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Numero d'incarto:
17.2000.32
Data decisione, Autorità:
23.11.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00032
Lugano
23 novembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso (per cassazione) del 12 luglio 2000 presentato da
__________,
contro
la sentenza emessa nei suoi confronti il 20 giugno 2000 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso (per cassazione);
- Il giudizio
sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che
con decreto di accusa del 29 marzo 2000 il Procuratore pubblico ha proposto nei
confronti di __________ la condanna a fr. 1'500.– di multa per avere omesso volontariamente
di ottemperare alle decisioni del 13 settembre 1993 e del 23 agosto 1999 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, mediante le quali gli veniva ingiunto
di cessare, rispettivamente di astenersi, da ogni turbativa dell'esercizio
della servitù di posa e di allacciamento al sado e al pozzo perdente iscritta a
registro fondiario a carico della particella n. __________ di _________ di sua
proprietà, a favore del fondo n. __________ dello stesso Comune, ora di
proprietà __________, e meglio, di avere chiuso, nonostante le predette
ingiunzioni pretorili, la canalizzazione di allacciamento al sado e al pozzo
perdente a beneficio dei denuncianti”;
che,
statuendo su opposizione, con sentenza del 20 giugno 2000 il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4, ha confermato sia l'imputazione sia la proposta di pena;
che
con lettera del 23 giugno 2000 __________ ha comunicato al Pretore l'intenzione
di ottenere la revisione della sentenza e ha chiesto l'invio degli atti;
che
il 12 luglio 2000 __________ si è rivolto al Tribunale di appello, lamentandosi
che fino a quel giorno il Pretore non gli aveva fatto pervenire la sentenza
scritta, nonostante la sua esplicita richiesta del 23 giugno 2000, e precisando
che il ricorso era inoltrato nel termine di 20 giorni comunicatogli alla fine
del dibattimento;
che
nel suo ricorso l'accusato chiede, tra l'altro, la sospensione del procedimento
penale perché non fondato su reato alcuno e l'annullamento della pena
inflittagli dal Procuratore pubblico;
che
con lettera del 28 settembre 2000 i querelanti coniugi __________. e __________
hanno scritto al Pretore e al Procuratore pubblico di disinteressarsi ormai del
procedimento, avendo essi venduto la proprietà;
che
il ricorso non è stato oggetto di intimazione;
e
considerando
in diritto: che
giusta l'art. 276 cpv. 1 CPP, conclusa la discussione, il Pretore emana la sentenza,
che è subito comunicata verbalmente nei dispositivi, con esposizione dei motivi
essenziali all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico;
che
per il cpv. 2 dello stesso disposto il Pretore avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e di revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di
rinunciare, entro lo stesso termine, alla motivazione della sentenza;
che
il cpv. 3 dell'art. 276 CPP impone, sotto pena di nullità, l'intimazione della
sentenza scritta entro venti giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi
all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico, con l'indicazione
del rimedio di diritto e del termine entro il quale esso può essere proposto;
che
l'art. 289 cpv. 2 CPP prevede, tra l'altro, che la motivazione del ricorso deve
essere inoltrata entro venti giorni dalla notificazione della sentenza scritta;
che
nella fattispecie l'invio contenente la motivazione scritta della sentenza,
intimato per raccomandata a __________ il 10 luglio 2000, è tornato alla
Pretura il 18 luglio successivo con la menzione “non ritirato”;
che
l'intimazione è stata ripetuta per usciere e questa volta la notifica è
avvenuta il 25 ottobre 2000, quando il segretario comunale di __________ ha
consegnato il plico a __________;
che,
pertanto, nella misura in cui verte sulla mancata intimazione della motivazione
scritta, il gravame del ricorrente si rivela privo d'oggetto;
che
per il resto il ricorrente insorge contro una sentenza che, a quel momento, non
gli era ancora stata notificata per scritto;
che,
a prescindere da ciò, il ricorso è in ogni modo privo di fondamento, ove appena
si consideri che, nonostante le ingiunzioni del Pretore, l'imputato aveva
consapevolmente persistito nell'intralciare l'esercizio della servitù, la cui
origine e il cui contenuto gli erano perfettamente noti (sentenza impugnata,
consid. 4);
che
il fatto che il Pretore ha assolto una prima volta l'imputato il
5
dicembre 1995, condannandolo invece nel procedimento attuale non denota parzialità
alcuna;
che
nelle circostanze descritte, nella misura in cui non è divenuto privo
d'oggetto, il ricorso è manifestamente destinato all'insuccesso;
che,
vista la particolarità del caso (ricorso prematuro), in concreto si rinuncia
eccezionalmente dal prelievo di tasse e spese;
per
questi motivi,
in
applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
-
Non
si riscuotono spese.
-
Intimazione
a:
–
__________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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