AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.15
Data decisione, Autorità:
07.09.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00015
Lugano
7 settembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 5 aprile 2000 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 24 febbraio 2000 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di Bellinzona nei suoi confronti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 24 febbraio 2000 il presidente della Corte delle
assise correzionali di Bellinzona ha riconosciuto __________ autore colpevole
di favoreggiamento per avere, come caporale di polizia, sottratto a
procedimento penale nel 1995 un indiziato di tentata rapina __________ e
un'indiziata di soggiorno illegale __________, come pure colpevole di
violazione del segreto d'ufficio per avere, in sette occasioni, rivelato a
terzi fatti relativi a procedimenti penali di cui egli era a conoscenza. Visto
il lungo tempo trascorso dai fatti, il presidente della Corte lo ha condannato
a 7 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 28 febbraio
2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 5 aprile successivo, egli chiede
di essere prosciolto dall'imputazione di favoreggiamento nei confronti del
soggetto indiziato per tentata rapina (capo 1.1 dell'atto di accusa). Nelle sue
osservazioni del 17 aprile 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere
il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente rimprovera anzitutto al primo giudice di avere arbitrariamente
accertato che nella notte tra l'11 e il 12 dicembre 1995, durante le operazioni
volte alla ricerca di __________ (persona a lui nota e sospettata di avere
partecipato la sera stessa a un tentativo di rapina a __________), egli avrebbe
temporeggiato circa tre ore prima di trasmettere alla polizia di __________ disposizioni
di un suo superiore che avrebbero potuto rilevarsi utili per l'identificazione
e il fermo del soggetto. Egli sostiene di avere eseguito l'ordine in ritardo
solo perché se n'era scordato e non perché temeva per la posizione dell'amica
__________ (e quindi anche per la propria), la quale soggiornava illegalmente
in Svizzera e avrebbe potuto essere raggiunta da un momento all'altro
dall'indiziato nel luogo che egli avrebbe dovuto comunicare ai colleghi di
__________. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a
rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta
all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 seconda frase CPP).
L'accertamento predetto può essere censurato, quindi, solo ove risulti
manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208
consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120, Ia 40
consid. 4b).
- Dalla sentenza impugnata risulta che la sera dell'11 dicembre
1995 il ricorrente si trovava in servizio, come capogruppo e responsabile del
settore di __________, presso la centrale operativa del Comando di polizia,
coadiuvato dal caporale __________. Compito di entrambi era di fungere da
collegamento tra i vari posti di polizia e da punto di riferimento nello
smistamento delle informazioni in entrata e in uscita. Poco prima delle ore 22
__________ ha subìto un tentativo di rapina da parte di due individui in un
appartamento sopra il “Grotto __________ ” a __________. Dopo essere riuscito a
immobilizzare uno degli aggressori, egli ha denunciato alla polizia – allarmata
dal gerente del grotto – il presumibile coinvolgimento nella rapina di un suo
conoscente, __________, segnalando inoltre la presenza sospetta di “un'autovettura
di colore bianco, modello caravan, targata Ticino” (sentenza, pag. 13).
Sul
luogo delle rapina si sono recati il commissario __________, il caporale
__________ e l'aiutante __________, che hanno preso in consegna il rapinatore
immobilizzato da __________. In seguito il commissario e l'aiutante sono
tornati al Comando di polizia. Ricordatosi che il ricercato __________ aveva
già interessato il servizio antidroga, il commissario ha telefonato al collega
__________ per chiedergli informazioni e per chiamarlo in ufficio. Attorno alle
ore 23.10 egli ha conferito anche con il ricorrente, pregandolo di informare la
polizia di __________ che __________ poteva trovarsi presso la “casa __________
” a __________ e di invitare i colleghi di __________ a mandare sul luogo un
pattuglia per verificare se vi si trovasse il veicolo sospetto. Durante
l'interrogatorio del rapinatore fermato, il commissario __________ è poi stato
raggiunto telefonicamente dal commissario __________, il quale aveva ricuperato
l'incarto di polizia relativo a __________. È venuto a sapere così che alle ore
22.40 era stato diramato un telescritto a tutti i posti di polizia per
segnalare il presumibile coinvolgimento del fuggiasco nella rapina. Al che egli
ha interpellato il ricorrente per controllare che nel frattempo la polizia di
__________ fosse stata avvertita, ricevendo risposta negativa e sollecitando
perciò il ricorrente a provvedere. Terminato l'interrogatorio del rapinatore,
attorno alle ore 2.15/2.20 il commissario è andato in centrale per accertarsi
che il suo ordine fosse stato eseguito. Preso atto che ciò non era ancora
avvenuto, egli ha richiamato all'ordine il ricorrente per la terza volta, il
quale ha finalmente eseguito la consegna in sua presenza. Il commissario
__________ è quindi rincasato, raccomandando di richiamarlo nel caso in cui
fosse stata ritrovata la vettura sospetta (sentenza, pag. 14–16).
