AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.22
Data decisione, Autorità:
13.12.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00022
Lugano,
13 dicembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 22
maggio 2000 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata l'11 aprile 2000 dalla
presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'11 aprile 2000 la presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha dichiarato __________ autore colpevole di
ripetuta falsità in documenti per avere, tra il 1990 e il 1992, in qualità di
sindaco di __________ e capodicastero delle costruzioni pubbliche,
– fatturato al Comune, su
carta intestata della __________ Impresa costruzioni SA, __________, lavori
pubblici eseguiti in realtà, d'intesa con tale ditta, da due società facenti
capo a egli medesimo, la __________ SA e la __________ SA (capi d'accusa n.
1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6), così come per avere
– alterato o fatto
alterare la contabilità del Comune, registrando o facendo registrare costi per
opere pubbliche sotto voci estranee alle relative opere, in modo da occultare sorpassi
di spesa, evitare richieste di crediti supplementari o approvazioni di conti in
sede di consuntivo (capi d'accusa n. 1.2.1 a 1.2.8).
B. La
presidente della Corte di assise ha ritenuto altresì __________ autore
colpevole di ripetuta infedeltà nella gestione pubblica per avere, durante lo
stesso periodo, nella sua qualità di sindaco e capodicastero,
– ottenuto a scopo di
indebito profitto da ditte aggiudicatarie di opere comunali il subappalto di
tali lavori, rispettivamente fatto eseguire opere comunali da proprie ditte
(senza concorso né formale delibera), commissionando interessi suoi con quelli
del Comune e recando “danno ideale agli interessi pubblici che doveva salvaguardare”
(capo d'accusa n. 2.1), così come per avere
– fatto eseguire da sue
ditte a spese del Comune, in favore di due proprietari che intendevano
allacciare i loro fondi alla rete fognaria, un tratto di tubazione non
preventivato, fuori del perimetro generale delle canalizzazioni, recando
ulteriore danno agli interessi pubblici che doveva salvaguardare (capo d'accusa
n. 2.2).
C. __________
è stato prosciolto invece dall'accusa relativa ad altre falsità in documenti
riferite a fatture emesse dalla ditta __________ SA per opere pubbliche eseguite
in realtà dalla ditta __________ SA (capi d'accusa n. 1.1.1 a 1.1.3) e planimetrie
inveritiere da egli allestite, come architetto, nel quadro di progetti volti ad
ampliare l'abitazione di un privato a __________ (capo d'accusa n. 1.3).
In
applicazione della pena, tenuto conto del lungo tempo trascorso, la presidente
della Corte di assise ha inflitto all'imputato 5 mesi di detenzione sospesi
condizionalmente per 2 anni, oltre a una multa di fr. 1000.–.
D. Contro la sentenza citata __________ ha introdotto il 12 aprile
2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del ricorso presentati il 22 maggio successivo egli insta
per la propria completa assoluzione, lamentando vizi essenziali di procedura e
invocando violazioni del diritto federale ai fatti posti alla base della
sentenza. Il Procuratore pubblico si è limitato a postulare il rigetto del
ricorso, senza formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Sulla
ripetuta falsità in documenti per l'emissione di fatture intestate alla __________
Impresa costruzioni SA
Il
ricorrente contesta anzitutto gli estremi della falsità in documenti per quanto
riguarda le fatture da egli redatte su carta intestata della __________ Impresa
costruzioni SA, d'intesa con quest'ultima (capi d'accusa n. 1.1.4, 1.1.5 e
1.1.6). Ricorda che la prospettiva di un falso materiale “cade già sul
nascere”, la creazione di fatture fittizie a nome di un'altra ditta con
l'accordo di quest'ultima (mandatum ad scribendum) nulla togliendo alla
genuinità del documento. Quanto a un falso ideologico, anche tale ipotesi va
scartata poiché semplici fatture non sono documenti in senso penale, né una
fattura è un atto idoneo a dimostrare l'identità di chi ha materialmente eseguito
un lavoro. In concreto poi tutte le fatture attestano lavori realmente eseguiti
e per i quali il Comune ha pagato una giusta mercede. Al riguardo il ricorrente
sollecita dunque la propria assoluzione (memoriale, pag. 3 a 7).
a) L'art. 251 CP punisce con la reclusione fino a cinque anni o con
la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di
una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un
documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma
autentica o dall'altrui segno a mano autentico per formare un documento
suppositizio; alla stessa stregua è punito chi attesta o fa attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, come
pure chi fa uso a scopo d'inganno di un tale documento (n. 1). Nei casi di
esigua gravità può essere pronunciata la detenzione o la multa (n. 2). La disciplina
in vigore anteriormente al 1° gennaio 1995 era identica (art. 251 n. 1 e 3
vCP). Identica era anche la nozione di “documento” enunciata dall'art. 110 n. 5
prima frase vCP, salvo che dal 1° gennaio 1995 sono considerati documenti – per
legge – anche le registrazioni su supporti di dati e di immagini, se servono
allo stesso scopo degli scritti (art. 110
n.
5 seconda frase CP).
b) L'art.
251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale),
ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).
In quest'ultimo caso, nondimeno, la cosiddetta “menzogna scritta” trascende in
reato solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare
credibilità per il valore che la legge gli conferisce (bilancio, conto perdite
e profitti, inventario: Corboz in
ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la persona che lo ha redatto (la cui posizione è
analoga a quella di un garante: funzionario, notaio, medico, architetto ecc.).
