AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.23
Data decisione, Autorità:
21.06.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00023
Lugano
21 giugno
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 22 maggio 2000 presentato da
__________ e
(patrocinati dall'avv. __________)
contro
la sentenza di assoluzione emanata il 10 aprile 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno nei
confronti di
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
e di
(patrocinato dall'avv. __________)
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 10 aprile 200 il presidente della Corte delle assise
correzionali di __________ ha prosciolto __________ e __________ dalle
imputazioni di omicidio colposo e di violazione delle regole dell'arte edile
contenute in un decreto di accusa emanato il 24 gennaio 2000 dal Procuratore
pubblico in seguito a un infortunio avvenuto il 14 novembre 1992 su un cantiere
a __________, ove aveva perduto la vita __________, dipendente della ditta
__________;
che
contro la sentenza di assise __________ e __________, genitori della vittima
costituitisi parte civile nel procedimento penale, hanno inoltrato il 14 aprile
2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale;
che
nei motivi del gravame, presentati il 23) maggio successivo, essi postulano l'annullamento
della sentenza di assise per arbitrio, in subordine l'annullamento del dispositivo
di assoluzione
n.
1.1 per vizi di procedura, ancorché nel frattempo sia intervenuta la
prescrizione assoluta delle azioni penali (attribuibile, secondo i ricorrenti,
all'ingiustificata lentezza della procedura);
che
non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
e
considerando
in diritto: che
l'azione penale per i reati di omicidio colposo (art. 117 CP) e di violazione
delle regole dell'arte edile (art. 229 cpv. 2 CP), punibili entrambi con la
detenzione o con la multa, soggiace al termine di prescrizione relativa di 5
anni e a quello di prescrizione assoluta di 7 anni e sei mesi (art. 70 e 72
CP);
che
nella fattispecie la prescrizione delle singole azioni penali è cominciata a
decorrere il 14 novembre 1992 (giorno dell'infortunio);
che
allorché la decisione di assise è stata emanata, dopo un complesso iter procedurale
durato anni, il 10 aprile 2000, la prescrizione (assoluta) dell'azione penale
non si era ancora compiuta;
che
la prescrizione assoluta non era ancora intervenuta nemmeno il 14 aprile 2000,
quando la parte civile ha dichiarato (nel termine stabilito dall'art. 289 cpv.
1 CPP) di ricorrere alla Corte di cassazione e di revisione penale contro la
sentenza di assise, impedendone in tal modo il passaggio in giudicato, né era
intervenuta quando alle parti è stata intimata la sentenza motivata, il 2
maggio 2000;
che
la prescrizione assoluta si è compiuta invece poco dopo, il 14 maggio 2000,
comunque prima che il termine di 20 giorni per presentare le motivazioni
scritte del ricorso per cassazione venisse a scadere (art. 289 cpv. 2 CPP);
che
benché tempestivo, il ricorso non può pertanto essere esaminato nel merito,
l'intervenuta prescrizione dell'azione penale (accertabile d'ufficio,
trattandosi di un presupposto processuale) comportandone l'inammissibilità
(cfr. DTF 116 IV 80);
che,
data la particolarità del caso, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese
e tassa di giustizia;
per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso
è inammissibile.
-
Non
si riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione:
– avv. __________ per
sé e per i ricorrenti;
– __________;
– avv.
__________;
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise correzionali di __________;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle Istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
Istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, CP 238, 6807 Taverne.
La Corte di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster