AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.21
Data decisione, Autorità:
14.09.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00021
Lugano
14 settembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 17 maggio 2000 presentato da
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 6 aprile 2000 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione:
-
Se deve essere
accolto il ricorso per cassazione;
-
Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 6 aprile 2000 il presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di
soggiorno illegale, per avere soggiornato in varie località del __________,
senza essere al beneficio di un permesso di dimora, autore colpevole di aiuto
all'entrata e al soggiorno illegale, per avere ripetutamente ospitato
__________ in diverse abitazioni a sua disposizione nel __________, come pure
per avere finanziato l'ottenimento di un passaporto falsificato per la stessa,
permettendole così di entrare in Svizzera illegalmente, e autore colpevole di
falsa testimonianza, per avere rilasciato come teste false dichiarazioni presso
il Commissariato di __________. Lo ha inoltre riconosciuto autore colpevole di
complicità in falsità in certificati, per avere aiutato __________ a ottenere
documenti contraffatti pagandoli fr. 5000.– e autore colpevole di infrazione
all'art. 23 della legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, per
avere tentato di entrare in Svizzera, segnatamente a __________, nonostante il
divieto di entrata emesso nei suo confronti, rispettivamente facendo uso di una
carta d'identità falsa.
In
applicazione della pena, il presidente della Corte delle assise correzionali ha
condannato __________ a 3 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo
sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e
all'espulsione effettiva dal territorio svizzero per un tempo di tre anni. Ha
inoltre disposto la confisca d quanto sequestrato.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 12 aprile
2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 17 maggio successivo, egli chiede
il proscioglimento dalle imputazioni di entrata illegale, falsa testimonianza e
infrazione alla legge sul domicilio e la dimora degli stranieri e, pertanto, la
ricommisurazione della pena, ossia la condanna a una multa, subordinatamente a
30 giorni di arresto al massimo. Chiede inoltre che la pena accessoria
dell'espulsione sia sospesa condizionalmente. In via subordinata egli postula
il rinvio degli atti a una nuova Corte delle assise correzionali per nuovo
giudizio.
C. Con osservazioni del 24 maggio 2000 il Procuratore pubblico ha
chiesto la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Riferendosi alla condanna per soggiorno illegale, il ricorrente
censura la sentenza impugnata, nella misura in cui il primo giudice ha dato per
acquisito che egli avesse stabilmente soggiornato in Svizzera senza essere al
beneficio di un valido permesso di dimora. Con una doglianza del genere egli
mette in discussione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove,
ovvero affronta un argomento che la Corte di cassazione e di revisione penale
esamina soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1
lett. c CPP). L'accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti
manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208
consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40
consid. 4b).
a) Il
primo giudice ha anzitutto accertato che durante l'inchiesta e l'istruzione
formale, il ricorrente ha ammesso di avere soggiornato stabilmente in Svizzera,
in particolare nel __________, tra novembre del 1994 e il giorno dell'arresto,
senza essere al beneficio di un permesso di dimora. Il prevenuto ha abitato,
per finire, in diversi appartamenti (__________e __________) in parte affittati
a nome di terzi e segnatamente della società __________ SA (sentenza, pag. 8 e
9 con riferimento ai verbali del 10 dicembre 1996 e del 18 dicembre 1996). Il
primo giudice ha soggiunto che le testimonianze assunte nel corso del
dibattimento, non hanno consentito di smentire tali dichiarazioni, nel senso
che il ricorrente durante quel periodo aveva stabilmente soggiornato il
Svizzera. A parte qualche breve viaggio all'estero – sempre secondo il
presidente della Corte delle assise correzionali – il ricorrente manteneva in
Ticino il centro della sua attività e aveva persino affittato due appartamenti
a __________ e a __________ per sé e per la sua amica, in particolare per
sfuggire all'autorità giudiziaria italiana (sentenza, pag. 10). Per fare ciò –
sempre secondo il giudizio impugnato – il prevenuto si era appoggiato a terzi,
segnatamente a __________, tramite il quale aveva acquistato all'inizio del
1995 la __________ SA con sede a __________ per un importo di
fr.
