malversazioni per finanziare un tenore
di vita sfarzoso, che egli ha per contro persino dato fondo alla sue
preesistenti risorse nel tentativo di risarcire le vittime, sacrificando la
casa di abitazione ipotecata in misura superiore alle sue possibilità di
rimborso degli interessi, e l'avere di cassa pensione, che avrebbe invece
potuto tenere per sé. La Corte di assise ha pure considerato la durata della
carcerazione preventiva sofferta pari a circa 17 mesi, segnatamente l'angoscia
derivata dalla prolungata assenza di riscontri certi sul momento in cui essa
avrebbe preso termine (sentenza, pag. 29 segg.).
Già d'acchito la
sentenza impugnata risulta motivata in modo da escludere eccesso o abuso del
potere di apprezzamento nell'esito (condanna a 3 anni di reclusione) al quale
la prima Corte è giunta vagliando la fattispecie sia dal profilo oggettivo, sia
dal profilo soggettivo. Anzitutto, contrariamente a quanto preteso dal
Procuratore pubblico, la prima Corte non ha trascurato la gravità oggettiva dei
reati e il danno causato alle vittime e, tantomeno, l'aggravante derivante dal
fatto che il prevenuto abbia, tra l'altro, commesso ripetuta truffa per
mestiere (sentenza, pag, 30). Nel valutare questi lati negativi, essa ha
nondimeno considerato che, in fin dei conti, dall'indebito profitto conseguito,
il ricorrente non ha tratto significativi vantaggi, nel senso che egli non ha
mutato apprezzabilmente il proprio tenore di vita, segnatamente non ha condotto
una vita sfarzosa; anzi, per finire egli ha persino dato fondo alla sue
preesistenti risorse, compresi gli averi della cassa pensione (sentenza, pag.
31). Con ciò la Corte di merito ha quindi statuito correttamente, ossia ha
considerato sia le circostanze sfavorevoli, sia le circostanze favorevoli al
prevenuto, riconoscendogli anche gli sforzi compiuti per risarcire le vittime.
e) Il ricorrente
dissente da queste considerazioni, rimproverando al prevenuto un'attitudine
diversa. Egli però non sostanzia alcun arbitrio al riguardo, (art. 288 lett. c
CPP), ossia non dimostra perché i primi giudici avrebbero errato manifestamente
concludendo nel modo riportato nella sentenza impugnata, ovvero ponendo in
risalto le buone intenzioni del condannato. Nemmeno può essere fatto carico
alla Corte di merito di essere caduta nell'eccesso o nell'abuso del potere di
apprezzamento nel vagliare l'incidenza della scemata responsabilità del
prevenuto. Che al momento dei fatti ____________ abbia agito in stato di
scemata responsabilità da lieve a media risulta attestato dal perito
giudiziario dott. __________ (act. 174 pag. 21 seg.). Che l'attitudine ostruzionista
per non dire provocatoria dello stesso prevenuto nel corso dell'istruttoria –
circostanza che ha senz'altro complicato e allungato l'inchiesta e, di
riflesso, ha determinato poca comprensione al momento di formulare la richiesta
di pena all'attenzione della Corte di assise – dipendeva però (anche) da turbe
psicologiche, poteva essere accertato senza arbitrio dai primi giudici sulla
base dello stesso referto peritale (act. 174 pag. 12 in fondo). Certo, la
sentenza impugnata non determina il grado di responsabilità del soggetto con
riferimento a ogni singola infrazione commessa, ossia non riprende ad litteram
quanto riferito dal perito, e cioè che si è trattato di scemata responsabilità
lieve all'inizio e di scemata responsabilità lieve–media verso e durante la
fine del periodo che entra in considerazione (act. 174, pag. 22). Tale
constatazione è però ininfluente. Decisivo, a ben vedere, è che la sentenza impugnata
resista alla critica nel suo esito, ossia che la condanna a 3 anni di reclusione,
tenuto conto di tutte le circostanze – sia aggravanti, sia attenuanti – sia
ancora sostenibile. Ciò che è il caso nella fattispecie, dato che l'aggravante
considerata con particolare insistenza dal Procuratore pubblico – mancata
collaborazione con conseguente incremento degli oneri istruttori – risulta in
ogni modo temperata dalla indubbia scemata responsabilità che ha colpito il
soggetto a partire dal 1996 (act. 174, pag. 22 ). D'altro canto la stessa Corte
di assise ha compreso la critica del Procuratore pubblico, rilevando che, senza
la circostanza attenuante dell'art. 11 CP, avrebbe considerato l'attitudine
processuale del prevenuto come elemento a suo sfavore nella commisurazione
della pena (sentenza, pag, 31 in alto). Infine, non può nemmeno essere rimproverato
alla Corte delle assise criminali di avere conferito peso sproporzionato al
carcere preventivo sofferto dal prevenuto, dato che è stata la sua reticenza a
prolungarne la durata. Egli trascura infatti di nuovo i vincolanti accertamenti
della sentenza impugnata, che riconducono la richiamata attitudine per
l'appunto anche allo stato di scemata responsabilità. Il confronto con il caso
__________ SA risulta, per finire, appropriato; in quel procedimento i
prevenuti erano stati infatti condannati a una pena di soli 10 mesi superiore
per reati ben più gravi e per indebiti profitti ben più consistenti. È vero che
X. e Y. avevano collaborato, al contrario dell'imputato nel presente procedimento;
come visto, di questo comportamento egli non era però totalmente responsabile.
