AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.3
Data decisione, Autorità:
24.05.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00003
Lugano
24 maggio
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 3 gennaio 2000 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 23 novembre 1999 dalla Corte delle assise criminali in
Mendrisio nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Attorno alle ore 22 del 21 ottobre 1998 __________, cittadino
bulgaro proveniente dall'Italia, si è presentato al valico doganale di
__________ a bordo di una vettura Ford “Sierra” con targhe bulgare, di
proprietà di un suo connazionale, intenzionato a entrare in Svizzera.
Esaminando la parte inferiore del veicolo, un funzionario doganale ha notato
tracce di manipolazione recenti ai supporti di ancoraggio del serbatoio. Dato
che i bulloni di fissaggio erano da 13 mm e che nel baule della vettura si
trovava una chiave della medesima misura, il doganiere ha proceduto a controlli
più scrupolosi. Grazie a uno specchietto telescopico e a una pila, tra
l'intercapedine del fondo del baule e il serbatoio egli ha individuato – non
senza difficoltà – nastro adesivo marrone per imballaggi. Sollevata
l'automobile sul ponte di un garage vicino e smontato parzialmente il serbatoio
alla presenza di __________, i funzionari doganali hanno trovato un pacchetto
contenente 500 g di sostanza polverosa che sembrava cocaina. L'indomani gli inquirenti
hanno smontato completamente il serbatoio, nel quale hanno rinvenuto altri
cinque pacchetti contenenti ognuno 500 g della medesima sostanza. Questi erano
stati inseriti in un ricettacolo appositamente ricavato, frammisti a terra di
colore marrone chiaro (rapporto di arresto del 21 ottobre 1998, act. 1;
rapporto delle guardie di confine del 22 ottobre 1998, act. 38/37; rapporto di
constatazione e accertamento tecnico del 30 novembre 1998, act. 38/41; documentazione
fotografica, act. 39). Le analisi hanno stabilito che la sostanza sequestrata
consisteva in 2'960.42 g di eroina con una grado di purezza del 7% circa,
equivalente a 207.2 g di prodotto puro (act. 38/38). Chiamato a giustificarsi,
__________ si è dichiarato estraneo al ritrovamento dell'eroina, sostenendo di
non essere stato a conoscenza di quanto egli trasportava.
B. Con sentenza del 23 novembre 1999 la Corte delle assise criminali in
Mendrisio ha riconosciuto __________ autore colpevole di violazione aggravata
della legge federale sugli stupefacenti per avere importato in Svizzera
2'960.42 g di eroina occultati nel doppio fondo del serbatoio dell'automobile
da lui guidata, sapendo – rispettivamente dovendo presumere – che si trattava
di un quantitativo tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone.
In applicazione della pena, essa lo ha condannato a 5 anni di reclusione
(computato il carcere preventivo sofferto), all'espulsione dal territorio
svizzero per 15 anni e al pagamento di una multa di fr. 5'000.–. Ha disposto
inoltre la confisca della droga, di un cellulare Siemens “S10” e di un portamonete
sequestrati.
C. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 24 novembre
1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentato il 3 gennaio successivo, egli chiede
l'annullamento della sentenza impugnata. Con scritto del 1° febbraio 2000 il
Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. c CPP).Arbitrario non significa tuttavia opinabile o
finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento
serio e oggettivo o in palese contrasto con il sentimento di giustizia ed
equità (Rep. 1990 pag. 352
consid.1, pag. 360 consid. 2.2.a; sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208
consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 2a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40
consid. 3b, 119 Ia 32 consid. 3, 117 Ia 139 consid. 2c con riferimenti;
nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 1b).
-
Il ricorrente lamenta anzitutto l'assenza, nel codice di procedura
penale ticinese dell'appello, ossia di un rimedio di diritto ordinario che
abiliti l'autorità ricorsuale a rivedere con pieno potere cognitivo anche la
valutazione delle prove alla base della condanna. Egli asserisce che la Corte
di cassazione e di revisione penale non è un'istanza giurisdizionale superiore
conforme all'art. 2 del protocollo n. 7 CEDU, dato che essa esamina
l'accertamento dei fatti unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio e
non, per l'appunto, con pieno potere cognitivo. La censura è infondata. Il Tribunale
federale ha già avuto modo di ricordare che, secondo l'art. 2 cpv. 1 del protocollo
n. 7 alla CEDU, chiunque sia dichiarato colpevole di un'infrazione penale ha
diritto di sottoporre a un tribunale della giurisdizione superiore la
dichiarazione di colpa e la condanna. L'esercizio di questo diritto e le
condizioni alle quali esso può essere esercitato sono stabiliti dalle singole
leggi nazionali. Al proposito la norma lascia agli Stati contraenti ampio
potere nell'elaborazione dei rimedi giuridici, segnatamente delle condizioni
per il loro esercizio (DTF 124 I 94 consid. 2a con riferimenti). Contrariamente
a quanto opina il ricorrente, la norma in discussione non esige che l'autorità
superiore sia dotata di pieno potere d'esame in fatto e in diritto; un controllo
sotto il profilo del mero diritto come quello previsto dal codice di procedura
penale ticinese – art. 288 CPP in vigore dal 1° gennaio 1996 – è sufficiente
(loc. cit.). Ciò posto, nella misura in cui il ricorrente chiede l'annullamento
della sentenza impugnata per pretesa violazione dell'art. 2 cpv. 1 del
protocollo n. 7 alla CEDU e dell'art. 6 CEDU, il ricorso va disatteso. Anzi,
l'art. 288 cpv. 1 lett. c CPP è conforme anche all'art. 14 cpv. 5 del patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II), secondo
cui ogni individuo condannato per un reato ha diritto di ottenere che
l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale
di seconda istanza in conformità alla legge (DTF 124 I 94 consid. 2b; CCRP,
sentenza del 7 ottobre 1998 in re W., consid. 26).
-
Il ricorrente assume che le prime 22 pagine della sentenza impugnata
riportano un insieme di elementi, in parte del tutto errati, che mirano a
descriverlo in modo negativo, se non a individuare contraddizioni inesistenti
che si ancorano a dettagli non suscettibili di influire sulla sua credibilità.
Ancorché esposta abbondanzialmente – egli assevera – tale immagine negativa ha
influito sul giudizio di colpevolezza. A suo avviso, in particolare, non vi erano
motivi per dubitare della forza e della serietà del suo legame matrimoniale, né
è vero che egli si è notificato in Germania – dove vive – con le generalità di
“__________ ”, cognome della moglie acquisito con il matrimonio, né è data
alcuna dimostrazione dell'esistenza e del rispetto di “direttive specifiche” da
parte dei funzionari doganali al momento in cui sono stati controllati i suoi
effetti personali, né si può affermare – contrariamente ai primi giudici – che
l'uso di guanti di gomma da parte dei doganieri si sia rivelato utile al punto
da escludere la contaminazione del passaporto o del portafoglio ove questi
fossero stati inavvertitamente toccati dall'uno o dall'altro funzionario
doganale. In realtà la doglianza è inammissibile. Invano si cercherebbe nel
ricorso, per vero, una qualsiasi censura di arbitrio (termine del resto neppure
evocato). Il ricorrente si limita a contrapporre il proprio apprezzamento delle
prove a quello della Corte di assise come se argomentasse davanti a un'autorità
munita di pieno potere cognitivo, ma non si confronta con le argomentazioni che
hanno indotto i primi giudici a valutare le risultanze istruttorie in modo
diverso, credendo alla versione dei funzionari di dogana (rivelatasi importante
ai fini della condanna), secondo cui era da escludere che le tracce di eroina
rinvenute sul passaporto e sul portafoglio dell'imputato potessero dipendere
dal loro comportamento durante il controllo (sentenza, consid. 3.2).
Il
ricorrente si sofferma poi su talune contraddizioni e incongruenze in cui egli
– secondo la Corte delle assise criminali – è incorso indicando il luogo di
provenienza quando il 5 agosto 1998 la sua vettura ha avuto un guasto presso
__________ nel Friuli, come pure descrivendo il comportamento dei due serbi incaricati
della riparazione durante l'ultimo tratto di autostrada da __________ a
__________ e nello spiegare come costoro gli hanno comunicato l'avvenuta
riparazione, con particolare riferimento al momento in cui egli avrebbe avuto
conoscenza del loro numero di telefono. Anche in proposito tuttavia il
ricorrente non sostanzia alcun arbitrio, ma si limita solo a precisare o a
chiarire taluni aspetti. Con ciò egli trascura il potere cognitivo della Corte
di cassazione e di revisione penale chiamata a statuire su un ricorso fondato
sul divieto dell'arbitrio. Certo, non è del tutto chiaro se, il giorno in cui
ha chiamato il soccorso stradale presso __________, l'imputato provenisse
direttamente dalla Bulgaria, poiché i numerosi timbri figuranti disordinatamente
sul passaporto (sentenza, pag. 18/19) non sono di grande aiuto. Da dove egli
sia partito e transitato il 5 agosto 1998 è però, sia come sia, di poca
importanza. Come si vedrà in appresso, difatti, la Corte di assise non ha
fondato il giudizio di colpevolezza su tale particolare.
-
Il ricorrente afferma che l'accertamento della Corte di merito,
secondo cui al dibattimento egli ha modificato la propria versione circa
l'incontro previsto a Zurigo con il fratello di uno dei serbi interessati
all'acquisto della Ford “Sierra”, è irrito. A suo parere manca infatti una
verbalizzazione ai sensi dell'art. 255 cpv. 3 lett. b CPP che attesti la
pretesa modifica e che consenta di verificare quanto accertato dai primi giudici.
Prevale perciò la versione predibattimentale, contestando egli quella riportata
nella sentenza impugnata. Su questo punto il ricorso è provvisto di buon diritto.
Secondo la Corte di assise, il ricorrente avrebbe riferito dell'incontro in
modo contraddittorio, prima asserendo in un verbale de 21 ottobre 1998 (act.
38/2) che il presunto acquirente lo avrebbe interpellato alla stazione di
Zurigo per prendere in consegna l'automobile, e poi sostenendo al dibattimento
che egli avrebbe dovuto telefonare ai due serbi una volta giunto a Zurigo per
spiegare loro dove si trovava (sentenza, pag. 21). Di tale modifica – invero di
poco conto – il verbale del processo non fa però menzione, nonostante l'art.
255 cpv. 3 lett. b CPP disponga di verbalizzare le risposte dell'accusato che
modificano quanto dichiarato in istruttoria. All'accusato non deve pertanto
derivare pregiudizio dal fatto di avere cambiato versione al dibattimento. Ciò
non comporta però l'accoglimento del gravame. Perché una sentenza incorra
nell'annullamento non basta in effetti che siano arbitrari i motivi. Occorre
che sia arbitrario anche il risultato (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130
consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 5a). Come
si vedrà in appresso, ciò non è il caso (consid. 12). Anche prescindendo dal contestato
accertamento, nel suo risultato la sentenza impugnata non trascende infatti
nell'arbitrio.
-
Il ricorrente critica il giudizio di assise nella misura in cui
questo ravvisa contraddizioni nelle dichiarazioni da egli rese ai doganieri il
20 ottobre 1998, giorno del controllo in dogana. Avere prima dichiarato di
giungere dalla Bulgaria e poi di provenire da Milano, luogo in cui si era
recato per incontrare conoscenti a scopo di affari non costituisce in effetti –
a suo modo di vedere – una contraddizione o un indizio rilevante nella
prospettiva del giudizio di colpevolezza. Egli soggiunge che dai primi verbali
dei funzionari doganali risulta inequivocabilmente come egli abbia subito dichiarato
senza contraddizioni di arrivare dalla Bulgaria. La censura è inconsistente. A
prescindere dalla mancanza di una sostanziata censura di arbitrio, il
ricorrente trascura che nel rapporto del 22 ottobre 1998 (act. 38/37) il
funzionario doganale __________ ha precisato che in un primo momento
l'interessato aveva detto di provenire dalla Bulgaria e solo in seguito – durante
il controllo del veicolo – ha soggiunto di essere stato a Milano da conoscenti,
per visita e per affari, anche per acquistare macchine destinate alla
produzione di ghiaccio per conto del suocero che vive in Germania (sentenza,
pag. 22). Considerando quest'ultima versione contrastare con quanto sentito in
un primo momento da entrambi i funzionari che avevano controllato il veicolo
(act. 38/9 e act. 38/11) e manifestando per questo motivo ulteriori dubbi sulla
credibilità del ricorrente (sentenza, pag. 22, 28 e 29), la Corte di assise non
ha errato manifestamente. A ben vedere più che sulle citate versioni
contraddittorie, i primi giudici hanno posto attenzione alla circostanza che
durante l'istruttoria dibattimentale è risultato come il suocero del ricorrente
fosse deceduto da tempo; invitato a spiegare le sue affermazioni (acquisto di
apparecchi frigoriferi per il suocero), l'imputato non è stato in grado di dare
giustificazioni (sentenza, pag. 22). Perché sarebbe arbitrario intravedere in
ciò una contraddizione il ricorrente non spiega.
-
Il ricorrente si sofferma sulle dichiarazioni che secondo la Corte
di assise il testimone __________ (proprietario della Ford “Sierra”) avrebbe
rilasciato al pubblico dibattimento, come pure sulla (nuova) versione che egli
sarebbe stato costretto a fornire ai giudici dopo essere stato smentito da quel
teste circa le affermazioni fatte al Procuratore pubblico (act. 23), stando
alle quali egli non aveva avvertito il proprietario del guasto sopraggiunto l'8
agosto 1998 e non aveva chiesto l'autorizzazione di vendere il veicolo. Anche
in tal caso – soggiunge il ricorrente – il protocollo del dibattimento non
riporta né la testimonianza di __________ né la pretesa (nuova) versione dei
fatti che egli avrebbe prospettato a seguito delle rivelazioni del teste,
sicché l'accertamento sarebbe irrito e insussistente. La censura è provvista di
buon diritto. Ancora una volta infatti il verbale del processo è infatti
silente, nonostante il teste __________ sia stato sentito per la prima volta in
aula e nonostante l'imputato abbia modificato la propria versione
predibattimentale (art. 255 cpv. 3 lett. b CPP). Certo, almeno la
verbalizzazione della testimonianza avrebbe potuto essere chiesta dall'accusato
(art. 255 cpv. 3 lett. c CPP), ma ciò non sarebbe bastato – comunque sia – a
chiarire se costui si fosse adeguato alla nuova versione oppure no. Inoltre nel
verbale del 26 ottobre 1998 (act. 38/ 3) il ricorrente aveva dichiarato che
__________ gli aveva lasciato l'automobile proprio con l'incarico di venderla
(sentenza, pag. 17/18) e su questo punto egli non è stato smentito al
dibattimento. Sia come sia, già si è detto che una sentenza può essere
annullata soltanto ove risulti arbitraria non soltanto nei motivi, ma anche nel
suo esito. Come si vedrà ancora, ciò non è il caso nella fattispecie (consid.
12).