7'000.–; la società, amministrata da __________, era però rimasta sempre inattiva
e serviva da paravento e a far intestare le due vetture acquistate dal ricorrente
(sentenza, pag. 10). Il primo giudice ha perciò ritenuto che il ricorrente soggiornasse
illegalmente in Svizzera, le poche e brevi assenze all'estero non essendo atte
a modificare tale situazione, l'accusato avendo in quel periodo, per l'appunto,
come centro delle sue attività il __________, mentre la sua famiglia risiedeva
in Italia (sentenza, pag. 11).
b) Invano
si cercherebbe nel gravame una qualsiasi sostanziata censura di arbitrio
(termine al quale l'impugnativa neppure accenna). A ben vedere il ricorso si esaurisce
in un personale esposto dei fatti e in particolare nel contrapporre il proprio
apprezzamento delle prove a quello della Corte di assise, come se la Corte di
cassazione e di revisione penale fosse un'autorità munita di pieno potere cognitivo
anche nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Formulato
come atto di appello, il ricorso sfugge a un esame di merito a va perciò
dichiarato inammissibile. Nel prosieguo del gravame il ricorrente insiste nelle
proprie tesi, rilevando che il compito di provare che egli abbia stabilmente e
ininterrottamente soggiornato in Svizzera spettava in ogni modo all'autorità inquirente
e che l'unico indizio a suo carico è costituito dal verbale richiamato nella
sentenza impugnata, ove vi è stato l'utilizzo improvvido da parte sua
dell'avverbio "stabilmente". A una dichiarazione del genere non si
può però tuttavia dare eccessivo peso, considerate le non indifferenti
pressioni psicologiche del momento. La natura appellatoria dell'argomentazione
è di nuovo palese. Ne discende ancora una volta l'ammissibilità del gravame
- Dolendosi della condanna per falsa testimonianza, il ricorrente fa
valere che anche in questo caso manca la prova del reato.
a) Stando alla sentenza impugnata, il ricorrente era stato citato
come teste per il 6 dicembre 1996 davanti all'autorità di polizia. Posto di
fronte agli ammonimenti di rito, egli si era per finire dichiarato disposto a
essere verbalizzato. Durante la sua deposizione – sempre stando a quanto
accertato in sentenza – il ricorrente aveva negato di avere mai visionato un
documento confidenziale concernente un'inchiesta condotta dalla polizia a
carico suo e di __________; aveva pure negato di essersi trattenuto con quel
soggetto nel suo studio nonché con altre persone. Secondo il primo giudice, il
ricorrente ha confermato tale versione anche in un successivo verbale, salvo
finalmente ammettere di avere parlato con terze persone dell'avv. __________,
che egli non conosceva, ma che era menzionato sul documento confidenziale. Ha
pure richiamato le precisazione fatte dal ricorrente davanti al magistrato e il
documento confidenziale "resoconto della riunione con il capo gruppo antidroga
della polizia cantonale del 26.02.1996 (all. _)", che __________ ha
riferito di avere mostrato al ricorrente nel suo ufficio, da cui risulta in
prima pagina il nome dell'avv. __________, che lo stesso accusato ha poi
riferito di ricordare e sul quale ha chiesto informazioni. (sentenza, pag.14).
Ciò posto, il primo giudice ha ritenuta adempiuta la fattispecie della falsa
testimonianza; in occasione della testimonianza del 6 dicembre – egli ha
spiegato – l'accusato aveva infatti negato di avere visto il citato documento,
benché non poteva avere dimenticato di averlo in precedenza visto, avendo egli
per finire ammesso di essersi interessato al nome di __________ e di avere
parlato __________ di questa persona chiedendo poi informazioni. Tantomeno – secondo
il giudice di merito – egli poteva ignorare che il nome __________, che ha per
finire ammesso di ricordare, era menzionato alla prima pagina del documento e
che quindi doveva avere visto anche i nomi di __________ e il suo (sentenza,
pag. 14).