Ben si può convenire con la Corte di assise che, nella fattispecie, si tratta
di pena mite. Contrariamente a quanto preteso dal Procuratore pubblico, con un
giudizio di tale indole la prima Corte non ha però ancora ecceduto o abusato
nel proprio potere di apprezzamento.
- Ne
discende che il ricorso – che parte tra l'altro dalla erronea premessa che
avendo il Magistrato inquirente già tenuto conto di eventuali circostanze
attenuanti nella sua proposta di pena, la Corte di assise non avrebbe dovuto
dar prova di ulteriore clemenza (ricorso, punto 2.1.1) – deve essere disatteso
siccome infondato, senza ulteriori formalità (art. 291 cpv. 1 CPP).
II. Sul ricorso di __________
Inc.
-
Il
ricorrente insorge contro il provvedimento della confisca disposto dalla Corte
delle assise criminali sui conti no. __________, intestato a __________, no.
__________, intestato a __________ e ____________, e no. __________intestato a
__________. Egli richiama, in estrema sintesi, una precedente procedura esecutiva
promossa nei confronti di __________ sulla base di una sentenza contumaciale
pronunciata da una Corte distrettuale del Texas che ha riconosciuto il soggetto
colpevole di truffa, condannandolo a un risarcimento a suo favore di US$
10'000'000.– rispettivamente US$ 20'000'000.–, procedura che è sfociata nel
sequestro LEF degli averi oggetto del contestato provvedimento confiscatorio e
nel rigetto dell'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo dallo
stesso __________. Rileva altresì che si è pure proceduto al sequestro penale
dei medesimi conti nell'ambito del procedimento penale promosso contro
__________. Nel merito egli fa valere che se è vero che gli averi sui conti
confiscati derivano da reati penali, tali infrazioni non sono quelle imputabili
a ____________, ma concernono l'attività truffaldina di __________. Occorre, in
altri termini, secondo il ricorrente, distinguere tra i due procedimenti
penali.
-
Giusta
l'art. 287 cpv. 1 CPP il Procuratore pubblico, l'accusato e il suo difensore
possono interporre ricorso per cassazione contro tutte le sentenze di merito
delle Corti penali. La parte civile invece può interporre ricorso per
cassazione soltanto contro una sentenza di assoluzione (art. 287 cpv. 2 CPP).
-
Il
ricorrente non è né accusato, né parte civile nel procedimento oggetto della sentenza
impugnata. Egli è soltanto – stando al tenore del ricorso – un terzo colpito dalla
confisca ordinata dalla Corte di assise, la quale ha ritenuto che le somme
confluite sui conti presso la Banca __________ di Lugano siano provento di
reato e attengano ai clienti di ____________ (sentenza, consid. 19.2). Già per
questo solo motivo – mancata costituzione di parte civile – al ricorrente fa
difetto la legittimazione ricorsuale davanti alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Invero, il ricorrente fa valere di essersi costituito il 25
agosto 1995 parte civile, ma come ammesso nello stesso gravame (pag. 3), tale
atto concerne il procedimento penale promosso contro __________ (cfr. doc. D ),
tuttora pendente. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Un
giudizio del genere è stato peraltro preso in considerazione dallo stesso
ricorrente, ove si consideri che contro la sentenza di assise egli ha inoltrato
due dichiarazioni di ricorso, una alla Corte di cassazione e di revisione
penale (art. 289 cpv. 1 CPP), una alla Corte di cassazione penale del Tribunale
federale ex art. 272 PP (possibile soltanto contro una sentenza cantonale
definitiva).
-
È
vero che anche decisioni di confisca possono essere impugnate con ricorso per
cassazione. La Corte di cassazione e di revisione penale ha infatti
riconosciuto tale facoltà sia all'imputato colpito da un provvedimento del
genere con la sentenza di merito (caso classico), sia alla persona colpita da
un provvedimento confiscatorio ordinato in un cosiddetto procedimento autonomo
ex art. 350 cpv. 2 CPP (in cui è parte la persona colpita dal provvedimento).
La Corte di cassazione e di revisione penale non ha per contro riconosciuto
legittimazione ricorsuale alla parte considerata soltanto come un terzo colpito
dal provvedimento, cui la Corte di assise ha assegnato un termine per fare
valere le proprie ragioni giusta la procedura di cui all'art. 350 cpv. 4 CPP
(CCRP, sentenza del 18 novembre 1998 in re C. consid. 3). A maggior ragione al
ricorrente deve essere preclusa la facoltà di ricorrere ex art. 287 ss. CPP in
una fattispecie, come la presente, in cui la Corte di assise (cfr. sentenza,
consid. 19.3) non ha peraltro nemmeno proceduto all'assegnazione proporzionale
dei beni alle parti lese ex art. 60 cpv. 1 lett. b CP, rilevando che ciò sarà
possibile unicamente quando saranno chiarite le pregiudiziali questioni di
diritto civile (art. 60 cpv. 3 CP e 350 cpv. 4 CPP). Essa si è infatti soltanto
limitata a confiscare quanto – a suo giudizio – costituisce provento di reato
ex art. 59 n. 1 CP (consid. 19.2 della sentenza impugnata). D'altro canto, si
fosse anche costituita parte civile, la legittimazione ricorsuale non risulterebbe
automaticamente scontata alla luce dell'art. 287 cpv. 2 CPP, che consente
soltanto ricorsi contro sentenze assolutorie. Tale questione può comunque
essere lasciata indecisa, alla luce delle considerazioni che precedono.
III. Sul ricorso di __________
(Suisse) SA
-
La
ricorrente impugna a sua volta il dispositivo di confisca, limitatamente al
conto no. __________presso la Banca __________, Lugano, facendo anche essa
valere diritti prevalenti sull'attivo confiscato e contestando in ogni modo che
i valori confluiti su quel conto (colpito anche da un sequestro LEF) costituiscano
provento di reato. Se non che, come per __________ Inc., alla ricorrente fa
difetto la qualità di parte ex art. 287 ss CPP, già perché essa – come si vedrà
in appresso – non si è costituita parte civile nel presente procedimento.
-
È
vero che la ricorrente richiama tra l'altro la costituzione di parte civile
contenuta nella denuncia penale del l'11 agosto 1995 sporta nei confronti di
__________. Tale atto non figura però negli atti dell'incarto relativo al
presente procedimento penale, ossia all'atto di accusa 121/2000 (cfr. peraltro
l'atto di accusa, ove la ricorrente non figura nemmeno indicata come parte
lesa). Dalla distinta degli atti nemmeno risulta che la ricorrente si sia
costituita parte civile in un altro momento, segnatamente con raccomandata 11
giugno 1999 al Procuratore pubblico (d'altro canto la diretta interessata non è
stata nemmeno in grado di indicare il relativo numero di rubrica del citato
atto). Magari la ricorrente allude alla notizia di reato figurante come doc. C
nel parallelo ricorso di __________ (che comunque non figura negli atti del
procedimento penale contro ____________). Fosse quello l'allegato, la sostanza
delle cose non muterebbe. Da quell'atto, risulta che essa aveva allora
informato il Ministero pubblico di costituirsi parte civile nel procedimento
penale che verrà aperto nei confronti di __________ ("eventualmente terze
persone che hanno collaborato con lo stesso o l'hanno aiutato a commettere le
azioni che verranno nel seguito succintamente descritte"). Cosa essa
intendesse con la locuzione "eventualmente" e più precisamente a
quali persone essa indirettamente si riferiva non è chiaro, ritenuto comunque
che non depongono a favore della pretesa costituzione di parte civile la totale
assenza negli atti del procedimento (Acc. 121/2000) di riscontri attestanti il
coinvolgimento della ricorrente e, in particolare, l'improvviso interesse
manifestato all'ultimo momento in un procedimento (quello contro ____________)
per mesi ignorato (per di più tramite un'avvocata dello studio legale che
patrocina anche alcuni creditori di ____________ interessati almeno in parte
alla stessa somma; sentenza, consid. 19.1).
Sia
come sia, la questione non ha ragione di essere vagliata oltre. Con dichiarazione
di ricorso presentata il 27 ottobre 2000 sia alla Corte di cassazione e di
revisione penale, sia al Tribunale federale (cui è stato inoltrato ricorso per
cassazione motivato), la precedente patrocinatrice della ricorrente ha chiarito
l'arcano, ossia ha esplicitamente precisato che la sua mandante non è parte
alla procedura ACC 121/2000 (procedimento a carico di ____________) e che essa
è titolare di diritti sui beni depositati sui conti suddetti ai sensi
dell'art. 59 cpv. 2 CP. Per questa ragione essa ha chiesto alla Corte di assise
di non procedere alla contestata confisca (richiesta, come visto, respinta
dalla Corte, che ha comunque richiamato l'attenzione su eventuali diritti di
terzi ex art. 60 CP e sulla procedura di cui all'art. 350 cpv. 4 CPP). Che la
ricorrente non abbia inteso partecipare al presente procedimento risulta
peraltro pure dallo scritto 20 ottobre 2000 inviato al presidente della Corte
di assise, in cui ha manifestato l'opposizione alla confisca vantando diritti
prevalenti; nell'indicare l'oggetto della pratica, essa ha messo di nuovo in
relazione la costituzione di parte civile con l'inc. n. __________, cioè con la
denuncia sporta nei confronti di __________ (cfr. doc. 2/dibattimento). Nel
ricorso proposto dal nuovo patrocinatore, la ricorrente trascura però tali
scritti (in cui non si contestava peraltro nemmeno che si tratti di provento di
reato), che vanno nella direzione esattamente contraria a quanto ora preteso.
Di costituzione di parte civile non vi è peraltro traccia nemmeno nello scritto
27 settembre 2000 (v. doc. 34. successivo all'atto di accusa). Proposto con
leggerezza, ovvero contraddicendo quanto addotto dal precedente patrocinatore,
il ricorso deve di conseguenza essere anche esso dichiarato inammissibile senza
ulteriori formalità (at. 291 cpv. 1 CPP). Per il resto si richiamano le argomentazioni
esposte nel gravame che precede.
IV. Sulle spese
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per
questi motivi, richiamata la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso
del Procuratore pubblico è respinto.
-
Il
ricorso di __________ Inc. è inammissibile.
-
Il
ricorso di ____________ (Suisse) SA è inammissibile.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2'500.–
b)
spese fr. 300.–
fr. 2'800.–
sono
posti per fr. 600.– a carico dello Stato, per fr. 1'100.– a carico di
__________ Inc. e per fr. 1'100.– a carico di ____________ (Suisse) SA.
- Intimazione a:
– ____________,
c/o Penitenziario Cantonale, 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– Procuratore
Pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise criminali di Lugano;
– Comando
della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle Istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle Istituzioni, Ufficio esecuzioni pene e misure, CP 238, 6807 Taverne;
– Ministero
Pubblico Lugano;
– Direzione
del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero
Pubblico della Confederazione, 3001 Berna;
– avv.
__________ (rappr. PC __________);
– avv.
__________ (rappr. PC __________);
– avv.
__________ (rappr. PC __________ e __________);
– __________
(PC);
– avv.
__________ (rappr. PC __________);
– avv.
__________ (rappr. PC __________);
– __________
(PC);
– avv.
__________ (rappr. PC __________ );
– __________
(PC);
– __________
(PC);
– __________
(PC);
– __________
(PC);
– __________
(PC);
– __________
(PC);
– __________
(PC);
– __________
(PC);
– __________
(PC);
– __________
(PC);
– __________
(PC);
– __________
(PC);
– __________
(PC);
– __________
(PC);
– __________
(PC);
– avv.
__________ (rappr. Società americana __________ Inc. di San Antonio, USA);
– avv.
__________ (rappr. __________ Suisse SA, Ginevra);
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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