-
Il ricorrente assevera che il procedimento a suo carico ha natura
indiziaria nella misura in cui riguarda l'aspetto soggettivo, ossia la sua
consapevolezza di trasportare stupefacenti, e che egli ha sempre dichiarato di
non avere saputo della droga nascosta nel serbatoio della Ford “Sierra”. Ciò
nonostante, fondandosi su indizi inconsistenti la prima Corte non gli ha
creduto, ritenendo che egli fosse consapevole di trasportare droga. Ora, quel
che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa
cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti e alla
valutazione delle prove (DTF 121 IV 92 consid. 2b con rinvii). L'accertamento
operato al riguardo dalla Corte di assise può pertanto essere censurato, come
si è visto, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto
con gli atti (consid. 1).
a) I primi
giudici hanno maturato il convincimento che il ricorrente sapesse della droga
occultata nell'automobile fondandosi su indizi. Essi hanno evocato anzitutto le
tracce di eroina trovate sul passaporto e sul portafoglio dell'imputato, desumendone
che prima del trasporto l'interessato doveva avere toccato l'eroina,
manipolandola senza prendere le precauzioni adottate invece dai doganieri.
D'altro lato essi hanno escluso che tali tracce potessero essere attribuite – sosteneva
il ricorrente – a inavvertenza delle persone che hanno controllato i suoi
documenti e il suo portafoglio, rispettivamente dagli agenti entrati in
contatto con la droga (sentenza, pag. 25). Come ulteriore indizio essi hanno considerato
il comportamento del ricorrente al momento del controllo doganale. Già al controllo
dei documenti infatti egli si era dimostrato impaziente, chiedendo insistentemente
dove poter acquistare la vignetta autostradale e pretendendo di recarsi in
ufficio senza il consenso del funzionario. Inoltre egli aveva tentato anche di
distrarre la guardia di confine preposta al controllo del veicolo con frasi
inutili. Infine, al momento in cui è stato individuato il nascondiglio della
droga, egli ha obiettato in tedesco di non sapere nulla. Tale comportamento
sospetto risulterebbe pure – stando sempre alla sentenza impugnata – dal
rapporto delle guardie di confine del 22 ottobre 1998 (sentenza, pag. 26).
Quale ulteriore
indizio la prima Corte ha considerato la scarsa credibilità dell'imputato.
Anzitutto essa ha ritenuto insostenibile che in seguito al guasto del 5 agosto
1998 costui abbia consegnato la Ford affidatagli per la vendita a due
sconosciuti, senza ottenere un recapito preciso se non un numero di cellulare,
presso il quale egli avrebbe dovuto annunciarsi con la parola d'ordine “__________
”. La Corte ha rilevato che in un primo momento l'accusato aveva persino
sostenuto di non avere il numero di telefono e di essersi accontentato del
fatto che costoro lo avrebbero chiamato per telefono una volta riparata l'automobile
(sentenza, pag. 26 e 27). Premesso che il ricorrente ha mentito sostenendo di
avere pagato DM 800.– (anziché Lit. 165'000) per il trasporto della vettura con
il soccorso stradale, la prima Corte si è soffermata su alcune contraddizioni e
incongruenze nelle svariate versioni fornite dal ricorrente, sottolineando che
lo stato pietoso in cui si trovava l'abitacolo della vettura contrasta con
quanto aveva dichiarato l'accusato agli inquirenti e al dibattimento, ossia di
avere riscontrato il buono stato del veicolo al momento della presa in consegna
da parte dei due serbi presso il confine di Trieste. In realtà – hanno
soggiunto i primi giudici – il ricorrente non poteva non accorgersi che la
vettura era stata manipolata all'interno e all'esterno.
Alla Corte di
assise è inoltre apparso strano l'interessamento dei serbi, dei quali
l'accusato ha saputo indicare soltanto il loro nome di battesimo, giudicando
singolare che nell'agosto del 1998 costoro abbiano accompagnato con la loro
automobile il ricorrente da __________, nel Friuli, fino a una stazione presso
Milano percorrendo un tragitto di due ore e che, consegnata la Ford “Sierra” il
20 ottobre 1998, costoro si siano diretti con l'imputato fino a un autogrill
vicino a Milano per recuperare la loro vettura e per scortarlo fino al confine
con la Svizzera, talvolta seguendolo, talvolta precedendolo. Un comportamento
del genere avrebbe dovuto insospettire l'accusato (sentenza, pag. 27), non essendo
logico sostenere che due persone possano consegnare a uno sconosciuto una vettura
nella quale è occultata droga e consentirgli di viaggiare da solo senza una
meta precisa e senza prendere precauzioni. La Corte di assise ha poi richiamato
la circostanza che tra gli oggetti e i biglietti sequestrati all'imputato vi
era un documento che descrive il tragitto __________ e le direttive ricevute da
coloro che gli avevano consegnato il veicolo con la droga da trasportare
(sentenza, pag. 28). A sfavore del prevenuto essa ha altresì considerato
l'inverosimiglianza della versione secondo cui l'imputato avrebbe deciso in
seguito – su richiesta dei due sconosciuti – di recarsi a Zurigo per vendere la
Ford a uno dei loro fratelli. il prevenuto non soltanto non ha saputo fornire
indicazioni per individuare la persona che avrebbe dovuto incontrare a Zurigo,
ma ha pure modificato in aula la sua versione, pretendendo per la prima volta
che egli avrebbe dovuto telefonare ai serbi una volta raggiunta quella città,
anziché, come addotto precedentemente, attendere alla stazione che l'acquirente
si facesse vivo.
A rendere poco
credibile il ricorrente su questo punto – sempre stando alla sentenza impugnata
– è anche il prezzo che i due sconosciuti gli avrebbero offerto, ossia DM
4'000.– per una vettura che al massimo valeva (secondo l'accusato) DM 3'000/3'500.–
e che, nella migliore delle ipotesi, suole essere trasferita nei paesi dell'est
per essere venduta e non viceversa (sentenza, pag. 28). Precisato che il
ricorrente ha fornito versioni contraddittorie circa la sua provenienza anche
al doganieri, la Corte di assise ha considerato sospetta pure la circostanza
che uno dei numeri telefonici trovati dalla memoria del cellulare sequestrato
al ricorrente e contattato da quest'ultimo, risulta intestato a un certo
__________, residente Milano e noto ai servizi antidroga italiani perché
censito nei tabulati relativi a un'altra utenza in uso presso tale .
Orbene, ha soggiunto la prima Corte, il numero telefonico intestato a
__________ figura appunto sotto il nome di “ ”, ossia di uno dei due
serbi incontrati a suo tempo in Italia (sentenza, pag. 29). Infine i primi
giudici si sono fondati, ancorché soltanto in via abbondanziale, sulla
testimonianza della persona che per due settimane ha occupato con il ricorrente
e con un altro detenuto la cella n. _ delle carceri pretoriali di __________; a
mente della prima Corte, essa ha riferito in modo credibile che il ricorrente
le avrebbe confidato la sua consapevole partecipazione al trasporto della
droga, che doveva concludersi a Zurigo (sentenza, pag. 29-35).
b) Riferendosi al primo indizio (tracce di eroina riscontrate sul
passaporto e sul portafoglio), il ricorrente critica l'interrogativo sulla
legittimità della domanda posta dalla prima Corte di spiegare perché, fosse
vero quanto da egli sostenuto, ossia che la contaminazione sia dovuta alle
guardie di confine, come mai soltanto il passaporto e il portafoglio presentavano
tracce di sostanza stupefacente, al contrario degli altri suoi documenti ed
effetti personali. A suo modo di vedere la prima Corte avrebbe dovuto
affrontare il tema diversamente, domandandosi come mai, fosse vero che
l'accusato abbia manipolato droga, sono state riscontrate tracce soltanto sul
passaporto e sul portafoglio e non su altri oggetti sequestratigli. Un quesito
del genere si imponeva non soltanto per logica e per esperienza della vita, ma
anche per il fatto che i due doganieri hanno ammesso per finire di non
ricordare di avere visto, durante le operazioni di controllo, il portafoglio
con gli altri documenti e con il denaro. Tale ammissione risulterebbe
inconciliabile con l'affermazione perentoria dei funzionari di non avere
contaminato alcunché. Ciò posto, secondo il ricorrente, la conclusione dei
primi giudici è senz'altro meno verosimile rispetto a quella più favorevole da
lui prospettata, ossia che le tracce di eroina riscontrate dagli inquirenti
sono da collegare a un'involontaria contaminazione da parte di un funzionario doganale.
Così argomentando
il ricorrente non si confronta però con le diffuse motivazioni che hanno
indotto la prima Corte a escludere che le tracce di eroina sul noto documento
di legittimazione e sul portafoglio siano attribuibili alle guardie di confine.
Ritenendo del tutto credibili le versioni fornite dai quattro funzionari doganali
presenti al momento dei fatti, la prima Corte ha per finire accertato – dopo
averli anche sentiti al pubblico dibattimento – che chi ha controllato i documenti
e il portamonete non ha mai manipolato o toccato la droga durante i controlli e
che chi ha manipolato l'eroina non ha a sua volta toccato gli oggetti sui quali
sono state rinvenute tracce di stupefacente. Le due guardie di confine
(__________e __________) che hanno estratto l'eroina dal nascondiglio – ha
continuato la Corte di merito – hanno sempre lavorato con guanti speciali, secondo
le direttive, e non hanno mai toccato i documenti, il portafoglio né il denaro
depositati in un altro locale del garage. A loro volta le guardie che hanno controllato
i documenti e il portafoglio (segnatamente l'appuntato __________) non hanno
mai avuto la droga tra le mani (sentenza, pag. 25; cfr. anche i dettagliati
accertamenti riportati nel consid. 3.2 della sentenza impugnata). Seguendo la
prassi, il pacco di eroina rinvenuto la sera del 20 ottobre 1998 è stato
depositato in una scatola separata dagli altri oggetti sequestrati; i soldi, i
documenti, il portafoglio e il passaporto sono stati messi invece in una busta
e consegnati la stessa sera al commissario __________ (sentenza, pag. 17).
Anziché spiegare
perché tali riscontri non bastavano manifestamente alla Corte per escludere che
le tracce di droga riscontrate dagli inquirenti potessero essere attribuite a disattenzione
di terzi, il ricorrente si pone interrogativi sul modo con cui la Corte ha
affrontato la fattispecie e prospetta un diverso svolgimento dei fatti.
Argomenti del genere sono però inidonei a sostanziare censure di arbitrio.
Certo, come si fa notare nel ricorso, la guardia __________ ha detto di non
avere visto il portamonete quando ha notato i documenti e i soldi dell'accusato
depositati sul tavolo del garage (sentenza, pag. 14 con riferimento ad act.
38/11). Ciò non è sufficiente tuttavia per stravolgere la conclusione alla
quale è giunta la Corte di assise dopo avere sentito al dibattimento i
funzionari doganali e avere accertato che i controlli erano avvenuti in modo
tale da escludere l'ipotesi prospettata nel gravame.
c) Il ricorrente rimprovera ai primi giudici di avergli, per
finire, imposto di dimostrare la propria innocenza, comprovando un'involontaria
contaminazione del passaporto e del portamonete da parte dei funzionari di
dogana e di polizia. Ora, è vero che – a meno di non violare il precetto in
dubio pro reo – compete allo Stato di dimostrare la colpevolezza dell'accusato,
nel senso che non tocca a quest'ultimo provare la propria innocenza (DTF 120 Ia
36 consid. 2c con richiami di dottrina). In concreto la Corte di assise non ha
però fondato la propria conclusione sul fatto che l'imputato non ha dimostrato
la propria tesi. Prima di porsi l'interrogativo evocato dal ricorrente (“Se
fossero veramente state le guardie, come si può spiegare che non sono state
rinvenute tracce su altri documenti che le stesse guardie, a mente
dell'accusato, avevano in mano al momento del fermo?”: pag. 25 in fondo), la
prima Corte aveva già chiarito la fattispecie, nel senso che aveva
categoricamente escluso – sentiti i funzionari interessati e valutate le loro
deposizioni – l'eventualità che le tracce di droga fossero attribuibili a
sbadataggine di uno degli agenti preposti ai controlli. Come si è visto, a tale
conclusione – non arbitraria – essa è giunta dopo avere accertato che i funzionari
che avevano manipolato la droga (peraltro con i guanti) non hanno mai toccato
gli oggetti sui quali sono state rinvenute tracce di eroina e che, viceversa, i
funzionari che hanno controllato gli effetti personali del ricorrente non hanno
avuto contatto con la droga sequestrata. Ciò posto, il ricorrente avrebbe
dovuto spiegare – ciò che non ha fatto – perché il mancato rinvenimento di
tracce di eroina sugli altri oggetti sia una circostanza di portata tale da
escludere che egli abbia potuto contaminare gli altri oggetti qualora avesse in
precedenza toccato effettivamente la droga. I primi giudici non hanno quindi
violato il principio in dubio pro reo per non avere accreditato la
versione più favorevole al ricorrente, giacché a un apprezzamento oggettivo
delle risultanze non sussistevano dubbi insopprimibili al riguardo (DTF 120 citato).
-
Secondo il ricorrente la prima Corte non poteva nemmeno considerare
come serio indizio il nervosismo e l'impazienza di cui egli avrebbe dato prova
durante i controlli alla dogana, essendosi essa limitata a far proprie le
impressioni dei funzionari di dogana, persone sprovviste di particolari conoscenze
psicologiche. L'accertamento della Corte di merito circa un suo nervosismo
qualificato, tale da assurgere a ulteriore indizio di colpa, è dunque azzardato
e improponibile. Se non che, nella misura in cui il ricorrente fa carico ai
primi giudici di essere trascesi in arbitrio per avere accertato che egli ha
manifestato nervosismo e impazienza durante le operazioni doganali, il ricorso
sfugge a una sostanziata censura di arbitrio e va perciò dichiarato
inammissibile. Comunque sia, non si vede perché la Corte di merito avrebbe errato
manifestamente fondandosi sulle deposizioni delle guardie di confine. Come
risulta dalla sentenza impugnata, esse hanno spiegato il motivo delle loro
impressioni, narrando tra l'altro della fretta manifestata dal ricorrente al
momento del controllo dei documenti, e dei tentativi da questi messi in atto
per distogliere la loro attenzione durante il controllo del veicolo (sentenza,
pag. 26). È vero che segni di nervosismo e di impazienza denotati da una
persona sottoposta a scrupolosi controlli doganali non hanno di per sé un
significato particolare, potendo essere attribuiti, per comune esperienza, alla
situazione contingente. Preso a sé stante, senza altri indizi a carico, un
riscontro del genere non basterebbe in altri termini per giungere a conclusioni
significative, desumendone la consapevolezza di trasportare stupefacenti. Nella
fattispecie tuttavia i primi giudici non si sono fondati soltanto sul citato
indizio. Non le si può quindi rimproverare loro di avere arbitrariamente
ecceduto nel proprio potere di apprezzamento considerando – accanto ad altri
riscontri – il modo di comportarsi del ricorrente al momento del controllo
doganale, giudicato per lo meno sospetto (sentenza, pag. 25). Decisivo è il
quesito di sapere se, valutati complessivamente, gli indizi enunciati nella
sentenza consentivano alla Corte di assise di condannarlo per il reato
ascrittogli senza cadere in arbitrio.
-
Al punto 11 del memoriale il ricorrente si diffonde sul terzo indizio
a suo carico (sentenza, consid. 5.3), ossia sull'inverosimiglianza (secondo la
Corte di assise) di alcuni elementi relativi alla versione dei fatti riferita
alla consegna della vettura rimasta in panne a due (serbi) sconosciuti, alle
modalità di riconsegna della vettura una volta eseguita la riparazione, al
costo concordato per la riparazione medesima, allo stato in cui si trovava il
veicolo al momento della riconsegna, al successivo accordo stipulato con i
serbi in vista dell'acquisto della Ford a Zurigo da parte di un loro fratello e
al prezzo concordato. In quest'ambito il ricorrente nega pure le contraddizioni
in cui egli sarebbe incorso riferendo alcuni particolari. Invano si cercherebbe
però nel prolisso esposto una qualsiasi censura di arbitrio idonea a fare apparire
manifestamente insostenibili le contestate argomentazioni della prima Corte.
Una volta di più l'interessato trascende i limiti di un ricorso per cassazione
fondato sul divieto d'arbitrio, rimettendo in discussione gli indizi che hanno
indotto i primi giudici a ritenere inverosimile il suo racconto come se la
Corte di cassazione e di revisione penale fruisse di pieno potere cognitivo e
potesse sostituire il proprio apprezzamento a quello delle assise.
Egli
si propone di dimostrare, in altri termini, che è possibile valutare
diversamente gli indizi illustrati nella sentenza impugnata e non considerarli
a suo sfavore, ma non tenta di dimostrare perché la Corte di assise sarebbe
trascesa in arbitrio ritenendo inverosimile che egli abbia consegnato la
vettura affidagli da un terzo a due sconosciuti senza nemmeno sapere – almeno
stando alla sua versione iniziale – dove raggiungerli, né sostanzia perché
sarebbe insostenibile ritenere che egli abbia dovuto accorgersi dello stato
pietoso del veicolo al momento della sua riconsegna presso il confine a
Trieste, o abbia dovuto notare la manipolazione all'interno e all'esterno del
mezzo. Nemmeno egli sa spiegare perché la Corte sarebbe caduta in arbitrio
ritenendo inverosimile che egli non abbia nutrito sospetti per il singolare interessamento
dei due serbi nell'agosto e nell'ottobre del 1998, ove si consideri che essi lo
hanno accompagnato la prima volta con la loro autovettura da __________ fino
nei pressi di Milano percorrendo un tragitto di due ore e la seconda volta (al
momento della presa in consegna della vettura riparata) fino a un autogrill
vicino a Milano, dove avrebbero recuperato la loro automobile e da dove
avrebbero poi scortato l'accusato, talvolta precedendolo, talvolta seguendolo
fino al confine svizzero. Tanto meno egli sa spiegare perché i primi giudici
sarebbero ulteriormente trascesi in arbitrio ritenendo inverosimile che, nelle
descritte circostanze, i due serbi abbiano consegnato a uno sconosciuto senza
precauzioni la vettura in cui avevano occultato droga e che a egli sia stata di
punto in bianco promessa – senza una più seria ragione – la somma di DM 4'000.–
per l'acquisto di una vettura che ne valeva meno e che non ha mercato in
Svizzera. Le sue argomentazioni si esauriscono per finire in una critica meramente
appellatoria, destinata tutt'al più a mettere in luce qualche limite nel
ragionamento operato dai primi giudici, ma non ancora a confortarne la
manifesta infondatezza. Che il ricorso si fondi su argomenti appellatori ne dà
atto lo stesso ricorrente nella misura in cui fa valere che la sentenza
impugnata non convince alla luce dell'applicazione del principio in dubio
pro reo (ricorso, pag. 23). Un'affermazione del genere non è infatti
compatibile con un ricorso per arbitrio. A dipendenza della loro natura
appellatoria sfuggono a un esame di merito anche le critiche dirette al consid.
5.4 della sentenza impugnata, in cui i primi giudici hanno richiamato i numeri
telefonici in possesso dell'accusato e l'utenza contattata dal ricorrente e
nota ai servizi antidroga italiani (sentenza, 29). Ancora una volta, infatti,
il ricorrente non sostanzia arbitrio di sorta, ma si limita a proporre la
propria valutazione delle prove.
-
Il ricorrente riprende il tema della sua credibilità, rimproverando
alla Corte di assise di avere disatteso alcuni elementi, come la panne
realmente occorsagli il 5 agosto 1998 e il passaggio a piedi della frontiera
tra la Bulgaria e la Serbia il 19 agosto 1998, poiché informato dai serbi che
il veicolo era stato riparato. Tali riscontri non si concilierebbero con
l'ipotesi di una sua consapevolezza, non spiegandosi perché egli abbia lasciato
per oltre due mesi il veicolo in Italia per disporlo per il viaggio e perché
egli si sia recato nuovamente in Italia a piedi solo per effettuare il trasporto
della droga. La natura appellatoria di questi interrogativi è però palese.
Donde l'inammissibilità del gravame.
-
Il ricorrente sostiene che anche l'ultimo indizio di colpevolezza
illustrato – ancorché in via abbondanziale – nella sentenza impugnata, ossia le
rivelazioni agli inquirenti del compagno di cella su una pretesa ammissione in
merito al traffico di droga nel corso della detenzione preventiva, è del tutto
inconsistente. Egli afferma che la prima Corte non aveva alcun elemento che le
consentisse di ritenere che il teste conoscesse la lingua tedesca al punto da
riferire quanto illustrato nella sentenza impugnata; fa valere inoltre che tali
dichiarazioni in ordine alla sua consapevolezza non hanno alcun valore, poiché
avrebbero potuto essere formulate da chiunque. Infine egli critica il rimprovero
di non essere stato in grado di spiegare i motivi per cui il testimone avrebbe
mentito, ove si consideri la personalità dello stesso teste descritta nel
rapporto medico psichiatrico e in una lettera del Procuratore pubblico. Una
volta di più l'ammissibilità del ricorso non è data. Il ricorrente evita in
effetti dal confrontarsi con le diffuse motivazioni che hanno spinto la prima
Corte a credere al testimone sentito al dibattimento, ritenendo che costui
avesse sufficienti conoscenze del tedesco per comprendere il significato delle
confidenze fattegli dall'accusato in cella, che questi avesse riportato fatti
realmente riferitigli dall'imputato (e non da altri) sia nei verbali davanti
alla polizia e al magistrato inquirente (act. 38/8 e act. 36), sia nei
manoscritti allegati (act.36), sia sulla busta acclusa a uno di essi (act. 36),
sia in occasione del confronto con lo stesso prevenuto (act. 60), escludendo
(proprio sulla base del rapporto medico del dott. __________) che questi presentasse
patologie tali da influire sulla sua capacità di intendere e di volere
(sentenza, consid. 5.5). In sintesi il ricorrente non fa altro che contrapporre
il proprio punto di vista a quello della Corte di assise come se si trovasse
davanti a un'autorità abilitata a rivedere liberamente anche questioni legate
all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove. Come detto, una
motivazione del genere è inammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul
divieto dell'arbitrio.
-
In conclusione la sentenza impugnata resiste alla critica. Prescindendo
anche dai rimproveri mossi dalla Corte al ricorrente, nel senso di essersi
contraddetto illustrando le modalità del preteso incontro a Zurigo con la
persona che doveva acquistare la vettura e negando di avere avvertito il
proprietario dell'automobile del guasto del 5 agosto 1998 e di avergli persino
chiesto l'autorizzazione alla vendita (consid. 4 e 6), nel suo risultato la
sentenza impugnata sfugge alla censura di arbitrio. La Corte non è infatti
caduta in arbitrio accertando sulla base dei rimanenti indizi valutati nel loro
complesso che il ricorrente era consapevole di trasportare droga nell'automobile
da lui guidata. Tanto meno la Corte di assise ha condannato il ricorrente
sebbene un apprezzamento non arbitrario (e non solo un apprezzamento diverso)
degli indizi nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi
insopprimibili sulla colpevolezza.
-
Il ricorrente insorge infine contro la commisurazione della pena,
definendola eccessivamente severa avuto riguardo alla sua buona condotta in
istruttoria e alla sua personalità, meno negativa rispetto al quadro fornito
dalla Corte di assise.
a) Il giudice
commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere,
della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La
gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A
tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze
esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato
ottenuto, assenza di scrupoli, modo di esecuzione del reato, entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito,
ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così
via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua
situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione
seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione
in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in
linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e
la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112
consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento
con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c),
mentre esigenze di prevenzione generale svolgono un ruolo di second'ordine (DTF
118 IV 350 consid. 2g).
b) Nella
commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia
quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò
quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in
cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur
rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e
controllare l'applicazione della legge (Queloz,
Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et
de motivaton de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena
risponda a tali esigenze è una questione di diritto, che va quindi esaminata
liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione
della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene
solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato
esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o
nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con
richiami).
c) Nell'infliggere al ricorrente la pena di 5 anni di reclusione
(e condannandolo a una multa di fr. 5'000.–, non contestata), la Corte della
assise ha richiamato anzitutto la gran quantità di droga trafficata. Ricordato
come nella migliore delle ipotesi l'imputato abbia agito come corriere (ma
anche come uomo di fiducia), essa ha considerato grave che il reato sia stato
compiuto senza necessità alcuna da una persona intelligente, con buona
formazione e padre di famiglia. Né egli ha collaborato durante l'inchiesta. Pur
dando atto che è diritto dell'accusato tacere, la Corte ha rilevato che la
mancata collaborazione connota assenza di ravvedimento e di scrupoli. A suo
sfavore essa ha considerato inoltre la recidiva a norma dell'art. 67 CP (pena
detentiva negli ultimi cinque anni). Ha nondimeno considerato il buon
comportamento durante l'istruttoria dibattimentale, in cui l'imputato ha voluto
far comparire come testimoni i suoi familiari, che per finire hanno tracciato
un quadro meno negativo della sua personalità. Ciò posto, la Corte di assise ha
fissato la pena di base attorno ai 4 anni di reclusione, aumentandola di un
anno per considerare la recidiva (sentenza, consid. 7).
d) Nel caso in
esame la Corte di assise ha avuto corretta nozione degli art. 63 e 67 CP e non
si è sospinta in eccessi o abusi del proprio potere di apprezzamento. Di fronte
al consistente quantitativo di eroina importata senza necessità alcuna
(ancorché come corriere, ma comunque come uomo do fiducia), alla recidiva, alla
mancanza di ravvedimento e – più in generale – all'assenza di attenuanti
particolari, l'imputato non poteva aspettarsi ulteriori riduzioni di pena per
il buon comportamento tenuto davanti alla Corte di merito o per il quadro meno
negativo sulla sua personalità fornito dai familiari al dibattimento. Anche su
questo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'400.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1'500.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________,
c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv. __________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise criminali in Mendrisio;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio giuridico
della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle
opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale
degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del
Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico
della confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale
svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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