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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.52
Data decisione, Autorità:
15.03.2001, CCRP
Incarto n.
17.2000.00052
Lugano
15 marzo 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 20 novembre 2000 presentato da
__________,
(patrocinato
dal lic. iur. __________)
contro
la
sentenza emessa il 19 ottobre 2000 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
nei sui confronti;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione.
- Il giudizio
sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 1° dicembre 1999 __________ si è recato a casa del cognato
__________ per discutere talune questioni legate all'eredità relitta dal
suocero, deceduto senza lasciare testamento. Tra i due è ben presto sorto un
litigio, nel corso del quale, secondo quanto ha riferito l'agente di polizia
__________, __________ ha detto a __________: “Tua madre è una puttana”. In
seguito alla querela sporta da __________ il 2 dicembre 1999, con decreto di
accusa del 27 marzo 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________
autore colpevole di ingiuria e lo ha condannato a una multa di fr. 500.–.
Statuendo su opposizione dell'accusato, con sentenza del 19 ottobre 2000 il
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha confermato l'imputazione e la
pena.
B. Contro la sentenza appena citata __________ ha inoltrato il 24
ottobre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nella motivazione del ricorso, del 20 novembre 2000, egli
chiede di essere prosciolto dall'accusa o quanto meno, in subordine, che la
multa inflittagli sia ridotta. Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2001 il
Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione ha
formulato il 24 gennaio 2001 la parte civile __________.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono
sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi
dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia
opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed
equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di
arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a,
123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
-
Il Pretore ha accertato che in concreto, durante la lite, __________
ha rivolto a __________ la frase “Tua madre è una puttana”, riferita alla madre
di lui. La circostanza è stata confermata al dibattimento dall'agente della
polizia comunale __________, intervenuto sul posto. Il ricorrente sostiene che
il primo giudice, fondandosi solo su tale testimonianza e ignorando altri
elementi a lui favorevoli, come la deposizione di __________, è caduto in
arbitrio. Afferma inoltre di avere proferito l'epiteto non riferendosi alla
suocera, bensì alla figliastra di lei, tale __________, e che nella confusione
l'agente di polizia ha verosimilmente travisato il destinatario dell'ingiuria.
Se non che, argomenti del genere non sono inidonei a sostanziare una censura di
arbitrio. In effetti il ricorrente si limita a negare di avere apostrofato di “puttana”
la madre del querelante, ma la deposizione resa dal testimone __________, che
ha confermato quanto dichiarato in fase istruttoria, non danno adito a dubbi,
né sul contenuto della frase né sul fatto che destinataria era l'anziana madre
del querelante (si veda anche l'act. 2: verbale del 4 dicembre 1999, pag. 2 in
fine). Quanto alla deposizione di __________, essa riguarda i rapporti
ereditari tra le parti, ma non l'accaduto del 1° dicembre 1999, episodio cui
essa non ha neppure assistito.
-
Il ricorrente invoca l'art. 177 n. 3 CP, asserendo che il querelante
lo ha insultato per primo, provocando la sua reazione. A norma dell'art. 177
cpv. 3 CP, in effetti, il giudice può mandare esenti da pena le parti, o una di
esse, se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di
fatto. Scopo della norma è di permettere al giudice di soprassedere a
un'inflizione di pena se le parti si sono fatte giustizia da sé, sul luogo, e
la disputa è tanto insignificante che l'interesse pubblico non richiede un'ulteriore
sanzione (Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a edizione, n. 8 ad
art. 177 CP; DTF 82 IV 181, 72 IV 22). Analoga finalità persegue l'art. 177
cpv. 2 CP, secondo cui il giudice può mandare esente da pena il colpevole se
l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente.
a) Dal giudizio impugnato si desume che durante l'alterco __________ ha
rimproverato a __________, alludendo alla nota eredità, di avere nascosto fr.
