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Numero d'incarto:
17.2000.33
Data decisione, Autorità:
16.08.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00033
Lugano
16 agosto
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso del 21 luglio 2000 presentato da
(patrocinato dall' avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 12 luglio 2000 dal Pretore della Giurisdizione di
Locarno–Campagna nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che
con decreto di accusa del 9 febbraio 2000 il Procuratore pubblico ha proposto
la condanna di __________ a quindici giorni di detenzione, sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, siccome ritenuto colpevole di conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione ex art. 253 CP per avere, il 10 aprile
1990, usando inganno, indotto un notaio ad attestare in un rogito un fatto di
importanza giuridica contraria al vero;
che
con ricorso del 21 febbraio 2000 __________. facendo valere la prescrizione
dell'azione penale, ha impugnato il decreto di accusa (intimato il 9 febbraio
precedente) dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, la
quale ha però respinto il gravame con sentenza del 24 marzo 2000;
che
contro la sentenza della Camera dei ricorsi penali __________ è insorto con
ricorso di diritto pubblico del 3 maggio 2000 al Tribunale federale, chiedendo
– previa concessione dell'effetto sospensivo – l'annullamento della stessa e il
rinvio degli atti all'autorità cantonale per una nuova decisione;
che
con sentenza del 19 maggio 2000 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile
il ricorso, prescindendo da una decisone sull'istanza di effetto sospensivo, considerandola
priva di oggetto e comunque destinata anche essa a un giudizio di inammissibilità
in quanto non motivata;
che
in precedenza, ossia il 2 maggio 2000, __________ ha interposto a titolo cautelativo
opposizione al decreto di accusa ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP
(act. A);
che
con scritto del 5 maggio successivo il Procuratore pubblico ha trasmesso gli
atti del procedimento per competenza al Pretore della Giurisdizione di
Locarno–Campagna (art. 211 CPP), sollevando serie riserve sulla tempestività
dell'opposizione proposta da __________ conto il decreto di accusa;
che
dal canto suo ___________, con scritto del 26 giugno successivo, ha comunicato
al Pretore di considerare tempestiva l'opposizione del 2 maggio 2000, facendo
valere di essere insorto il 3 maggio con ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale contro la sentenza emanata il 24 marzo 2000 dalla Camera dei
ricorsi penali e pretendendo che tale sentenza è passata in giudicato soltanto
il 15 maggio successivo, per cui il termine di 15 giorni ex art. 208 cpv. 1
lett. e CPP per opporsi al decreto iniziava addirittura a decorre soltanto da
quel momento;
che
con sentenza del 12 luglio 2000 il Pretore della Giurisdizione di
Locarno–Campagna, ha dichiarato senza ulteriori formalità tardiva l'opposizione
al decreto di accusa inoltrata il 2 maggio 2000 da ___________, decretandone
pertanto il passaggio in giudicato;
che
egli ha rilevato, in estrema sintesi, che il termine per inoltrare la relativa
opposizione – rimasto sospeso nelle more del giudizio sul ricorso pendente
davanti alla Camera dei ricorsi penali – ha ricominciato a decorrere, in virtù
dell'art. 212 CPP cpv. 2 , con l'intimazione della decisione emanata dalla
stessa Camera dei ricorsi penali (il 5 aprile 2000 nella versione più
favorevole al prevenuto), dato che il successivo ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale non ne ha impedito il passaggio in giudicato, trattandosi di
un rimedio di diritto straordinario;
che
contro la sentenza pretorile ___________ ha inoltrato il 13 luglio 2000 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale;
che
nella motivazione del gravame – proposta il 21 luglio successivo alla Camera
dei ricorsi penali – ___________ chiede l'annullamento della sentenza impugnata
e il rinvio degli atti al Pretore per nuova decisione;
che
con osservazioni del 27 luglio 2000 il Procuratore pubblico ha chiesto la
reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto: che
competente a statuire sul ricorso, non è la Camera dei ricorsi penali, ma la Corte
di cassazione e di revisione penale, dato che la decisione impugnata
costituisce il giudizio sull'opposizione al decreto di accusa inoltrata dal
prevenuto, e quindi, mutatis mutandis, la sentenza che pone fine al
procedimento di prima sede (art. 288 cpv. 1 CPP), ove si consideri che il
Pretore, accertata l'intempestività dell'opposizione, ha per finire decretato
anche l'esecutività del decreto di accusa;
che,
in altri termini, il Pretore ha stabilito che l'opposizione non può essere
vagliata, facendo difetto un presupposto processuale, ovvero la tempestività
dell'atto richiesto nei termini stabiliti dal codice di procedura penale;
che
giustamente il primo giudice ha ritenuto che il termine per formulare
opposizione ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP, è rimasto sospeso nelle
more del giudizio sul ricorso proposto il 21 febbraio 2000 alla Camera dei
ricorsi penali contro il decreto di accusa (art. 212 cpv. 2 CPP) e che esso è
ricominciato a decorre appena che la stessa Camera dei ricorsi penali ha
notificato la sentenza, che ha respinto il gravame;
che,
infatti, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il ricorso di
diritto pubblico costituisce un rimedio straordinario, che non impedisce al
giudizio cantonale impugnato di passare in giudicato, a meno che il presidente
della Corte del Tribunale federale adita accordi effetto sospensivo al ricorso
(at. 94 OG);
che
nella fattispecie, il richiamo del ricorrente al fatto che con il ricorso di
diritto pubblico sia stato chiesto l'effetto sospensivo e che sul medesimo il
Tribunale federale si sia pronunciato soltanto con la sentenza di merito
(dichiarando comunque l'istanza priva di oggetto, rispettivamente addirittura
inammissibile per carenza di motivazione), non è di alcuna rilevanza,
che,
intanto, al momento di chiedere l'effetto sospensivo (con il ricorso del 3
maggio 2000), il termine per presentare opposizione entro il termine di 15
giorni stabilito dall'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP (che come visto ha ripreso a
decorrere in virtù dell'art. 212 cpv. 2 CPP con l'intimazione della sentenza emanata
il 24 marzo 200 dalla Camera dei ricorsi penali) era ampiamente scaduto;
che,
d'altro canto, non risulta nemmeno che il presidente della Corte adita del Tribunale
federale abbia ordinato all'autorità cantonale di non prendere alcuna misura durante
la procedura ricorsuale federale, ossia che egli abbia accordato effetto sospensivo
inaudita parte almeno fino alla decisione sull'istanza provvisionale, rispettivamente
che egli abbia assegnato all'autorità cantonale e al Procuratore pubblico un
termine per le osservazioni prima di statuire al riguardo;
che
risulta per contro che il Tribunale federale non ha preso in considerazione la
richiesta di effetto sospensivo, avendola esso per finire dichiarata priva di
oggetto e comunque inammissibile per carenza di motivazione;
che
d'altro canto il ricorrente trascura che il Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile il ricorso di diritto pubblico nella sua totalità, richiamando in
questo modo l'errata scelta – dal profilo della strategia processuale – del
rimedio di diritto proposto;
che
al ricorrente non giova nemmeno il riferimento alla sentenza emanata il 15 maggio
dalla Camera dei ricorsi penali sull'istanza di esclusione del 9 maggio 2000
del Pretore di Vallemaggia, ove sarebbe stata richiamata, a suo giudizio, la
circostanza della tempestività dell'opposizione;
che
al momento in cui la Camera dei ricorsi penali si sarebbe espressa in questo
modo, infatti, il termine per inoltrare opposizione era comunque già ampiamente
scaduto;
che
pertanto il richiamo alla buona fede si rivela già d'acchito privo di pregio;
che
al primo giudice non può nemmeno essere fatto carico di avere violato l'art.
274 CPP, ossia di avere statuito senza sentire le parti al pubblico dibattimento;
che
una formalità di questo tipo sarebbe infatti risultata superflua, ritenuto per
l'appunto la palese assenza di un presupposto processuale, quale la
tempestività dell'opposizione, che non avrebbe consentito al Pretore di
determinarsi sul merito dell'opposizione;
che,
in ogni modo, le parti hanno avuto occasione di esprimersi sul problema con gli
scritti del 5 maggio 2000 (Procuratore pubblico) e del 26 giugno 2000
(ricorrente);
che
ci si potrebbe nondimeno chiedere se il ricorso alla Camera dei ricorsi penali
contro il decreto d'accusa possa essere considerato anche come opposizione ai
sensi dell'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP;
che
al quesito – peraltro non avvertito nel ricorso – deve essere data risposta negativa,
l'art. 212 cpv. 2 CPP stabilendo espressamente che il ricorso alla Camera dei
ricorsi penali contro il decreto di accusa sospende il termine per presentare
opposizione al Procuratore pubblico e quindi al Pretore;
che,
per queste ragioni, il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente
infondato, con carico degli oneri processuali al ricorrente (art. 15 cpv. 1
CPP);
richiamata
per le spese la LTG;
pronuncia: 1. Il ricorso
è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.––
b)
spese fr. 50.––
fr. 350.––
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– ___________,
– avv.
__________;
– Ufficio
dei registri di Vallemaggia;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Camera
dei ricorsi penali, in sede (per conoscenza);
– Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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