Uno scritto può essere un “documento” per certi aspetti e non per altri: una
fattura, ad esempio, è impropria in linea di principio – ancorché munita di
ricevuta – a dimostrare la veridicità di quanto attesta, ma può essere idonea a
provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore, onde la
punibilità di chi contraffà un tale atto (DTF 121 IV 131 con svariati altri esempi
e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 278 consid. bb).
c) La
presidente della Corte di assise ha ritenuto l'imputato colpevole di falsità in
documenti per avere inviato al Comune di __________, d'intesa con la __________
Impresa costruzioni SA, fatture su carta intestata di quest'ultima ditta riguardanti
opere eseguite in realtà da imprese facenti capo a sé medesimo (sentenza,
consid. 7.1). A suo avviso una fattura “fa prova quantomeno dell'identità di
chi la emette, ovvero della persona del fatturante”, la quale per il debitore è
un elemento essenziale, tanto più ove la fattura sia destinata a entrare fra le
“pezze giustificative nel complesso della contabilità”. Tale argomentazione
confonde però falso materiale e falso ideologico. Nella fattispecie è pacifico
che le fatture allestite dall'imputato non sono il prodotto di una
falsificazione, di un'alterazione o di un'imitazione; anzi, sono state redatte
proprio d'intesa con la ditta titolare. Non può pertanto farsi questione di
falso materiale. Se non che, appunto perché non può farsi questione di falso materiale,
nemmeno può dirsi che le fatture in rassegna siano idonee a trarre in inganno
circa la persona del loro autore. Un'eventualità del genere è prospettabile
solo in caso di falso materiale, non di falso ideologico.
d) Giovi
ribadire, in effetti, che si dà falso materiale quando un documento, così come
si presenta, non emana dal suo autore apparente, mentre si dà falso intellettuale
(Falschbeurkun-dung)
quando un documento contiene affermazioni inveritiere. Solo nel primo caso è
possibile un inganno sulla persona dell'autore; nel secondo, può ingannare
unicamente il contenuto dell'atto (Corboz,
Les principales infractions, Berna 1997, pag. 324, n. 106 e 109 con numerosi
rinvii). In concreto il ricorrente non ha falsificato, né alterato, né tanto meno
imitato o manipolato fatture della __________ Impresa costruzioni SA. Egli si è
limitato a redigere, d'accordo con la __________ Impresa costruzioni SA,
fatture che potevano essere emesse solo da tale ditta, l'unica che nei
confronti del Comune era responsabile del lavoro svolto, sia per la corretto
adempimento del contratto, sia per l'eliminazione di eventuali difetti. Le
fatture in sé erano dunque valide. Vietato (dal diritto amministrativo) era se
mai il subappalto dei lavori, ma ciò nulla muta all'autenticità delle fatture.
Quanto all'ipotesi di un falso ideologico, essa è da scartare già per la circostanza
– pacifica – che il contenuto delle fatture riguarda opere realmente eseguite
in base al prezzo effettivamente esposto. Nemmeno il contenuto delle medesime
risulta perciò inveritiero.
e) Ne
segue che dai capi d'accusa n. 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6 il ricorrente deve essere
prosciolto. A tale proposito il ricorso va accolto e la sentenza di assise
riformata in applicazione dell'art. 296 cpv. 1 CPP.
- Sulla
ripetuta falsità in documenti per avere alterato o fatto alterare la
contabilità del Comune
Il
ricorrente contesta altresì di avere commesso falsità in documenti per avere
alterato o fatto alterare la contabilità del Comune, registrando o facendo registrare
costi per opere pubbliche sotto voci estranee, in modo da occultare sorpassi di
spesa, evitare richieste di crediti supplementari o approvazioni di conti in
sede di consuntivo (capi d'accusa n. 1.2.1 a 1.2.8). Egli si duole che
nell'atto di accusa gli si imputava di avere delinquito “al fine di nuocere ai
diritti del Comune”, mentre la presidente della Corte lo ha condannato per
avere inteso “migliorare la propria posizione di sindaco e di capodicastero”
(dispositivo n. 1.1.2). Un conto però è agire al fine di nuocere al patrimonio
o ad altri diritti di una persona (ciò che per altro esula dal caso in esame,
ove non sarebbe stato leso alcun diritto soggettivo), un altro è quello di
agire per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Né si tratta – egli
soggiunge – di un'insufficienza dell'atto di accusa, ma di una scelta
deliberata del Procuratore pubblico, che ha deciso di procedere per un dolo
specifico e non per l'altro. A parere del ricorrente la conclusione può essere
solo, in un caso simile, quella del proscioglimento (memoriale, pag. 8 a 11).
a) L'atto
di accusa imputava al ricorrente, per i fatti in rassegna, di avere ripetutamente
attuato manipolazioni contabili “al fine di nuocere ai diritti del Comune di
__________, in particolare al diritto di prendere decisioni in materia di concessione
di crediti e di approvazione di consuntivi sulla base di dati contabili rispondenti
ai costi reali delle opere pubbliche, e al diritto alla trasparenza e veridicità
della tenuta dei conti e della legalità delle spese, diritti sanciti dalla LOC”
(capo n. 1.2 in principio). In nessun punto dell'atto di accusa si rimproverava
all'imputato di avere inteso “migliorare la propria situazione”, tanto meno “di
sindaco e di capodicastero opere pubbliche” (come ha accertato la prima
giudice: sentenza impugnata, consid. 7.3, 12ª e 13ª riga; dispositivo n. 1.1.2,
prima riga). Il problema è dunque di sapere, in primo luogo, se l'imputato
abbia inteso “nuocere ai diritti del Comune di __________ ” (atto di accusa, n.
1.2 in principio), ciò che la prima giudice ha lasciato indeciso, ritenendo che
l'imputato andasse ad ogni modo condannato per l'intenzione di avvantaggiare sé
stesso (sentenza, consid. 7.3, 9ª e 10ª riga). Ove ciò non fosse il caso, si
pone l'interrogativo di sapere se l'imputato potesse essere condannato – come
ha fatto la prima giudice – per l'intenzione di avvantaggiare sé stesso.
b) Nuocere
“al patrimonio altrui” significa aumentare i passivi o impedire un aumento
degli attivi, rispettivamente ridurre gli attivi o provocare un aumento dei
passivi (Corboz, op. cit., pag.
337, n. 174). Nuocere “ai diritti altrui” significa ledere prerogative
inerenti alla personalità (e quindi anche danneggiare economicamente: DTF 83 IV
78 a metà e 79 in alto), ovvero pregiudicare qualsiasi diritto soggettivo o
anche solo compromettere possibilità di successo o offendere valori immateriali,
come l'amore o l'amicizia (Corboz,
loc. cit., n. 175 con rinvii). La questione è pertanto di sapere se l'imputato
abbia inteso danneggiare economicamente il Comune o pregiudicarne diritti
soggettivi. Poco importa che non si sia verificato alcun danno; decisiva è
l'intenzione dell'autore, e sotto questo profilo un dolo eventuale basta (Corboz, op. cit., pag. 337, n. 171 e
172; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 12 ad
art. 251).
c) Contrariamente
a quel che sostiene il ricorrente (memoriale, pag. 10, 2ª riga in alto),
intanto, l'art. 251 CP non tutela solo interessi privati. Né si capirebbe perché
l'intenzione di nuocere con documenti falsi a un ente pubblico dovrebbe essere
sottratto alla portata della norma, salvo ove siano in gioco – ma non è il caso
nella fattispecie – interessi meramente fiscali (fanno stato allora norme particolari:
DTF 122 IV 30 consid. 3a con riferimenti). A torto il ricorrente reputa altresì
che l'art. 251 CP non si applichi a “documenti pubblici allestiti e utilizzati iure
imperio” (memoriale, pag. 10, 8ª riga dal basso). A prescindere dal fatto
che i documenti pubblici sono esplicitamente menzionati dall'art. 110 n. 2 cpv.
2 CP, la nozione di “documento” non dipende dalla natura pubblica o privata
dell'atto, bensì dalla questione di sapere se ci si trovi di fronte a un atto
suscettibile di avere valore probatorio o no (Corboz,
op. cit., pag. 308, n. 315 segg. con citazioni). La contabilità commerciale è
considerata un “documento” in virtù degli art. 957 e 963 CO (Trechsel, op. cit., n. 17 delle note
preliminari all'art. 251 CP, sotto la voce Buchhaltung, con
citazioni di dottrina), come pure il bilancio (sopra, consid. 1b). “Documento”
è anche la contabilità di un Comune, se tenuta secondo i principi generalmente
in uso nella pratica commerciale (Schmid
in: ZStrR/RPS 95/1978 pag. 283, nota 21). Persino la contabilità di una persona
fisica o giuridica non soggetta all'obbligo della contabilità costituisce un
“documento” se è tenuta con criteri commerciali (Ferrari in: ZStrR/RPS 112/1994 pag. 163 lett. bb). Nella
fattispecie il Comune di __________ gestiva una contabilità a partita doppia
sin dal 1988, anche se solo dal 1992 è stato obbligato per legge a adottare un
modello unificato dal Cantone (risoluzione 5 luglio 1994 del Consiglio di
Stato, act. 1, consid. 3.3.1 in principio). Non vi è quindi ragione per
denegare a tale contabilità la qualifica di “documento”.
d) Più
delicata è l'altra argomentazione del ricorrente, secondo cui l'art. 251 CP
tutela bensì diritti soggettivi, ma non norme di competenza o di organizzazione
contenute nella LOC, le quali non conferiscono diritti in tal senso (ricorso,
pag. 10 in alto). L'obiezione è pertinente. Si è già spiegato invero che
“nuocere ai diritti altrui” significa ledere diritti soggettivi. Ora, né il
diritto “di prendere decisioni in materia di concessione di crediti e di
approvazione di consuntivi sulla base di dati contabili rispondenti ai costi
reali delle opere pubbliche”, né il diritto “alla trasparenza e veridicità
della tenuta dei conti e della legalità delle spese” secondo la legge organica
comunale (capo d'accusa n. 1.2) sono diritti che il Comune può esercitare nei
confronti di terzi (sulla nozione di diritto soggettivo: Forstmoser/Schluep, Einführung in die Rechtswissenschaft, vol.
I, Berna 1992, pag. 137, n. 104 segg.). Non si tratta dunque, dal punto di
vista del Comune, di diritti soggettivi, bensì di norme organiche. E
l'inosservanza di regole che disciplinano il funzionamento di una corporazione
assume valenza penale solo ove sia intesa appunto – foss'anche solo con dolo
eventuale – a recare pregiudizio alle finanze o ad altri diritti soggettivi
della corporazione medesima. Resta da esaminare se estremi del genere si
riscontrino nelle irregolarità rimproverate al ricorrente (capi d'accusa n.
1.2.1 a 1.2.8).
e) L'importo
di fr. 27 039.– addebitato al conto d'investimento per opere in via __________
(capo d'accusa n. 1.2.1) risulta essere servito per l'acquisto e la
manutenzione di segnaletica stradale (act. 1, pag. 16 seg.). La fattura di fr.
22 000 addebitata al conto d'investimento per opere in via __________ è servita
con ogni probabilità per un tronco d'acquedotto, mentre il prelievo da altri
conti di fr. 6631.60 (capo d'accusa n. 1.2.2) è stato destinato alla
sistemazione di via __________ (act. 1, pag. 18). L'addebito di complessivi fr.
29 108.– al conto d'investimento relativo alla strada industriale __________
(capo d'accusa n. 1.2.3) è stato impiegato per l'acquisto di materiale “da
utilizzare per un'altra opera” e per il già citato tronco d'acquedotto (act. 1,
pag. 19 in basso e 20 in alto). La somma di fr. 15 000.– caricata sul conto
d'investimento “lotto di fognatura 7 S” (capo d'accusa n. 1.2.4) è stata
adoperata per via __________, via __________ e via __________ (act. 1, pag.