200'000.–, e di detenere mobili non tutti suoi. ___________ ha negato e ha sfidato
l'antagonista a dimostrare l'accusa per mezzo del suo avvocato, soggiungendo:
“I nostri soldi non devono servire per mantenere le tue amanti”. __________ ha
reagito, dicendo che alla sorella di lui (cioè del querelante) egli non aveva
mai fatto mancare nulla. Al che __________ ha replicato: “Qui siamo in
Svizzera, non siamo in Italia, non si fa così”. __________ ha duplicato allora
con la frase incriminata, proprio mentre l'anziana madre di __________ si affacciava
alla finestra dell'appartamento soprastante, attratta dalle grida dei
litiganti.
b) In
concreto risulta, come detto, che in un crescendo di invettive __________ ha
accusato __________ (sposato con sua sorella) di avere relazioni extraconiugali,
biasimandolo indirettamente per le sue origini italiane. L'altro ha reagito con
la frase ingiuriosa. Ora, l'esenzione di pena dell'art. 177 cpv. 2 CP si
applica proprio ai casi in cui l'ingiuriato causa la reazione illecita
dell'antagonista con un contegno sconveniente o reprensibile (Corboz, Les principales infractions,
Berna 1997, pag. 216, n. 34 con rinvii). Contrariamente a quanto reputa il
Pretore (sentenza pag. 5, cpv. 2), non occorre che la gravità delle offese si
equivalga: basta che la persona lesa abbia tenuto un comportamento riprovevole,
il quale ha provocato nell'autore una comprensibile reazione violenta,
manifestatasi immediatamente con l'ingiuria (Corboz,
op. cit.). Nemmeno è necessario che l'autore dell'ingiuria abbia querelato il
provocatore (Trechsel, op. cit.
art. 177 n. 8).
c) Non
fa dubbio che nella fattispecie __________ ha provocato sconvenientemente
__________, dicendogli che il denaro della successione non era destinato a
sostentare le sue relazioni clandestine e riconducendo tale contegno adultero
alle origini etniche di lui. A tale provocazione è altrettanto manifesto che il
cognato ha reagito con l'ingiuria. Ciò non toglie che in sostanza le parti si
siano fatte giustizia da sé, sul luogo dell'offesa, e che un'ulteriore sanzione
non è di interesse pubblico. Il caso rientra dunque nelle previsioni dell'art.
177 cpv. 2 CP, il che rende superfluo domandarsi se – come asserisce il
ricorrente – si ravvisino in concreto i presupposti dell'art. 177 cpv. 3 CP. È
vero che il giudice non è obbligato a esentare l'autore da pena, né secondo
l'art. 177 cpv. 2 CP né secondo l'art. 177 cpv. 3 CP (DTF 109 IV 43 consid.
4b). Non si vede tuttavia perché nel caso specifico il giudice dovrebbe
prescindere da tale facoltà in una disputa di carattere eminentemente privato e
personale, ove la persona direttamente ingiuriata (l'anziana madre di
__________) ha rinunciato a presentare querela. Non che l'imputato benefici di un'assoluzione:
egli è semplicemente esentato da pena. Ne segue che il ricorso dev'essere
accolto entro tali limiti, con conseguente riforma della sentenza impugnata
(art. 296 cpv. 1 CPP).
- Gli oneri del presente giudizio seguono la vicendevole soccombenza,
nel senso che lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto che ha determinato
la cassazione (art. 15 CPP). Il ricorrente non ottiene l'assoluzione postulata
in via principale, ma si vede mandare esente da pena. Appare equo ch'egli
sopporti quindi la metà degli oneri processuali. Per quanto riguarda l'altra
metà, trattandosi di processi di azione privata, essa potrebbe essere caricata
al querelante (art. 9 cpv. 3 CPP). Nella fattispecie, nondimeno, la querela in
sé appariva legittima, di modo che non si giustifica di addebitare spese a
costui. L'altra metà degli oneri va posta quindi a carico dello Stato. Quanto
ai costi del decreto di accusa e della sentenza impugnata, essi seguono la
medesima sorte. Non si attribuiscono ripetibili all'imputato (art. 9 cpv. 6
CPP), il cui grado di vittoria è pari a quello di soccombenza.
Per questi motivi,
visto per sulle
spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata
è così riformata:
I. __________
è ritenuto autore colpevole di ingiuria.
II. __________
è mandato esente da pena.
III. __________
è rinviato a far valere le sue pretese davanti al foro civile.
IV. La
tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– relative al decreto di
accusa n. 697/2000 del 27 marzo 2000 sono poste per metà a carico di __________
e per l'altra metà a carico dello Stato. La tassa di giustizia di fr. 200.– e
le spese di fr. 100.– relative al processo sono suddivise nella medesima proporzione.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
600.–
sono
posti per metà a carico del ricorrente e per l'altra metà a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– __________;
– lic.
iur. __________;
– __________;
– avv.
__________;
– Ministero
pubblico, Lugano;
– Pretore
della giurisdizione di Mendrisio-Nord;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, Bellinzona.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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