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Numero d'incarto:
17.2000.26
Data decisione, Autorità:
14.09.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00026
Lugano
14 settembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sull'istanza di revisione del 5 giugno 2000 presentata da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata l'8 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di
Bellinzona;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolta l'istanza di revisione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. La
presente vertenza trae origine da un progetto inteso alla costruzione di 11
case famigliari sul fondo n. __________ RFD di __________, nell'ambito del
quale la studio di architettura __________ e __________ S.A. si è impegnato
verso il Municipio a sistemare entro il 31 dicembre 1996 una strada comunale
(fondo n. __________), firmando una convenzione in tal senso. Il Municipio
avrebbe partecipato alla spesa con un contributo di fr. 80'000.–. Il 4 luglio
1997 il Sindaco __________ ha assegnato alla ditta un ultimo termine scadente
il 31 luglio 1997 per la sistemazione della strada, avvertendo i responsabili
che in caso contrario avrebbe, tra l'altro, inviato una cronistoria della
vicenda agli 11 proprietari delle villette. Il 5 agosto 1997, constata la renitenza
dello studio di architettura, il Municipio ha proceduto in tal modo. La ditta
ha reagito con una lettera del 26 agosto 1997 e con due libelli non datati
(cfr. al proposito il consid. B).
B. Con
decreto di accusa del 28 giugno 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
__________ autore colpevole di ripetuta diffamazione per avere ripetutamente incolpato
e reso sospetto __________, Sindaco di __________, di condotta disonorevole
nell'ambito della sua attività di Sindaco, affermando e accusandolo segnatamente:
-
con lettera spedita
il 26 agosto 1997 al Municipio di __________ e inviata in copia ad altre
autorità, enti e persone, di "mirare ad un illegittimo profitto", di
usare "tanto odio e tante cattiverie nei nostri confronti" e di non
esitare "a sabotare, nel modo più irresponsabile possibile, la nostra
ditta e non da ultimo denigrandola deliberatamente allo scopo di vederne la sua
rovina e di tentare di salvaguardare la sua immagine per tutte le porcherie
fatte nei nostri confronti",
-
con libello (non
datato) intitolato "Strada di __________ " distribuito a più persone
e enti nel febbraio 1998 di avere spedito "lettere personali di
minacce…",
-
con libello (non
datato) intitolato "__________ risponde a tutta la popolazione … Striscia
la notizia" distribuito alla popolazione di __________ nel marzo 1998 di
essere "intrigante, sprezzante persino nei confronti della legalità, arrogante
e aggressivo nei miei confronti", di "illegalità dell'operazione"
e inoltre che "qualcuno va sussurrando che forse la questione è più terra
a terra. In fondo chi riceve un favore sarà grato al benefattore".
Lo
ha pertanto condannato a una multa di fr. 1'500.–, oltre che al versamento alla
parte civile di fr. 2'466.10 per risarcimento di spese legali e di fr. 500.–
per torto morale. Statuendo su opposizione, con sentenza dell'8 novembre 1999
il Pretore del Distretto di __________ ha confermato l'imputazione, limitandola
però alle accuse di mirare a un illegittimo profitto, di agire con odio e cattiveria,
di avere voluto sabotare la ditta e di essere intrigante. Ha pertanto ridotto
la multa a fr. 800.– e l'indennità per torto morale a fr. 250.–. La Corte di
cassazione e di revisione penale ha respinto il ricorso del condannato il 18
febbraio 2000.
C. __________ ha presentato il 5 giugno 2000 un'istanza di revisione a questa
Corte in cui chiede l'annullamento della sentenza del Pretore e il rinvio degli
atti processuali alle assise competenti. Sulla base di una lettera
indirizzatagli il 22 gennaio 2000 dalla ditta __________ S.A., Società
immobiliare, __________ (doc. _), l'istante postula in particolare il richiamo
dal Municipio di __________ di tutta la corrispondenza intercorsa tra il teste
__________ e il Sindaco, rispettivamente il Municipio, tra il dicembre 1998 e
il novembre 1999, il richiamo dal teste __________ della lettera di dimissioni
inviata al Municipio di __________ il 23 dicembre 1998 e l'audizione del teste
__________. Nelle sue osservazioni del 23 giugno 2000 il Procuratore pubblico
conclude per il rigetto dell'istanza. Analoga proposta formula la parte civile
__________ nelle sue osservazioni del 26 giugno 2000.
Considerando
in diritto: 1. L’art.
299 CPP prevede la revisione del processo, in caso di sentenza di condanna,
quando sia dimostrato che quest’ultima fu determinata dalla falsificazione di
un documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da reato di
una terza persona (lett. a), quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata
un’altra inconciliabile con la prima (lett. b), quando esistano fatti o mezzi
di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale del primo processo
(lett. c, con richiamo testuale all’art. 397 CP) o quando la Corte europea dei
diritti dell’uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha accolto
un ricorso individuale per violazione della convenzione del 4 novembre 1950 per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi
protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione, da
presentarsi entro 90 giorni dalla notificazione della decisione motivata delle
autorità europee (lett. d).
-
In
concreto l’istante, avvalendosi del già menzionato scritto del 22 gennaio 2000
(doc. _), chiede una nuova audizione dell'ex–Vicesindaco di __________
__________ asserendo che, citato quale teste al dibattimento, questi era stato
reticente e vago nelle risposte, sottacendo segnatamente alcuni particolari
che, se rivelati, avrebbero suffragato la prova della verità o quantomeno della
buona fede riguardo alle affermazioni ritenute lesive dell'onore della
controparte. Egli si vale dunque di un mezzo di prova ignoto al primo giudice
(art. 299 lett. c CPP). Ciò posto, la questione è di sapere se tale mezzo di
prova sia rilevante, suscettibile cioè di inficiare gli accertamenti alla base
della prima sentenza in modo da far apparire possibile, sulla scorta del nuovo
stato di fatto, un giudizio più mite (DTF 122 IV 67 consid. 2a con richiami di
giurisprudenza, 120 IV 248 consid. 2b), indipendentemente dalla circostanza che
un’eventuale assoluzione – totale o parziale – dell’istante non sembri poter
influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 42 consid. 2a con riferimenti
di giurisprudenza).
-
Nell'istanza
di revisione l'interessato, oltre a dilungarsi inutilmente nel riproporre di
nuovo l'intero istoriato della pratica relativa al rilascio della licenza
edilizia per l'edificazione delle 11 casette famigliari sul fondo n. __________
RFD di __________, rileva che dopo l'emissione della sentenza pretorile dell'8
novembre 1999 era venuto a conoscenza di uno scambio epistolare dai toni
piuttosto duri tra il Sindaco __________ e l'ex–Vicesindaco __________
concernente anche la propria posizione. A tale scopo egli produce lo scritto
indirizzatogli il 22 gennaio 2000 dalla __________ S.A., Società immobiliare,
__________, intestata "… dimissioni dal Municipio del Vice–sindaco
__________ " (doc. _). Orbene, tale documento riferisce
sostanzialmente su fattispecie diverse da quelle oggetto del presente giudizio
(n.d.r.: "Caso __________ ") e sui rapporti personali tra il
Sindaco __________ e il Vice–sindaco __________ nell'ambito dell'Esecutivo di
__________. Per quanto concerne invece l'istante, l'estensore della missiva
indica che "… il sig. __________ ricorda esplicitamente che la
posizione del Sindaco era quella di far pagare la strada comunale alla sua
impresa …". Se non che, proprio la questione dei costi per la
sistemazione della strada comunale era stata oggetto di discussione il 22 novembre
1994 tra il Municipio e i promotori del progetto edificatorio. Questi ultimi si
erano impegnati –firmando una convenzione– a procedere alla sistemazione
della strada comunale fondo n. 512 __________ di __________ in base al progetto
allestito all'ufficio tecnico del Comune, mentre l'ente pubblico avrebbe
partecipato alla spesa con un contributo di fr. 80'000.–– (doc. _ consid. 1).
Del resto __________, sentito quale teste nel corso del dibattimento, aveva
confermato che la convenzione era stata proposta per accelerare il rilascio
della licenza edilizia e che l'istante, dapprima restio nell'accettarla,
successivamente vi aveva aderito dopo essere stato informato che il Comune non
era in grado di realizzare subito la sistemazione della strada (doc. _ consid.
5). Orbene, a parte che l'estensore della lettera in questione si limita a
riportare diversi anni dopo i fatti quanto il teste __________ gli aveva
riferito di ricordarsi, fermo resta il fatto che la convenzione tra il
Municipio e la ditta __________ S.A. era stata sottoscritta liberamente dopo
varie discussioni e un periodo di riflessione (teste __________, doc. _ consid.
5 pag. 6 in fine). Fosse quindi anche vero quanto riportato dall'estensore
nella lettera, non ne risulterebbe minimamente scalfito l'accertamento secondo
il quale la convenzione era stata elaborata e firmata perché il Municipio di
__________ avesse a rilasciare la licenza edilizia per iniziare l'edificazione
delle 11 case famigliari. Nelle circostanze descritte, la missiva in oggetto
non appare –già a un sommario esame– suscettibile di inficiare gli accertamenti
alla base della prima sentenza; anzi, non si vede seriamente come potrebbe fare
apparire possibile, anche sentendo nuovamente il teste __________, un
accertamento dello stato di fatto tale da poter considerare per riuscita la
prova della verità, o quantomeno della buona fede, dell'istante quando ha
divulgato le dichiarazioni per le quali è stato riconosciuto colpevole di
ripetuta diffamazione. Ciò posto, anche il richiamo della documentazione
indicata dall'istante nella domanda di revisione, si rivela inutile ai fini del
giudizio. Tanto più che nemmeno ora, come nel ricorso per cassazione del 30
novembre 1999, egli indica in che misura tale documentazione sia atta a
inficiare gli accertamenti del giudizio del Pretore, né in che misura la
deposizione o la pretesa reticenza del teste avrebbero influito sul giudizio di
condanna (doc. _ consid. 1). Se ne conclude che l'istanza di revisione, senza
possibilità di buon esito, è destinata all'insuccesso.
-
Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Alla
parte civile, che ha postulato a ragione il rigetto della domanda, si
giustifica di riconoscere un'indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per
questi motivi,
visto
sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. L'istanza
di revisione è respinta.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico dell'istante, che rifonderà alla parte civile fr. 1'000.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
–
__________;
–
avv. __________;
–
__________;
–
avv. __________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
Pretore del Distretto di Bellinzona;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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