21). Le spese di fr. 39 200.– e di fr. 8455.40 registrate nel conto
d'investimento “lotto di fognatura 7 N” (capo d'accusa n. 1.2.5) sono state
usate per via __________ e per lavori alla casa ex __________, proprietà del
Comune (act. 1, pag. 22). Il credito di
fr.
32 200.– stanziato dal legislativo comunale per il restauro dell'oratorio di
__________ (capo d'accusa n. 1.2.6) è finito per metà nel restauro
dell'oratorio di __________ (act. 1, pag. 23). Il credito di fr. 59 850.–
approvato dal legislativo comunale per l'estensione della condotta d'acqua
potabile in località __________ (capo d'accusa n. 1.2.7) è stato usato per i
già citati lavori nella casa ex __________ (act. 1, pag. 24). Infine parte
imprecisata di un credito destinato a queste ultime opere (capo d'accusa n.
1.2.8) è stato adoperato per la riattazione della casa ex __________, proprietà
del Comune (act. 1, pag. 24 in basso).
f) Che
le predette manipolazioni contabili fossero destinate, per dolo diretto o eventuale,
a recar danno ai diritti del Comune non è stato accertato. Certo, esse erano
concepite per occultare sorpassi di spesa, evitare richieste di crediti supplementari
o approvazioni di conti in sede di consuntivo (in chiara violazione di norme
organiche), tuttavia non risulta che fossero intese a ledere gli interessi finanziari
del Comune. Tutti i citati “travasi contabili”, in effetti, sono stati
destinati ad altre opere pubbliche che il Comune non consta potesse evitare o
eseguire a minor prezzo. Anzi, lo stesso Consiglio di Stato ha rilevato che, “a
parte qualche caso” (non meglio specificato), “questo sistema di travasi non ha
portato alla mancata attivazione di opere d'investimento e il risultato non
diverge molto da quello che si sarebbe manifestato se si fosse operato in modo
consono alle direttive di legge” (act. 1, pag. 28 in basso). Nemmeno in sede
amministrativa è stato quindi prospettata l'intenzione diretta o indiretta, da
parte del ricorrente, di danneggiare economicamente il Comune o di
pregiudicarne altri diritti soggettivi. Sotto questo profilo non è quindi
possibile riscontrare gli estremi dell'art. 251 CP (nuovo o vecchio).
g) Occorre
esaminare, ciò posto, se l'imputato potesse essere condannato sulla base
dell'art. 251 CP – come ha fatto la prima giudice – per l'intenzione di avvantaggiare
sé stesso, ciò che non figurava nell'atto di accusa. Ora, sui principi generali
che disciplinano il contenuto di un atto di accusa, sui requisiti formali che
esso deve rispettare (art. 200 cpv. 1 lett. b CPP) e sulle conseguenze che
comporta l'emanazione di un atto di accusa insufficiente (art. 202 CP) o
irregolare (art. 284 cpv. 1 lett. b CPP) questa Camera si è già ampiamente
diffusa con giurisprudenza pubblicata, evocata dal ricorrente medesimo (Rep.
1998 pag. 372 consid. 1a–1c). Nessun'altra sentenza avendo posto regole nuove o
differenti, non è il caso di ripetersi. Si ricordi unicamente, in estrema
sintesi, che una condanna non può intervenire per una fattispecie diversa da
quella che figura nell'atto di accusa, a meno che l'imputato abbia avuto la
possibilità di esprimersi sull'atto d'accusa adeguatamente e tempestivamente
completato o modificato. Inoltre un atto di accusa deve permettere di
individuare gli elementi di fatto e di diritto che connotano l'illecito, ovvero
le azioni o le omissioni punibili e gli elementi costitutivi dell'infrazione.
Non che l'identità fra il contenuto dell'atto e l'oggetto del processo debba
spingersi fino a una letterale corrispondenza terminologica. Decisivo è che
l'imputato possa valutare con cognizione di causa e senza equivoco gli addebiti
a suo carico, dal profilo oggettivo e soggettivo.
h) Il
reato dell'art. 251 CP (nuovo o vecchio) presuppone un dolo specifico,
che si manifesta nell'intenzione di nuocere ad altri o in quello di conseguire
un illecito profitto. L'intento di nuocere ad altri può manifestarsi, a sua
volta, sotto due forme: quella di ledere interessi pecuniari altrui o quella di
pregiudicare altrui diritti. L'intento di conseguire un illecito profitto, a
suo turno, può avvenire a vantaggio proprio o a vantaggio altrui. La dottrina
recente ha già avuto modo di rilevare tali distinzioni, ognuna delle quali
connota elementi propri (Corboz,
op. cit., pag. 337, n. 170 segg. con rimandi). Ora, ci si può domandare se un
atto di accusa debba puntualmente enunciare quale particolare forma di dolo
specifico si rimproveri all'imputato per ogni singola fattispecie. Sia come
sia, è contrario al principio accusatorio processare una persona per falsità
contabile imputandole di avere inteso nuocere ad altri e condannarla poi per
tale reato rimproverandole di avere inteso conseguire un illecito profitto (o
viceversa), quanto meno nella misura in cui tale persona non abbia avuto la
possibilità di esprimersi su un atto d'accusa adeguatamente e tempestivamente
completato o modificato. Per potersi adeguatamente difendere, in effetti, un
imputato deve conoscere gli elementi costitutivi dell'infrazione che gli è
addebitata. Non è quindi ammissibile che gli si rimproveri un determinato dolo
specifico e che lo si condanni poi per un altro, senza alcun emendamento
dell'accusa (art. 250 cpv. 1 CPP).
i) Diverso
era, sotto questo profilo, il caso pubblicato in Rep. 1998 pag. 370, ove
all'imputato si addebitava un abuso d'autorità (art. 312 CP) senza specificare
nell'atto di accusa se ciò fosse avvenuto “al fine di procurare a sé o ad altri
un indebito profitto” oppure di “recar danno ad altri”. In quel caso tuttavia
le circostanze permettevano di escludere con certezza la prima ipotesi, giacché
nessuno aveva mai rimproverato al ricorrente (né durante l'inchiesta né in
seguito) di avere delinquito per avvantaggiare sé stesso o altri. Già a un
primo esame l'abuso di autorità non poteva dunque che essere destinato a recar
danno alla vittima (Rep. 1998 pag. 371 consid. 1d). Nella fattispecie odierna
la situazione è invece equivoca: dopo avere emanato un atto di accusa in cui si
imputava al prevenuto di avere agito “al fine di nuocere ai diritti del Comune
di __________ ”, nella sentenza si è condannato l'accusato – senza precisare
alcunché nei quesiti – per avere inteso “migliorare la propria posizione di sindaco
e di capodicastero”, ciò che è tutt'altra cosa. Quanto a un'eventuale
estensione dell'accusa, essa non è stata prospettata nemmeno in aula. Il che
risulta tanto più urtante se si pensa che l'imputato ha accettato le risultanze
dell'inchiesta amministrativa, senza esigere istruzione penale (sentenza,
consid. 6), contando anche sul fatto che gli si addebitasse l'intenzione di
nuocere ai diritti del Comune, non di avvantaggiare sé stesso.
l) Se
ne conclude, nella fattispecie, che l'imputato non poteva essere condannato per
avere manipolato la contabilità del Comune allo scopo di “procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto” senza completazione o modificazione previa dell'atto
di accusa (art. 250 cpv. 1 CPP). Rettificando di sua iniziativa l'imputazione e
condannando il ricorrente per un dolo specifico non contemplato nell'atto di
accusa, la presidente della Corte di assise si è sospinta oltre l'imputazione
sulla quale era chiamata a statuire. Il che configura una violazione del
principio accusatorio e integra il titolo di cassazione dell'art. 288 lett. b
CPP. Ciò non significa – come si asserisce nel ricorso (pag. 11 in alto) – che
l'imputato vada automaticamente assolto. Poco importa che il Procuratore
pubblico abbia deciso a torto di procedere per un dolo specifico e non per
l'altro. Questa Corte ha già avuto modo di precisare in effetti, riformando la
sua giurisprudenza anteriore (massimata in Rep. 1986 pag. 153 seg.) in esito a
una recente sentenza del Tribunale federale, che un'errata impostazione
giuridica dell'atto di accusa può essere rilevata anche in sede di cassazione
(CCRP, sentenza del 6 dicembre 2000 in re T. e B., consid. 2). Tale
orientamento era già stato espresso, per altro, in una sentenza precedente (del
21 ottobre 1999 in re B., consid. 2). Su questo punto il ricorso in esame va dunque
parzialmente accolto, la condanna impugnata annullata e gli atti rinviati a una
nuova Corte delle assise correzionali perché indichi al ricorrente la mutata
imputazione e riprenda il processo sulla prospettata falsità in documenti per
l'avvenuta manipolazione della contabilità comunale (art. 250
cpv.
1 CPP). Solo in tal modo, del resto, potrà essere rispettato il diritto di esprimersi
all'imputato.
- Sulla
ripetuta infedeltà nella gestione pubblica
Il
ricorrente censura infine la condanna per ripetuta infedeltà nella gestione
pubblica (capi d'accusa n. 2.1 e 2.2), sottolineando che la prospettata offesa
alla fiducia della popolazione è un valore puramente ideale, mentre secondo la
dottrina più recente l'art. 314 CP (identico all'art. 314 vCC, eccettuata la
pena edittale) presuppone un danno economico. Si giudicasse in base al criterio
della “sfiducia della popolazione”, qualsiasi irregolarità di carattere
organico comporterebbe un'infedeltà nella gestione pubblica di rilievo penale,
allorché la semplice commistione di interessi pubblici e privati – senza
intenzione delittuosa – è un illecito puramente amministrativo. Inoltre l'art.
314 vCP sanziona un reato di evento (la lesione di interessi pubblici) e non di
sola messa in pericolo. Quanto agli art. 101 e 113 LOC, essi tutelano interessi
privati, estranei alla portata dell'art. 314 CP (vecchio o nuovo). Per giunta –
soggiunge il ricorrente – un'infedeltà nella gestione pubblica non può più perpetrarsi
dopo la delibera delle opere all'aggiudicatario, nella fase di esecuzione dei
lavori, tanto meno se si pensa che in concreto il Comune non ha subìto alcun
danno. Prova ne sia che la sentenza impugnata non contiene il minimo accenno a
un eventuale dolo d'indole penale, denotando su questo punto una totale carenza
di motivazione (memoriale, pag. 11 a 17).
a) L'art.
314 vCP puniva con la reclusione fino a tre anni o con la detenzione, oltre che
con la multa (obbligatoria), i membri di un'autorità o i funzionari che, al
fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto, recavano danno in un
negozio giuridico agli interessi pubblici che invece dovevano salvaguardare.
L'attuale art. 314 CP, entrato in vigore il 1° gennaio 1995, è identico al precedente,
tranne per quanto riguarda il limite di pena, che può raggiungere ormai i
cinque anni di reclusione. A giusto titolo la presidente della Corte di assise
ha giudicato perciò, nella fattispecie, facendo capo alla cessata legge (lex
mitior: art. 2 cpv. 2 CP). Ciò non toglie che, nel vecchio come nel nuovo
diritto, il reato abbia carattere intenzionale (Rehberg, Strafrecht IV, 2ª edizione, pag. 403 n. 2). L'autore
deve quindi avere agito con dolo, foss'anche eventuale, sapendo (o accettando
l'ipotesi) di essere membro di un'autorità o funzionario, di influenzare con il
suo comportamento (attivo o passivo) un negozio giuridico dell'ente pubblico e
di ledere in tal modo gli interessi pubblici da salvaguardare. Egli deve avere,
in altri termini, consapevolezza e volontà – almeno eventuali – di pregiudicare
il pubblico interesse (Corboz,
op. cit., vol. II, Berna 1999, pag. 350 n. 41).
b) La
prima giudice ha ravvisato gli estremi dell'art. 314 vCP nel fatto che in tre casi
(pavimentazione di via __________, sistemazione di via __________ e consolidamento
di via __________) l'imputato si è fatto subappaltare dall'impresa
deliberataria – o ha fatto subappaltare a sue ditte – “una parte importante”
dei lavori, che in tre altri casi (quelli corrispondenti ai capi d'accusa n.
1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6) egli ha fatto eseguire da proprie ditte lavori nemmeno
messi a concorso (né ufficialmente deliberati) e che in un ulteriore caso egli
ha fatto posare da sue ditte un tronco di tubatura non preventivato, fuori del
perimetro generale delle canalizzazioni, affinché due privati (__________e
__________) potessero allacciare i loro fondi n. __________e __________di
__________ alla rete fognaria di __________, previa autorizzazione di tale
Comune (capi d'accusa n. 2.1 e 2.2). Tutto ciò denotava un'“inestricabile
compenetrazione e confusione di interessi pubblici e privati” a scopo di
indebito profitto. Anzi, i casi di “autoassegnazione” rasentavano l'abuso di
autorità, con grave danno ideale per gli interessi pubblici e con pregiudizio
finanche patrimoniale nel caso della tratta fognaria posata fuori del perimetro
delle canalizzazioni, che il Comune non era tenuto ad attuare.
c) Che
in concreto il ricorrente, sindaco e capodicastero opere pubbliche di
__________, sapesse di essere membro di un'autorità è indubbio. Che egli sapesse
di operare nel quadro di negozi giuridici (anche l'aggiudicazione di appalti pubblici
è tale: Corboz, op. cit., vol.
II, pag. 346 n. 16) è innegabile. Che egli abbia agito per “procurare a sé o ad
altri un indebito profitto” (e tale intenzione, diversamente da quanto si è
visto esaminando al consid. 2 la manipolazione contabile, gli è chiaramente
addebitata nel capo n. 2 dell'atto di accusa) è altrettanto pacifico, ove
appena si pensi che egli ha fatto lavorare sue ditte (sentenza, pag. 14 in
fondo) e ha allacciato fondi alle canalizzazioni in favore altrui (diversamente
dalla lesione, il vantaggio procurato a terzi può senz'altro essere immateriale:
Corboz, op. cit., vol. II, pag.
351 n. 43; DTF 111 IV 84 consid. 2). Il problema è sapere se l'imputato fosse anche
conscio di recar danno, con il suo comportamento, a interessi pubblici che gli
incombeva di salvaguardare. Pure la semplice messa in pericolo di tali
interessi è punibile – contrariamente all'opinione del ricorrente (memoriale,
pag. 13 verso il basso) – come tentativo di reato, purché l'autore fosse
consapevole, appunto, di esporre a rischio interessi pubblici o avesse
accettato siffatta eventualità (Corboz,
op. cit., vol. II, pag. 352 n. 47 in fine). La questione è di chiarire pertanto,
in primo luogo, che cosa si intenda per “interessi pubblici” a norma dell'art.
314 CP (vecchio o nuovo).
d) Tra
gli “interessi pubblici” che l'autore di infedeltà nella gestione pubblica può
ledere, la giurisprudenza annovera anche quelli ideali (DTF 117 IV 289 in alto,
114 IV 136 in alto, 109 IV 170 consid. 1, 101 IV 412 in alto; v. anche DTF 111
IV 85 consid. 2b; Rehberg, op.
cit., pag. 402 a metà). Tale orientamento è criticato dalla dottrina, sia
perché dal profilo giuridico la nozione di interesse “ideale” è vaga (Trechsel, op. cit., n. 3 ad art. 314
CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 4ª edizione, pag. 337
n.
29), sia perché seguendo tale indirizzo si rischierebbe di reprimere penalmente
– eccedendo le intenzioni del legislatore – anche semplici mancanze ai doveri
di servizio, suscettibili però di offuscare l'immagine dello Stato o dell'amministrazione
(Corboz, op. cit., vol. II, pag.
349 n. 35). In concreto la prima giudice ha accertato che il Comune ha subìto
un danno economico solo per quanto riguarda il citato tronco di tubatura
posato in via __________, fuori del perimetro generale delle canalizzazioni
(capo d'accusa n. 2.2), il quale è costato alle finanze pubbliche fr. 39 200.–
(sentenza, pag. 16 a metà e 27). Per quanto attiene invece ai fatti cui si
riferisce il capo d'accusa n. 2.1, la prima giudice ha accertato che il ricorrente
ha leso esclusivamente interessi ideali, nel senso che ha ingenerato
“sentimenti di sfiducia nella corretta, oggettiva, imparziale gestione della
cosa pubblica da parte dell'autorità” (sentenza, pag. 26 nel mezzo).