Sempre
dalla sentenza impugnata si evince che verso le ore 2.30 una pattuglia di
polizia ha segnalato al Comando di __________ la presenza sul posteggio della
“casa __________ ”, dove si trovava il “Bar __________ ”, di una Opel “Astra
caravan” con targhe ticinesi intestate a un certo __________. Il ricorrente non
ha però dato peso alla comunicazione, quantunque sapesse – perché lo aveva
appreso dal verbale della vittima __________ – che quella sera __________ stava
circolando con un'automobile non sua. Informato la mattina seguente dal commissario
__________ che presso la “casa __________ ” si trovava una cittadina dominicana
forse amica del ricercato, il commissario __________ ha interpellato i colleghi
di __________, pregandoli di inviare qualcuno a __________ per accertamenti.
Anzi, ricordatosi che sul rapporto giornaliero era stato annotato
l'avvistamento durante la notte di un'Opel “Astra” intestata a un certo
__________, egli ha dato disposizioni per un nuovo sopralluogo, ma nel
frattempo la vettura sospetta era partita. È risultato poi che __________,
resosi latitante, disponeva di una stanza proprio nella “casa __________ ” (sentenza,
pag. 20).
- Secondo il presidente della Corte di assise il ricorrente ha ritardato
di proposito la comunicazione che, in base agli ordini ricevuti dal commissario
__________, avrebbe dovuto girare alla polizia di __________ per informarla
sulla possibile presenza di __________ nella “casa __________ ” di __________.
Egli ha escluso che l'imputato si fosse dimenticato della consegna per il
trambusto di quella notte. Messo di fronte all'evidenza – ha spiegato – il
ricorrente ha per finire ammesso davanti al Procuratore pubblico di avere
telefonato ai colleghi di __________ più tardi di quanto preteso, giustificando
la prima omissione con una dimenticanza e la seconda con l'angoscia che lo
aveva assalito per la piega che stavano prendendo gli eventi in seguito al
coinvolgimento di __________, ciò che comprometteva la posizione dell'amica
__________, ex moglie del ricercato. Fermando __________ si sarebbe infatti
potuti risalire a __________, la quale risiedeva illegalmente in Svizzera
(sentenza, pag. 18). In quell'occasione l'imputato ha comunque dato atto – ha
continuato il primo giudice – di avere favorito indirettamente la fuga del
ricercato (sentenza, loc. cit.). Poco importa che costui abbia poi ritrattato
al dibattimento, facendo risalire l'ammissione a pressioni esercitate dal
commissario __________. Una reazione così lenta – ha proseguito il primo
giudice – non può essere attribuita a una semplice negligenza, specialmente da
parte di un agente di polizia considerato capace. Inoltre non è vero che quella
notte vi fosse un trambusto tale da far dimenticare un fatto grave come una
tentata rapina.
D'altro
canto – ha soggiunto il presidente della Corte – l'imputato ha avuto più di un'occasione
per rammentare l'ordine ricevuto dal commissario, essendo egli stato
sollecitato da quest'ultimo ancora dopo la mezzanotte e avendo egli avuto modo
di parlarne telefonicamente alle ore 23.40 con il sergente __________, capogruppo
di __________, la stessa persona contattata poi dopo le ore 2. Nemmeno il fatto
che verso le ore 23.40 l'imputato abbia dovuto calmare un certo __________, il
quale era appena stato portato al posto di polizia, giustifica la asserita
dimenticanza, ove si consideri che cinque minuti dopo il colloquio con il
sergente __________ l'imputato aveva avuto modo di parlare al telefono con la
sua compagna __________, cui aveva confidato l'implicazione di __________ nella
tentata rapina, la fuga di lui, il rischio che lo arrestassero l'indomani e la
circostanza che costui trafficava stupefacenti. Quanto alla telefonata che
l'accusato ha fatto a __________ e che gli ha consentito di sapere che
__________ aveva depositato da tempo le targhe grigionesi, essa costituisce se
mai – secondo il presidente della Corte – la prova che l'accusato aveva preso
sul serio la questione, essendosi accorto che __________ aveva visto giusto
segnalando come sospetta una vettura Opel targata Ticino. Reale era inoltre la
preoccupazione dell'imputato per l'amica __________, dato anche il contenuto
del colloquio telefonico con __________. Donde la conclusione, per l'appunto,
che il ritardo nella comunicazione dipendeva non dal trambusto della sera,
bensì da timori per la posizione di __________ (risiedente illegalmente in Svizzera),
la quale correva il pericolo di essere scoperta se __________ fosse stato
sorpreso con lei a __________ (sentenza, pag. 18–20).
-
Il ricorrente ribadisce che quella notte egli si è dimenticato davvero
di avvisare i colleghi di __________. Egli fa valere di essere stato il solo
agente in servizio presso il Comando di __________, di avere dovuto curare il
rapporto operativo e l'elenco di tutti i fatti segnalati al Comando dall'intero
Cantone, di non avere potuto utilizzare l'impianto meccanico compiuterizzato
per l'allestimento del rapporto, inceppatosi, ciò che gli aveva fatto perdere
tempo. Per di più, egli argomenta, dalle prime comunicazioni giunte al Comando
risultava la fuga di due persone, di cui una a piedi, il che ha comportato un
maggior carico di lavoro nelle ricerche. Inoltre in un primo momento il caso
era stato segnalato come furto, onde la messa in atto di dispositivi di intervento
differenziati. In realtà tali argomentazioni non hanno consistenza, giacché al
ricorrente è stato rimproverato non di avere omesso di avvisare immediatamente
la postazione di __________, trascurando di agire correttamente subito dopo la
segnalazione della rapina, bensì di non avere eseguito l'ordine impartitogli
dal commissario __________ una prima volta attorno alle ore 23.00-23.15 e una seconda
volta più tardi.
-
Il ricorrente afferma di avere dato disposizioni alle ore 22.40,
prima dell'arrivo del commissario __________, per invio di un telescritto in
cui figuravano i dati che gli erano noti, ossia i connotati di __________ e la
circostanza che il fuggiasco circolava abitualmente con una Opel “Kadett
caravan” targata __________. Nello stesso telex – egli sottolinea – si
precisava pure che gli autori del reato sarebbero giunti sul posto con la Opel,
alla cui guida si trovava la persona riuscita poi a fuggire e indicata come un
cittadino polacco di nome __________. Tali fatti aiuterebbero a capire quanto è
accaduto in seguito, poiché leggendo il telex si ha l'impressione di avere a
che fare con due fuggitivi e con due vetture. Di nuovo però il ricorrente si
avvale di fatti e di circostanze che non gli sono state imputate nell'atto di
accusa. D'altro canto egli trascura che, stando ai vincolanti accertamenti
della sentenza impugnata, nel telex da lui preparato __________ non risultava
frequentare una prostituta __________ residente nella “casa __________ ” a
__________ né tanto meno vivere con lei, per quanto egli sapesse che __________
potesse trovarsi da lei. Il richiamo a quel documento non è pertanto serio.
-
Il ricorrente sostiene di avere dato tutte le informazioni in suo
possesso sul fuggiasco al commissario __________ non appena questi era
rientrato, asserendo in particolare di avere riferito che __________
frequentava la “casa __________ ”. Sulla questione non ha sorvolato il primo
giudice, il quale ha ritenuto possibile che le comunicazione tra i vari
operatori si siano incrociate (sentenza, pag. 17). Determinante egli ha
considerato però che il ricorrente non ha avvisato i colleghi di __________
nonostante l'ordine impartitogli a due riprese dal commissario __________ e nonostante
il ripetersi di occasioni (colloquio telefonico con l'agente __________, con il
sergente __________, con l'amica __________) che avrebbero dovuto indurlo ad
agire. Il ricorrente prosegue puntualizzando gli orari in cui gli avvenimenti
si sono succeduti e pretendendo persino che il commissario __________ avrebbe
riconosciuto di non essere stato esplicito dopo la telefonata con il collega
__________. L'obiezione però cade nel vuoto, ove appena si pensi che un
sollecito era stato formulato dallo stesso commissario __________ già prima,
quando era rientrato al Comando verso le ore 23. Non si vede dunque perché il
primo giudice sarebbe caduto in arbitrio accertando che l'imputato era
consapevole di quanto stava accadendo e sapeva di dover avvertire la polizia di
__________, tanto più dopo il colloquio con l'amica __________.
-
Il ricorrente si sofferma sugli orari in cui si sarebbero svolti determinati
fatti, sulla discussione (finita in colluttazione) avuta con il nominato
__________ attorno alle ore 23.30, sulla successiva chiamata del sergente
__________ da __________ (ore 23.44), che chiedeva l'intervento del SIR per il
furto di una Lancia “Delta”, poi ritrovata a __________, sulla sua telefonata
al SIR delle ore 23.46, sulla telefonata – definita inattesa – con l'amica
__________ alle ore 23.48 e sulle successive segnalazioni entrate alle ore
23.55, 00.00 e 00.05. Tali richiami, per lo più di natura appellatoria, sono
infruttuosi e non consentono di ritenere arbitraria la conclusione del primo
giudice, stando al quale gli accadimenti di quella sera e di quella notte non
scusavano il ritardo con cui era stato eseguito l'ordine del commissario
__________. Come si è visto, qualora si fosse trattato di semplice dimenticanza
il ricorrente avrebbe avuto più di un'occasione per rimediarvi. Basti por mente
al secondo sollecito del commissario, al colloquio telefonico con il sergente
__________ (la persona poi finalmente contattata dopo le ore 2.00 a
__________), al colloquio via radio con l'agente __________ (act. 49, pag. 3) e
alla telefonata con l'amica __________. Ciò posto, non si può sicuramente far
carico al primo giudice di aver accertato i fatti in modo manifestamente
insostenibile, ossia di avere travisato le risultanze processuali
rimproverandogli a torto di avere consapevolmente ritardato il passaggio delle
informazioni ai colleghi di __________ per non coinvolgere l'amica __________,
risiedente illegalmente in Svizzera, qualora __________ l'avesse raggiunta alla
“casa __________ ” di __________. Non credendo alla ritrattazione dell'imputato
al dibattimento, in altri termini, la prima Corte ha apprezzato le prove senza
cadere in arbitrio di sorta.
-
Il ricorrente assevera che, comunque sia, in concreto fa difetto il
requisito della rilevanza dell'atto inteso al favoreggiamento, dato che il
ritardo della comunicazione alla polizia di __________ non è stato causale per
il mancato arresto di __________. Nessuno poteva immaginare – egli assume – che
quella notte il fuggiasco avrebbe scambiato la propria automobile con la Opel
di __________. Ora, è vero che la pattuglia intervenuta dopo che il ricorrente
aveva segnalato il caso ai colleghi di __________ ha descritto la vettura
avvistata siccome intestata a __________ (sentenza, pag. 20). La prima Corte
tuttavia non ha creduto al ricorrente quando ha sostenuto al dibattimento di
non avere dato importanza alla comunicazione, trattandosi di un'automobile intestata
a un estraneo, e ciò perché l'imputato sapeva – per averlo letto nel verbale
reso dalla vittima della tentata rapina – che __________ circolava a bordo di
una vettura non sua (sentenza, pag. 20). Già per tale ragione il ricorso, invero
non privo di pretestuosità, è destinato all'insuccesso. A prescindere da siffatta
considerazione risulta accertato inoltre che con il suo agire il ricorrente ha
ritardato (se non addirittura impedito) per ore ricerche suscettibili di
portare al fermo del soggetto. Ciò basta per ritenere il suo comportamento
causale ai fini dell'art. 305 CP (v. DTF 117 IV 473 consid. c). Né il fatto che
la vettura avvistata fosse intestata a un terzo è decisivo. Si ricordi che il
commissario __________, dopo avere saputo che l'automobile avvistata era
un'Opel “caravan” con targhe ticinesi, ha subito reagito, ma ormai senza esito
(sentenza, pag. 23). Avesse il ricorrente fornito tempestivamente tutte le
informazioni ai colleghi di __________, costoro avrebbero anche potuto intuire
che l'automobile vista a __________ durante la notte era in relazione con la ricerca.
Opina
il ricorrente che, in ogni modo, non vi è stato reato anche perché il commissario
__________ non aveva dato disposizioni per un intervento di perquisizione nella
“casa __________ ”. La segnalazione doveva, in altri termini, condurre soltanto
ad accertare la presenza della Opel bianca a __________. L'argomento – nemmeno
sollevato davanti al primo giudice – è specioso. Il commissario __________ non
aveva impartito alcun ordine forzoso proprio perché a quel momento non
disponeva di elementi sufficienti; prima di decidere sul da farsi, egli
attendeva di essere informato sull'esito delle ricerche, tant'è che aveva
pregato il ricorrente di chiamarlo a casa ove fosse giunta qualche segnalazione
positiva da __________ (sentenza, pag. 16 con riferimento al verbale ivi
indicato). Se non che, come detto, il ricorrente ha impedito un tempestivo
accertamento, ostacolando provvedimenti che avrebbero consentito il potenziale
fermo del latitante. Ancora una volta la sentenza impugnata sfugge pertanto
alla critica.
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9
cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise correzionali di Bellinzona;
– Comando della polizia
cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ministero pubblico
della Confederazione, 3003 Berna.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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