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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.24
Data decisione, Autorità:
16.08.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00024
Lugano
16 agosto
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 24 maggio 2000 presentato da
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 14 aprile 2000 dal presidente della Corte
delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 14 aprile 2000 il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuto furto,
consumato e tentato e ripetuto danneggiamento. Egli ha, in estrema intesi,
accertato che il soggetto, a scopo di indebito profitto, ha sottratto in 11
occasioni, rispettivamente ha tentato di sottrarre in 3 occasioni, diverse cose
mobili e valori altrui e che in occasione di due di questi furti egli ha anche
danneggiato cose mobili altrui. Richiamata la sua recidiva specifica (art. 67
CP) e riconosciutagli la scemata responsabilità (art. 11 CP), il presidente
della Corte delle assise correzionali lo ha condannato a 12 mesi di detenzione
(computato il carcere preventivo sofferto) da espiare, a valere quale pena parzialmente
aggiuntiva a quella di 15 giorni di detenzione inflittagli il 3 agosto 1998 e a
quella di 2 giorni di arresto inflittagli il 10 gennaio 2000. Lo ha inoltre
condannato a pagare fr. 195.– a __________ e fr. 461.– a __________ a titolo di
risarcimento del danno. Ha infine disposto la confisca di quanto sequestrato.
B. Contro
la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 18 aprile 2000 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame,
presentati il 24 maggio successivo, egli chiede di essere riconosciuto soltanto
colpevole di reati di poca entità consumati e tentati, per avere sottratto un
CD dal negozio __________ il 26 gennaio 200 e per avere in 3 altre occasioni
tentato di sottrarre diverse cose e valori di poco valore, di furto per avere
sottratto un importo di fr. 1'000.– dalla Casa Parrocchiale di __________ e di
furto d'uso per avere sottratto allo scopo di utilizzare una bicicletta marca
Mondia. Chiede inoltre che gli venga anche riconosciuta l'attenuante della
grave angustia e che gli sia, per finire, inflitta una condanna pari al carcere
preventivo sofferto.
C. Con
osservazioni del 5 giugno 2000 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione
del ricorso. Identica conclusione è stata proposta dalla parte civile
__________ con scritto 8 giugno 1995.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorrente fa carico al presidente della Corte delle assise correzionali di
avere violato il diritto federale per aver indistintamente applicato alla
fattispecie l'art. 139 CP, ossia per avere ritenuto che le singole fattispecie
prospettate nel punto 1 dell'atto di accusa andassero punite come furto,
rispettivamente come tentato furto ai sensi della citata norma. A suo giudizio,
una conclusione del genere è errata, poiché in più di un'occasione egli ha conseguito
una refurtiva di poco conto, cioè inferiore a fr. 300.–, che costituisce la
soglia che differenzia il furto (art. 139 CP) dal reato patrimoniale di poca
entità (art. 172 ter CP, punibile unicamente a querela di parte e
meno severamente, trattandosi di contravvenzione. Facendo al riguardo difetto
la querela da parte del leso, egli deve di conseguenza essere prosciolto dai
reati menzionati ai punti 1.1. 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 dell'atto di
accusa, il valore degli oggetti sottratti non superando fr. 300.– a torto.
L'art. 172 ter CP (reati di poca entità) sarebbe entrato in linea di conto, se
del caso, solo se egli avesse mirato fin dall'inizio e ogni qualvolta a una
sottrazione di poco valore o a un danno di lieve entità (DTF 122 IV 156 consid.
2a), in ogni modo non superiore a fr. 300.– (DTF 121 IV 261 consid. 2d).
Determinate al riguardo non è pertanto il risultato ottenuto, bensì
l'intenzione dell'autore (CCRP, sentenza del 22 dicembre 1998 in re J. consid.
2; v. Corboz, Les principales
infractions, art. 139, pag. 115). Ora, stando alla sentenza impugnata, ogni
qualvolta il ricorrente penetrava, con o senza scasso, in un'abitazione o in'un
automobile altrui, era alla ricerca del più ampio bottino possibile, anche
quando ha trovato poco o nulla da sottrarre (sentenza, pag. 8). Nel gravame non
viene però spesa una sola parola di critica su questo accertamento, vincolante
– comunque sia – per la Corte di cassazione e di revisione penale, riservato il
caso di arbitrio (art. 288 lett. c CPP). Ne discende che nella misura in cui il
ricorrente chiede il proscioglimento dal reato di ripetuto furto, rispettivamente
di tentato furto con riferimento all'art. 172 ter CP il ricorso deve
essere disatteso, siccome manifestamente infondato per non dire temerario.
-
Nel
suo prolisso esposto, il ricorrente pretende di avere compiuto i reati
illustrati nei punti 1.8, 1.9. e 1.10 dell'atto di accusa senza rendersi conto
di quanto stava facendo, essendo egli a quel momento sotto l'influsso di
farmaci. Dalla sentenza impugnata risulta però che, nonostante l'ingerimento di
un medicamento prescrittogli dal proprio medico, l'accusato era consapevole del
proprio agire, prova ne è che nei verbale del 15 febbraio 2000 egli si
ricordava di quanto aveva fatto e che egli al momento dell'arresto è stato
trovato in possesso di una chiave per quadri elettrici, di un coltello con lama
seghettata e di un tagliavetro, ossia dello strumentario tipico del ladro
scassinatore (sentenza, pag. 8). Di nuovo egli non si confronta però con tali
considerazioni.
-
Riferendosi
al punto 1.8 dell'atto di accusa, il ricorrente rileva che il primo giudice
abbia ritenuto che il furto dell'estintore dal veicolo di __________ sia stato
perpetrato con scasso. Dal rapporto di inchiesta di polizia –egli precisa –
risulta però che per questa fattispecie non sia stato perpetrato alcun scasso
del veicolo; vi è stato comunque un danneggiamento all'autoradio, non però
quantificato e comunque inferiore a fr. 300.–. Mancando la querela, egli deve
essere pertanto a suo giudizio prosciolto anche da questo reato. A tale
richiesta non può essere dato seguito. __________ ha sporto denuncia/querela
nei confronti del ricorrente non soltanto per furto, ma anche per danneggiamento
(act.5/ annesso). Ci si potrebbe invero chiedere se il danneggiamento alla
radio (poco importa con quale mezzo sia stato effettuato; v. dispositivo n. 2
della sentenza) fosse effettivamente inferiore a fr. 300.– e quindi se,
oggettivamente, non si trattava di un reato di poca entità. Anche in questo caso
il ricorrente non ha però preteso di aver voluto contenere i danni al momento
di compiere il furto dell'estintore, conditio sine qua non per applicare l'art.
172 ter CP al posto dell'art. 144 CP (DTF 122 IV citata).
-
Il
ricorrente si diffonde con dovizia di particolari sulla condanna per furto e
danneggiamento compiuti nei confronti di __________ (punto 1.10 dell'atto di
accusa). Ancora una volta egli dimostra di non avere corretta nozione dell'art.
172 ter CP, ossia trascura che determinante al riguardo non è il risultato ottenuto,
ma l'intenzione dell'autore, cioè la sua volontà di limitare il valore della
refurtiva e l'entità del danno conseguente al danneggiamento di cose altrui.
D'altro canto risulta anche evidente la natura appellatoria delle critiche
ricorsuali, in particolari di quelle intese a prospettare valori patrimoniali
meno importanti rispetto a quelli indicati nell'atto di accusa.
-
Richiamato
il principio in dubio pro reo, il ricorrente chiede di essere condannato
per furto d'uso ai sensi dell'art. 94 n. 3 LCS, anziché per furto, in relazione
alla sottrazione della bicicletta indicata nel punto 1.13 dell'atto di accusa.
La richiesta non è seria. Basti rilevare che davanti al primo giudice il
ricorrente ha ammesso i fatti così come precisati nell'atto di accusa
(sentenza, pag. 7) e in particolare che egli non ha mai preteso – né davanti al
Procuratore pubblico, né nel corso del pubblico dibattimento – di avere
sottratto la bicicletta con l'intenzione di usarla transitoriamente.
-
Il
ricorrente si duole infine del fatto che il primo giudice non gli abbia
riconosciuto la grave angustia ai sensi dell'art. 64 CP per i reati compiuti il
14 e il 15 febbraio 2000 a causa della sua particolare situazione di disagio
personale dovuta agli inevitabili effetti –crisi di astinenza, ricadute, ecc. –
conseguenti al tentativo di uscire definitivamente dal mondo della droga messo
in atto a partire dal mese di novembre del 1999. Ora, il giudice del merito non
ha però trascurato tale aspetto, avendo egli considerato la situazione di
disagio del ricorrente nell'ambito della scemata responsabilità (di grado medio
per quanto riguarda la scorribanda del 14–15 febbraio 200; v. sentenza, pag.
9). Pretendere ulteriori riduzione di pena, sostenendo di essersi trovato in
pratica nello stato di necessità – circostanza giustamente negata dal primo
giudice (sentenza, pag. 9) – non è serio. Ancora una volta la sentenza
impugnata. equa nel suo esito, sfugge pertanto alla critica ricorsuale.
-
Discende
che il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato. Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CP).
Per
questi motivi,
richiamata
la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso
è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 800.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 900.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________,
c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle Assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Direzione del
penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– __________ (PC);
– __________
(PC);
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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