e) Ai
fini dell'attuale giudizio occorrerebbe dunque dirimere, quanto meno nella
prospettiva del capo d'accusa n. 2.1, il contrasto d'indirizzo tra prassi e
dottrina, ovvero decidere se l'offesa a interessi ideali come “la fiducia
nell'imparzialità e nell'oggettività di chi gestisce la cosa pubblica”
(sentenza impugnata, pag. 27 in alto) sia un elemento oggettivo sufficiente per
applicare l'art. 314 CP (vecchio o nuovo). In realtà, sia come sia, nelle
circostanze particolari del caso specifico il quesito può ancora una volta
rimanere irrisolto. Si è spiegato dianzi, in effetti, che per ravvisare una
violazione dell'art. 314 CP (vecchio o nuovo) non basta accertare dal profilo
oggettivo la lesione – o la messa in pericolo – di pubblici interessi, ma è
necessario accertare altresì che l'imputato abbia agito con consapevolezza e
volontà. Nella fattispecie la presidente della Corte ha rilevato che l'imputato
ha oggettivamente causato un danno grave all'immagine della cosa pubblica, rasentando
finanche l'abuso di autorità (sentenza, pag. 26 in alto), ma nulla ha accertato
sulla coscienza dolosa di lui. Come fa notare il ricorrente (lamentando anche
una carenza di motivazione: ricorso, pag. 16 seg.), dalla sentenza non risulta
che soggettivamente l'imputato sapesse – o avesse accettato l'eventualità – di
ledere interessi ideali.
f) Dandosi
mancanza di accertamenti, la Corte di cassazione e di revisione penale può
colmare la lacuna essa medesima, integrando la motivazione di prima sede,
“quando ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio” (art. 296 cpv. 1 CPP).
Nel caso specifico gli atti sono sufficientemente completi. Dalla stessa sentenza
si evince per vero che, interpellato al riguardo, l'imputato ha dichiarato di
essersi fatto subappaltare opere pubbliche (invece di limitarsi, per esempio, a
prestare uomini e macchinari alla società deliberataria) “per evitare aggravi
fiscali alle sue ditte” (pag. 15 in alto), rispettivamente di aver fatto
eseguire opere pubbliche senza delibera “al fine di evitare critiche o anche
solo procedure (…) formalistiche e noiose” (pag. 24 in alto), ritenuto che “più
o meno tutti fanno così” (pag. 21 in alto). Accertare quindi ch'egli fosse consapevole
di ledere – o avesse consapevolmente accettato l'eventualità di ledere –
interessi ideali come il buon nome della cosa pubblica riesce difficile.
Già per la circostanza che, a suo modo di vedere, essenziale appariva non danneggiare
economicamente il Comune. Che poi la tenuta dei dati contabili non
rispecchiasse la realtà delle cose, che le ditte aggiudicatarie di opere
pubbliche non fossero le esecutrici materiali dei lavori, che le procedure di
delibera avvenissero sì e no, erano preoccupazioni estranee alla sua concezione
politica. Anzi, in una situazione – a suo dire – di malvezzo diffuso e
inveterato (“più o meno tutti fanno così”), egli reputa oggi ancora di avere
operato con “ragionevolezza e buon senso” (pag. 17, 10ª riga), dimostrando di
non capire che cosa sia un'offesa al credito nella pubblica opinione. Si può
senz'altro accertare quindi che il ricorrente ha calpestato interessi pubblici
ideali con una negligenza non priva di disinvoltura, ma non – quanto meno nel
dubbio – che abbia delinquito deliberatamente nella consapevolezza di
ledere la fiducia nell'imparzialità e nell'oggettività di chi gestisce la cosa
pubblica. Ciò premesso, stabilire se il pregiudizio recato a interessi ideali
basti per l'applicazione dell'art. 314 CP (vecchio o nuovo) può, in concreto,
rimanere indeciso.
g) Il
crimine dell'art. 314 CP essendo un reato intenzionale (sopra, consid. a), la
leggerezza colpevole di cui ha dato prova l'imputato non basta per una condanna
nel senso prospettato dal capo d'accusa n. 2.1, dal quale il ricorrente va prosciolto.
La situazione si presenta diversa per quanto attiene al capo d'accusa n. 2.2.
Non fa dubbio in effetti – né il ricorrente contesta – che l'esecuzione del
noto raccordo per l'allacciamento delle particelle n. __________e __________di
__________ alla rete delle canalizzazioni è costato al Comune fr. 39 200.– (sentenza
impugnata, pag. 16 nel mezzo), i proprietari essendosi limitati a eseguire il
collegamento tra le loro abitazioni e la rete. Costoro hanno affermato invero
di avere ceduto in contropartita al Comune il terreno necessario per
l'allargamento della via __________ (attestazione del 28 marzo 2000 nella
rubrica “documenti successivi all'atto di accusa”), ma il ricorrente non
pretende che ciò abbia influito sull'onere rimasto a carico dell'ente pubblico.
Ora, nel dubbio si può anche ritenere che ordinando nel 1990 la posa del
raccordo l'imputato non fosse consapevole di ingenerare nella popolazione
sentimenti di sfiducia nell'imparziale gestione della cosa pubblica. Non si può
seriamente credere tuttavia ch'egli non si rendesse conto di far pagare al Comune
un'opera ignota al piano generale delle canalizzazioni. L'imputato medesimo ha
ammesso in aula che l'inclusione dei due citati fondi nel perimetro generale
delle canalizzazioni “non era prevista né in itinere” (sentenza, pag. 15
in fondo). Mal si comprende perciò, in tali circostanze, come egli non potesse
essere conscio di arrecare quanto meno un danno patrimoniale all'ente pubblico.
h) Sostiene
il ricorrente di avere agito, anche nell'esecuzione del raccordo, con ragionevolezza
e buon senso, poiché allacciare i due fondi in tempi successivi sarebbe costato
molto di più, con ulteriore scapito per le finanze comunali (memoriale, pag.
17). La prima giudice ha già avuto modo di spiegare all'imputato, tuttavia, che
un danno provvisorio è sufficiente, dal profilo oggettivo, per l'applicazione
dell'art. 314 CP (sentenza, pag. 27 in alto). Al riguardo il ricorrente continua
a professare le sue ragioni d'opportunità pratica, ma non contesta simile argomentazione
giuridica, per altro fondata (Trechsel,
op. cit., n. 3 ad art. 314 CP con rinvio a Stratenwerth,
op. cit., Besonderer Teil I, pag. 337, n. 55 e riferimenti). Certo, il Comune e
l'imputato hanno poi trovato un accordo stragiudiziale sulla rifusione del
danno, sicché il Comune ha ritirato la costituzione di parte civile (convenzione
del 7 aprile 2000 nella rubrica “documenti successivi all'atto di accusa”), ma
ciò non significa che non sia intervenuto alcun danno. Che poi i due
proprietari dei fondi abbiano pagato il contributo del 3% previsto dalla LALIA
per l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni (ricorso, pag. 17) nulla
muta. Ne segue che, per quanto riguarda il capo d'accusa
n.
2.2, la sentenza impugnata resiste alla critica.
i) Si
aggiunga del resto che, ove si tratti di valutare la consapevolezza e la
volontà di chi pregiudica interessi patrimoniali di una corporazione
commettendo infedeltà nella gestione pubblica, la giurisprudenza si dimostra
relativamente severa. Viola l'art. 314 CP, per esempio, un municipale che,
azionista per metà di una ditta partecipante a un appalto per lavori pubblici,
presenta un'offerta divergente dalle condizioni del capitolato e non rende
attenti i colleghi del Municipio su tale divergenza, che è loro sfuggita,
ottenendo così l'aggiudicazione dei lavori (DTF 109 IV 170 consid. 1 e 2). Ci
si potrebbe quindi domandare se l'imputato, sottacendo agli altri municipali
che la ditta __________ SA non aveva effettivi sufficienti per adempiere essa
medesima l'appalto di via __________ (sentenza impugnata, pag. 14 in basso),
non abbia già per tale fatto violato l'art. 314 CP. Comunque sia, tale
circostanza non è stata rimproverata al ricorrente. L'addebito non essendo
stato mosso all'imputato, non vi è spazio nemmeno per un'eventuale
modificazione dell'atto di accusa. Diversamente da quanto si è riscontrato al
consid. 2, in effetti, non si rileva a questo proposito alcun errore di impostazione
giuridica. L'interrogativo non merita perciò ulteriore disamina.
- Sugli
oneri processuali
Se ne
conclude che il ricorrente va prosciolto dalle imputazioni
n. 1.1.4
a 1.1.6 (ripetuta falsità in documenti relativa alle fatture della __________ Impresa
di costruzioni SA), come pure dall'imputazione n. 2.1 (ripetuta infedeltà ideale
nella gestione pubblica). Fondata è invece la condanna ancorata all'imputazione
n. 2.2 (infedeltà patrimoniale nella gestione pubblica), mentre l'imputato va
giudicato di nuovo – previo emendamento dell'atto di accusa – per quel che
attiene alle imputazioni n. 1.2.1 a 1.2.8 (ripetuta falsità in documenti
correlata alla manipolazione della contabilità comunale). La commisurazione
della pena dipenderà, per finire, dal nuovo giudizio e dovrà tenere conto della
condanna per l'imputazione al capo n. 2.2 dell'atto di accusa, rivelatasi
provvista di buon diritto. Quanto agli oneri del sindacato odierno, essi
seguono il principio per cui “se fu pronunciata la cassazione, lo Stato
sopporta le spese posteriori all’atto che l’ha determinata” (art. 15 cpv. 2
CPP). I costi devono pertanto essere sopportati dal Cantone non solo nella
misura in cui il ricorrente ottiene la riforma della sentenza impugnata e la
propria assoluzione, ma anche nella misura in cui la sentenza impugnata va
semplicemente annullata e gli atti rinviati a una nuova Corte di merito per
nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Ciò posto, si giustifica di porre a
carico dello Stato nove decimi degli oneri complessivi e di riconoscere al
ricorrente un'equa indennità per ripetibili ridotte in applicazione dell'art. 9
cpv. 6 CPP. Quanto agli oneri di prima sede (tassa di giustizia di fr. 800.– e
spese di fr. 350.–), il relativo addebito dipenderà dal giudizio che la nuova
Corte di assise avrà preso in seguito al rinvio.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Per quanto riguarda gli addebiti di
ripetuta falsità in documenti figuranti ai capi n.
1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6, come pure gli addebiti di ripetuta infedeltà nella
gestione pubblica figuranti al capo n. 2.1 dell’atto di accusa emesso il 29
gennaio 1997 dal Procuratore pubblico (Acc. n. _/97), il ricorso è accolto e la
sentenza impugnata è riformata nel senso che __________ è prosciolto dalle
imputazioni.
-
Per
quanto riguarda l'addebito di infedeltà nella gestione pubblica figurante al capo n. 2.2 dell'atto di accusa, il ricorso è respinto.
-
Per
quanto riguarda gli addebiti di ripetuta falsità in documenti figuranti ai capi n. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6,
1.2.7 e 1.2.8 dell'atto di accusa, il ricorso è parzialmente accolto, la
sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati a un'altra Corte delle
assise correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi e ricommisurazione
della pena, tenuto conto della condanna per infedeltà nella gestione pubblica
secondo il capo n. 2.2 dell'atto di accusa.
-
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1000.–
sono
posti per un decimo a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato
del Cantone Ticino, che rifonderà al ricorrente fr. 3000.– per ripetibili
ridotte.
- Intimazione:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise correzionali di Lugano;
– Comando
della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Consiglio di Stato
per il tramite del Dipartimento delle Istituzioni, 6500 Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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