b) Il ricorrente sostiene che anche in questa fattispecie non vi è
prova alcuna che egli non dicesse la verità, ossia che egli mentisse riferendo
di essere convinto che si trattava di un foglio che conteneva o riassumeva
dettagli di un'inchiesta della Guardia di Finanza italiana. Non vi è prova– a
suo giudizio – che il documento mostratogli da __________ fosse quello che gli
agenti intendevano. Come visto, la Corte di assise ha però accertato i fatti in
modo completamente diverso, escludendo la buona fede del ricorrente e dando
quindi per acquisito che al momento dell'interrogatorio del 6 dicembre 1996 il
soggetto non poteva avere dimenticato di avere visionato il documento
confidenziale richiamato nella sentenza impugnata. Ora, quel che l'autore di un
reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli
consente è un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione
delle prove (DTF 121 IV 92 consid. 2b con rinvii). Nel ricorso non è però
spiegato perché la prima Corte avrebbe errato manifestamente accertando i fatti
in modo diverso. Formulato ancora una volta come un atto di appello, il ricorso
non può che essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata sarebbe al
riguardo resistita comunque anche a una libero esame, considerato quanto
riferito da __________, ossia di avere mostrato nel proprio ufficio il
documento confidenziale al ricorrente (sentenza, pag. 14). Sostenere di avere a
quel momento ignorato la reale natura del documento – dopo averne persino
parlato diverse con __________ (cfr. il verbale citato a pag. 13 della sentenza)
– non è serio.
d) Il ricorrente fa valere che nella fattispecie non entra in considerazione
la falsa testimonianza, già per il fatto che __________ stesso, ossia
l'imputato in quel procedimento, aveva per finire confessato. Non vi era
pertanto necessità alcuna di chiedergli tale circostanza, se non nell'ottica
generale di comprendere l'andamento dei fatti. L'argomentazione cade nel vuoto,
dato che l'art. 307 CP e un cosiddetto "schlichtliches Delikt", nel
senso che il reato è compiuto con la fine della (falsa) testimonianza (Trechsel, Kommentar zum StGB, 2a
edizione, art. 307 n. 16), Come visto, ciò è avvenuto in occasione della
deposizione del 6 dicembre 1996.
- Riferendosi alla condanna per infrazione all'art. 23 LDDS, il ricorrente
fa carico al primo giudice di avere trascurato lo scopo della norma, volta a
reprimere chi contraffà documenti falsi o alterati, per sfuggire a dei
controlli di polizia. Nella fattispecie, egli spiega, ciò non è il caso, avendo
egli usato un documento – ancorché non emanato dall'autorità che ne aveva il
potere – risultato essere stato formato su carta vera, con la sua fotografia, i
suoi dati generali e addirittura con il numero originale della carta di
identità smarrita. Se lo scopo fosse stato quello di ingannare l'autorità di polizia,
al quale intendeva presentare il certificato, egli non avrebbe utilizzato un
documento del genere, visto che sapeva che nei suoi confronti pendeva un
divieto di entrata.
a) Stando
alla sentenza impugnata, l'11 giugno 1997 il ricorrente si è presentato al
valico doganale di __________–strada a bordo di un veicolo guidato da un conoscente.
Al funzionario egli ha presentato una carta di identità italiana, rilasciata a
Parma il 18 agosto 1995, risultata essere contraffatta, poiché emessa da un'autorità
italiana non competente. Risultava pure – sempre secondo il primo giudice – che
a carico del ricorrente era pendente in Svizzera un divieto di entrata valido fino
al 19 dicembre 1999 e che in Italia era ricercato a livello internazionale per
reati finanziari, associazione per delinquere e contrabbando di sigarette.
Sempre stando al giudizio di primo grado, il ricorrente ha ammesso di essere
stato a conoscenza dell'esistenza a suo carico del divieto di entrata in
Svizzera e di essersi procurato la carta di identità grazie ai servizi di un
falsario, che dietro pagamento aveva provveduto a farvi apporre la sua
fotografia e le sue vere generalità. Ha pure riferito di avere smarrito la sua
carta di identità originale e che non poteva presentarsi alla Questura per
ottenerne un'altra, dato che era ricercato (sentenza, pag. 15). Ciò posto, il
primo giudice ha ritenuto il ricorrente colpevole di tentata entrata illegale,
essendosi presentato al valico di confine consapevole di essere oggetto di un
divieto di entrata ancora valido, senza tuttavia riuscirvi (art. 21 CP), e di
entrata illegale ai sensi dell'art. 23 n. 1 cpv. 4 LDDS in relazione all'uso
di quel documento, rilevando che anche un documento che contiene le vere
generalità e la fotografia del detentore, ma che non viene rilasciato dall'autorità
competente, e viene invece ottenuto illegalmente tramite terzi (falsari) dietro
pagamento di denaro e quindi con l'illegalità, è punibile.
b) La
sentenza impugnata sfugge alla critica anche su questo punto. Che il ricorrente
abbia usato una carta di identità falsa, benché emessa al suo vero nome e con
la sua fotografia, è ininfluente. Con un atteggiamento del genere – invero azzardato
– egli si è maggiormente esposto al rischio di essere scoperto al momento di
varcare il confine a causa del divieto di entrata pendente nei suoi confronti;
tale circostanza non è però suscettibile di influire sulla consumazione del
reato, ossia sull'applicazione dell'art. 23 n. 1 cpv. 4 LDDS. Adempie infatti
la fattispecie contemplata dalla norma in rassegna chi entra in Svizzera
mediante documenti di legittimazione falsi (Roschacher,
Die Strafbestimmungen des Bundesgsetzes über Aufenthalt und Niederlassung der
Ausländer (ANAG), Zurigo 1991, pag. 31). Il ricorrente sapeva infatti, comunque
sia, di esibire un documento falso, come correttamente previsto nella sentenza
impugnata. Diventa pertanto influente la circostanza che egli non abbia scelto
un'altra via, avvalendosi di un documento che riportava anche false generalità.
D'altro canto, stando alla sentenza impugnata, a quel momento egli non aveva
altre alternative (sentenza, pag. 16). L'uso di documenti di legittimazione
contraffatti è peraltro punibile anche secondo l'art. 23 n. 1 cpv. 1 LDDS. Ci
si potrebbe nondimeno chiedere se l'infrazione commessa con l'uso della carta
di identità falsa assorbisse anche quella di tentata entrata illegale sempre ai
sensi dell'art. 21 n. 1 cpv. 4 LDDS, ammessa dal primo giudice per il fatto
che il prevenuto ha cercato di entrare in Svizzera nonostante il divieto di
entrata pendente nei suoi confronti. La risposta sembrerebbe d'acchito negativa.
Anche chi contravviene a un divieto di entrata entra illegalmente in Svizzera (Roschacher, op. cit. pag. 31). La questione
non merita ulteriore però ulteriore disamina. Dato il numero dei reati
commessi, il ricorrente non potrebbe pretendere riduzioni di pena, nemmeno
nell'ipotesi a lui più favorevole, ossia se si considerasse l'infrazione come
un'entità unica, Anche in questo caso il reato risulterebbe palese.
- Il ricorrente si duole della mancata concessione della sospensione
condizionale del provvedimento accessorio dell'espulsione.
a) Dato che l'espulsione (art. 55 cpv. 1 CP) è catalogata tra le pene
accessorie, essa può essere sospesa condizionalmente, indipendentemente dal
destino al proposito riservato alla pena privativa della libertà (DTF 114 IV 95
consid. b; 104 IV 22 consid. 2b). Per accordare o negare la sospensione condizionale
dell'espulsione è determinante esclusivamente il pronostico fondato sui criteri
sanciti dall'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP, relativo alla futura condotta in Svizzera
del condannato; non occorre invece esaminare se le possibilità di reinserimento
sociale siano maggiori in Svizzera o all'estero: tale esame va bensì
effettuato, danosene il caso, nell'ambito della sospensione condizionale a
titolo i prova previsto dall'art. 55 cpv. 2 CP (DTF 119 IV 195 consid. 3b). Per
decidere se la sospensione condizionale sia suscettibile di trattenere
l'imputato dal commettere ulteriori nuove infrazioni, il giudice deve effettuare
un valutazione globale (DTF 119 IV 195 consid. 3b, 117 IV 3 consid. 2b). Anche
in questo ambito il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento;
adita mediante ricorso la Corte di cassazione e di revisione penale – come il
Tribunale federale – può quindi intervenire, considerando il diritto federale
violato, unitamente qualora la Corte giudicante abbia acceduto tale potere di
apprezzamento o ne abbia abusato (DTF 119 IV 195 consid. 3b, 117 IV 3 consid.
2b).
b) Premesso
che il ricorrente è cittadino italiano senza legami particolari in Svizzera,
ove è venuto per risiedere illegalmente o ove ha commesso altri reati, e che lo
stesso ricorrente si era presentato al valico doganale nel corso del 1997
benché fosse consapevole del divieto di entrata, il primo giudice ha stabilito
che per impedire la commissione di nuovi reati non si può prescindere dalla
pena accessoria (effettiva) dell'espulsione dalla Svizzera per un periodo di
tre anni. Formulato preavviso negativo sulla futura condotta del ricorrente,
egli ha pertanto rifiutato di sospendere condizionalmente il provvedimento. Ha
in estrema sintesi rilevato che la misura amministrativa del divieto di entrata
non gli ha impedito di tentare nuovamente di ritornare illegalmente nel nostro
paese (sentenza, pag. 18 e 19).
c) Di fronte ai numerosi reati commessi dal ricorrente e in particolare
di fronte all'impossibilità di formulare una qualsiasi prognosi favorevole
sulla futura condotta del soggetto, al primo giudice non può essere fatto
carico di avere ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento. Pur
confrontato con un divieto di entrata – ancorché d'ordine amministrativo – il
ricorrente non ha esitato a cercare di entrare in Svizzera mediante un
documento contraffatto. Con ciò ha dimostrato spregiudicatezza oltre che
debolezza di carattere. Giustamente la prognosi non poteva che essere negativa.
Invero il ricorrente ritiene il provvedimento ingiustificato, considerato che
esso verrebbe ad aggiungersi all'espulsione amministrativa di tre anni appena
terminata. La durata della sanzione sarebbe in questo caso di 6 anni.
L'argomento è specioso. Fosse pertinente il ragionamento, a una persona
soggetta a un divieto di entrata d'ordine amministrativo che infrange la LDDS
entrando illegalmente in Svizzera nonostante tale provvedimento e per di più
con documenti falsi, non potrebbe più essere comminata l'espulsione penale, con
la motivazione che essa verrebbe ad aggiungersi a quella amministrativa.
Un'ipotesi del genere non merita però ulteriore disamina. Il ricorrente
richiama infine la durata del procedimento penale ed assevera che fosse il
processo stato celebrato in termini più rapidi, le due espulsioni si sarebbero
in gran parte sovrapposte. L'argomento non gli è di giovamento. Certo, non può
essere negato che il procedimento non si è concluso in tempi rapidi. Non può
però nemmeno essere trascurato che a incidere sulla durata della procedura è
stata anche l'opposizione al decreto di accusa (relativo agli altri reati)
rivelatasi per finire manifestamente infondata e per certi versi temeraria. Il
ricorrente non può pertanto avvalersi della citata circostanza per pretendere
maggiore comprensione.
- Discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto,
siccome manifestamente infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza
(art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamato la LTG
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________,
c/o avv. __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
generale avv. __________;
– Corte
delle Assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio cantonale
degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del
penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico
della Confederazione, 3003 Berna;
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster