AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.25
Data decisione, Autorità:
21.08.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00025
Lugano
21 agosto
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 25 maggio 2000 presentato da
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 20 aprile 2000 della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio–nord nei suoi confronti;
posti
i seguenti
punti di questione
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decreto di accusa del 17 gennaio 2000 il Procuratore pubblico ha ritenuto
__________ autore colpevole di lesioni semplici, per avere il 17 luglio 1999, a
__________, provocato a __________ le lesioni attestate dai certificati medici
in atti colpendola con un pugno alla schiena, con due guinzagli per cani alle
braccia e lanciando sassi contro la sua persona. Egli ne ha perciò proposto la
condanna a 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di due anni; ha rinviato per contro __________ (parte civile) al
competente foro civile per ogni pretesa. Al decreto di accusa __________ ha
interposto tempestiva opposizione.
B. Statuendo
sull'opposizione, con sentenza del 20 aprile 2000 il Pretore di Mendrisio–nord
ha confermato sia l'imputazione, sia la proposta di pena. Egli ha perciò riconosciuto
__________ colpevole di lesioni semplici e ne ha pronunciato la condanna a 3
giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
In estrema sintesi, egli ha creduto a __________ r, nella misura in cui ha sostenuto
di essere stata aggredita da __________ mentre stava occupandosi del cane che
era entrato improvvisamente nell'orto di costui, segnatamente di essere stata
colpita dallo stesso __________ alla schiena con un pugno e alle braccia con
dei guinzagli per cani e di essere stata presa di mira con dei sassi.
C. Contro
la sentenza pretorile __________ ha inoltrato il 21 aprile 2000 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame,
presentati il 26 maggio successivo, egli chiede il proscioglimento dall'imputazione
di lesioni semplici.
D. Con
scritto del 6 giugno 2000 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso.
Ad analoga conclusione è giunta la parte civile __________ con osservazioni del
19 giugno 2000.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorrente fa carico alla prima giudice di avere erroneamente applicato il
diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza impugnata (art. 288
cpv. 1 lett. a CPP). Richiamata la natura indiziaria del processo a suo carico,
egli assevera anzitutto che non sussistono prove, tantomeno indizi convergenti,
che potessero giustificare l'apprezzamento delle prove puntualizzato nel
giudizio di primo grado; soggiunge che sono emersi elementi tali da smentire la
versione dei fatti da lui proposta. Con argomenti del genere il ricorrente
affronta, a ben vedere, questioni relative all'accertamento dei fatti e alla
valutazione delle prove. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è
abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione
circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). L'accertamento può
essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in
aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 23 I 5
consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
-
Al
riguardo il gravame si rivela d'acchito inammissibile. Invano si cercherebbe
nella motivazione una qualsiasi censura di arbitrio (termine cui l'impugnazione
neppure accenna). Anche nella sostanza, a ben vedere, il ricorrente persiste
nel contrapporre il proprio riepilogo dei fatti e il proprio apprezzamento a
quello del Pretore, come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno
potere cognitivo non solo in diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti. Ciò
è palesemente inammissibile; incombeva al ricorrente di illustrare come, dove e
perché il primo giudice sarebbe incorso, oltre che in presunti errori di
valutazione, in sbagli o in mancanze qualificate, che facciano apparire il suo
ragionamento come indifendibile. Critiche di carattere appellatorio – come
nella fattispecie – sono inadatte allo scopo. Carente di motivazione idonea al
proposito, il gravame sfugge perciò a un esame di merito.
-
Quanto
alla pretesa violazione del principio in dubio pro reo, nemmeno esso è
di giovamento. Al riguardo conviene ricordare che il precetto in rassegna ha
duplice portata; come norma sulla valutazione delle prove, esso fa sì che il
giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole
all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel
loro complesso lasci sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza; come
norma sull'onere della prova, per converso, esso fa carico allo Stato di
dimostrare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non tocca a
quest'ultimo comprovare la propria innocenza (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con
richiami di dottrina). Nel caso in esame il ricorrente si vale della massima in
dubio pro reo come norma sulla valutazione delle prove. Questa non impone
però che le risultanze istruttorie inducano a un assoluto convincimento di
colpevolezza, giacché dubbi teorici sono sempre possibili, soprattutto in
processi indiziari. Esige soltanto che il giudice rinunci a condannare
l'imputato se una valutazione oggettiva delle prove nel loro insieme lasci
sussistere dubbi rilevanti sulla colpevolezza. Ciò non esclude che il giudice
possa avere legittime ragioni obiettive per ritenere perfettamente sostenibile
una soluzione piuttosto che un'altra, apparentemente sostenibile anche essa, ma
meno verosimile (DTF del 17 luglio 1997 in re C. consid. 4).
Nel
caso specifico la questione è pertanto di sapere, ciò premesso, se il giudice
del merito abbia condannato il ricorrente quantunque un apprezzamento non
arbitrario delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasciasse
oggettivamente sussistere dubbi sulla colpevolezza. Al quesito occorre
rispondere negativamente. A mente della prima giudice la versione del ricorrente
– secondo cui sarebbe stata la vittima ad aggredirlo, colpendolo alla schiena
con i guinzagli che teneva tra le mani, tanto da costringerlo a ricorrere alla
cure mediche per curare i segni sulla schiena – non risulta credibile, già per
il fatto che nessun certificato medico è stato prodotto a tale riguardo; la
testa __________– essa ha soggiunto – ha d'altro canto riferito che il 23
luglio 1999 il ricorrente aveva mostrato delle ferite alle spalle, che essa
però non aveva visto. Sempre secondo il Pretore il ricorrente – noto alle
autorità per lesioni semplici commesse nel 1981 – non appare credibile, anche
perché egli ha rilasciato alla polizia dichiarazioni contraddittorie, riferendo
dapprima di non avere chiamato "pazza" la vittima, e più tardi, su
precisa domanda, ammettendo questa circostanza. Sempre stando alla sentenza
impugnata, è senz'altro preferibile la versione della parte civile, la stessa
essendo corroborata dall'ammissione del prevenuto di essere passati alle mani,
dalla testimonianza della testa __________, secondo cui il prevenuto le avrebbe
accennato che avrebbe picchiato la persona in causa se essa gli avesse fatto un
torto e dalle conseguenze (ferite) riportate nella collutazione e attestate dai
certificati medici in atti, non riferibili alla sola caduta (quandanche sulla
schiena) che essa ha compiuto mentre stava scappando (sentenza, pag. 7). Di fronte
ad accertamenti del genere – vincolanti per la Corte di cassazione e di
revisione penale in assenza di una sostanziata censura di arbitrio – non è possibile
far carico alla prima giudice di aver condannato il ricorrente, benché
sussistessero seri dubbi sulla sua colpevolezza. Ancora una volta il ricorso è
destinato al'insuccesso.
-
Il
ricorrente assevera che il Pretore ha richiamato la deposizione della testa
__________ non escussa al dibattimento, in violazione al principio dell'oralità
, e senza comunque che siano stati citati estratti del suo verbale del 7
ottobre 1999, secondo cui egli le avrebbe riferito che, se la parte lesa gli
avesse fatto un torto, l'avrebbe picchiata. Egli non trae però alcuna
conclusione. ovvero non chiede che la sentenza di primo grado debba essere annullata
per vizio essenziale di procedura; già per questa sola ragione il ricorso va
dichiarato inammissibile. Sia come sia, il ricorrente trascura che il Pretore
decide, secondo il suo libero apprezzamento, in base alle risultanze del
dibattimento e degli atti (art. 276 cpv. 4 CPP). Non può pertanto dolersi per
il fatto che la prima giudice abbia considerato anche la citata deposizione.
-
Secondo
il ricorrente, un pertinente ed equidistante apprezzamento delle versioni dei
protagonisti, avrebbe comunque consentito di valutare in quale misura la sua reazione
configurasse legittima difesa ai sensi dell'art. 33 CP. A prescindere dal fatto
che nel ricorso non è indicata la risultanza che suffragherebbe un'ipotesi del
genere, egli fonda l'obiezione su una pretesa aggressione da parte della
vittima, che non trova riscontro alcuno nei vincolanti accertamenti della sentenza
impugnata. Ancora una volta il gravame sfugge pertanto a un esame di merito.
-
Secondo
il ricorrente, il Pretore avrebbe comunque dovuto riconoscere le vie di fatto e
non le lesioni semplici.
a) Costituisce
vie di fatto una lesione dell'integrità fisica che ecceda quanto si presume
tollerabile secondo l'uso corrente e le abitudini sociali, e che non comporti
un danno corporale, né una pregiudizio della salute (DTF 117 IV 155 see.
consid. 2a). Un colpo di pugno deve perciò essere qualificato come vie di fatto
nella misura in cui esso non comporta alcuna lesione al corpo umano o alla
salute (DTF 119 IV 25 consid. 2a). L'art. 123 CP reprime per contro le lesioni
al corpo umano o alla salute che non possono essere qualificate gravi ai sensi
dell'art. 122 CP. La distinzione tra le due norme non è però facile quando si
tratta di contusioni, lividi o escoriazioni provocate da colpi o da cause dello
stesso genere. Decisivo al riguardo è il dolore provocato alla vittima. Tale
criterio comporta un notevole apprezzamento; solo il suo abuso può dar luogo
all'intervento dell'autorità competente a controllare l'applicazione della
legge (CCRP, sentenza del 10 maggio 1993 in re E. e Z. consid. 3.3 con riferimenti;
v. DTF 119 IV 1 consid. 4a, 25 consid. 2a),
b) Il Pretore ha
richiamato il certificato medico 14 aprile 2000 del dott. __________ prodotto
al dibattimento, che attesta che la vittima "è tuttora sotto psicoterapia
medicamentosa in seguito all'aggressione subita in data 17.7.99", il
certificato medico del dott. , che certifica di avere visitato la
vittima il 26 luglio e il 3 agosto 1999 per uno stato ansioso depressivo
reattivo, secondario a delle violenze fisiche subite il 17 luglio 1999
(act.7/B) e il certificato medico rilasciato dal Pronto soccorso
dell' che ha riscontrato "Tumefazioni ed ematomi al livello di
entrambe le spalle, tumefazioni ed escoriazioni al dorso e ragione scapolare,
ematoma e gonfiore al polso destro, dolente alla palpazione"
(act.7/annesso). Ciò posto, ha ritenuto che le circostanze emerse dai citati
certificati medici, valutate nel loro complesso, consentono di ritenere
adempiuti i presupposti oggettivi del reato di lesioni semplici, non potendosi
concludere in circostanze nel genere né che si tratti di semplici vie di fatto,
né che si tratti di un caso poco grave secondo l'art. 123 n. 1 cpv. 2 C P.
c) Tale conclusione non costituisce la conseguenza di un abuso del
potere di apprezzamento (come visto ampio), né tantomeno quindi una violazione
del diritto federale. La vittima non ha riportato soltanto escoriazioni,
lividi, ematomi e gonfiori che avrebbero – in assenza di altri riscontri –
potuto anche comportare la condanna per vie di fatto o, dandosene il caso, per
lesioni corporali semplici di lieve entità (caso poco grave). L'aggressione del
ricorrente ha avuto per la vittima conseguenze più gravi, ossia la necessità di
cure (psicoterapia medicamentosa) persino a quasi dieci mesi di distanza (v.
certificato medico del dott. __________). Vi erano pertanto ragioni per
escludere non soltanto l'art. 126 CP (vie di fatto), ma pure la fattispecie
privilegiata di cui all'art. 123 n. 1 cpv. 2 CP, ossia il cosiddetto caso poco
grave. Il danno patito dalla vittima non può infatti essere paragonato a quello
limitato subito dalla parte lesa nel caso illustrato in DTF 119 IV 27, in cui
il leso aveva riportato un ematoma suborbitale a causa di un pugno, senza
ulteriori conseguenze.
- Discende
che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve esse disatteso, siccome
infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a
carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà alla parte civile
(che ha presentato le osservazioni sul ricorso tramite un legale) una congrua
indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per
queste ragioni
richiamata
per le spese la LTG
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono
poste a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 800.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– __________;
– studio
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Pretura
di Mendrisio–Nord;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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