AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.14
Data decisione, Autorità:
27.07.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00014
Lugano
27 luglio
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 28 marzo 2000 presentato da
__________,
(patrocinato dall'
avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 17 febbraio 200 dalla Corte delle assise criminali in
Bellinzona nei confronti suoi, di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________) e di
__________,
(patrocinato
dall'avv. dott. __________),
non ricorrenti
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
- il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 17 febbraio 2000 la Corte delle assise criminali in
Bellinzona ha giudicato __________, __________ e __________ per violazione
semplice e aggravata della legge federale sugli stupefacenti, esposizione a
pericolo della vita altrui, violazione della legge cantonale sul commercio
delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma, come pure per ripetuta
ricettazione. La Corte ha riconosciuto:
– __________, __________
e __________ autori colpevoli di violazione aggravata della legge federale
sugli stupefacenti per avere i primi due, in almeno un paio di occasioni e in
correità tra loro, triturato fra l'estate e l'inizio di dicembre del 1998 due
“sassi” di 500 g di cocaina, confezionando con lattosio palline stupefacenti da
circa 1 g vendute a fr. 100/150.– l'una, così come per avere tutti e tre, in
due altre occasioni e in correità tra loro, tra dicembre del 1998 e febbraio
del 1999, triturato altri due “sassi” di 500 g di cocaina con la stessa tecnica
e la stessa finalità, sicché per finire __________ ha venduto almeno 900 g di
sostanza, __________ almeno 300 g e __________ un quantitativo imprecisato
(violazione semplice della legge federale sugli stupefacenti);
– __________, autore colpevole
di violazione semplice della legge federale sugli stupefacenti per avere, tra
gennaio e aprile del 1999, venduto nel __________ 70-80 g di cocaina al
dettaglio e per avere, tra marzo e aprile dello stesso anno, funto
ripetutamente da intermediario fra tossicomani e lo spacciatore di cocaina
__________, come pure autore colpevole di esposizione a pericolo della vita altrui
per avere messo in pericolo imminente senza scrupoli la vita di __________,
viaggiando per svariate centinaia di metri su una strada cantonale alla
velocità di 60-70 km/h con __________ aggrappato al portascì, sul tetto della
propria automobile, dopo avere tentato di investirlo a seguito di un diverbio
avuto con lui in un esercizio pubblico;
– __________, autore
colpevole di violazione semplice della legge federale sugli stupefacenti per
avere, la notte fra il 10 e l'11 aprile del 1999, sottratto nel giardino di
__________ a __________ un sacchetto contenente 40 g di cocaina, vendendone poi
la metà a tossicomani della zona e cedendo il resto a __________ affinché lo
spacciasse per suo conto, così come autore colpevole di ricettazione per avere,
l'11 ottobre 1995, incassato un assegno EC di fr. 4'000.– ricevuto a __________
da due sconosciuti, risultato rubato, sapendo o dovendo presumerne la
provenienza furtiva, nonché autore colpevole di furto per avere, il 19 febbraio
1999, sottratto con destrezza a un terzo un telefono cellulare;
– , autore
colpevole di violazione semplice della legge federale sugli stupefacenti per avere
preso in consegna da __________ la cocaina da costui rubata a __________
nell'aprile del 1999, gettata poi in un wc, così come autore colpevole di
denuncia mendace per avere, il 10 aprile 1999, accusato falsamente __________
di tentato omicidio e di altri reati correlati all’alterco avvenuto quella sera
stessa al bar “ ” di __________.
La
Corte di assise ha così condannato:
– __________ alla pena
di 4 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione (effettiva) dal territorio
svizzero per 10 anni;
– __________ alla pena
di 4 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per 7
anni sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni;
– __________ alla pena
di 2 anni e 9 mesi di reclusione e all'espulsione (effettiva) dal territorio
svizzero per 7 anni.
Computato
a tutti i prevenuti il carcere preventivo sofferto, la Corte di assise ha condannato
__________ e __________ a versare allo Stato la somma di fr. 1'000.– ognuno
quale illecito profitto conseguito. Ha infine ordinato diversi provvedimenti confiscatori.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il
18
febbraio 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 28 marzo successivo, egli chiede
di essere riconosciuto complice (anziché correo) di infrazione aggravata alla
legge federale sugli stupefacenti e di essere prosciolto dall'imputazione di denuncia
mendace, con conseguente riduzione sia della pena privativa della libertà sia
dell'espulsione. Nelle sue osservazioni del 6 aprile 2000 il Procuratore
pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente
se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (ar. 288 cpv. 1 lett.
c e 295 CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo,
bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o
in urto palese con le risultanze degli atti (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag.
360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174
consid. 2g, 123 I consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a; nell'ambito dell'apprezzamento
delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 1b).
- Il ricorrente si duole che la Corte delle assise criminali ha
violato il diritto federale definendolo correo anziché complice degli altri
imputati per quanto riguarda il capo 1.2 dell'atto di accusa. Egli ribadisce,
in sintesi, di avere svolto un ruolo marginale, di pura comparsa e senza
competenze specifiche.
a) Autore
di un reato è chi riunisce in sé tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito;
complice, invece, è chi presta assistenza all'autore, contribuendo in modo
subalterno alla commissione del reato (art. 25 CP). La complicità presuppone,
in altri termini, l'attività delittuosa di un autore principale (DTF 113 IV
44). Agisce come autore nel senso dell'art. 19 n. 1 LStup – per esempio – chi
conduce un'automobile con passeggeri a bordo intenzionati, in modo per lui
riconoscibile, a procurarsi stupefacenti (anche nel suo interesse), quand'anche
costoro portino la droga sulla di loro (DTF 114 IV 162), oppure chi trasporta
droga (DTF 117 IV 60 consid. 1) o chi mette a disposizione di terzi la propria
abitazione per occulare stupefacenti (DTF 119 IV 266). Agisce come complice,
per contro, chi si limita a mettere a disposizione un veicolo destinato al
trasporto di droga o ad aiutare un terzo a praticare in un'automobile un
nascondiglio per lo stupefacente (DTF 106 IV 73 consid. 2b). La legge federale
sugli stupefacenti, pertanto, lascia spazio alla complicità ove l'assistenza
riguardi l'azione di un terzo, denoti mero carattere accessorio e non
costituisca di per sé un'infrazione punita già come tale dalla legge (DTF 115
IV 61). Ciò significa che la complicità va ammessa solo con rigore, poiché
l'art. 19 LStup considera già ogni attività diretta a mettere in circolazione
stupefacenti punibile come fattispecie di reato autonoma (DTF 119 IV 268 conid.
3a, 118 IV 397 consid. 2c, 106 IV 72 consid. 2b).
b) In
concreto i primi giudici hanno accertato che il 17 settembre 1999 il ricorrente
ha ammesso di avere assistito due volte, nell'appartamento di , alla
triturazione di “sassi” di cocaina e alla confezione di palline da 1 g mediante
aggiunta di lattosio. Il suo compito era quello di sorvegliare l'appartamento mentre
gli altri due procedevano al taglio della droga. Sempre stando alla sentenza di
assise, il ricorrente ha anche ammesso di avere consegnato gratuitamente alcuni
grammi di cocaina a due giovani donne. Inoltre egli era spesso presente nell'appartamento
quando __________ smerciava droga a tossicomani che gli si presentavano a
domicilio, come taluni acquirenti hanno confermato. Da novembre a dicembre del
1998 (recte da dicembre del 1998 a febbraio del 1999: capo 1.2 dell’atto
di accusa e __________ hanno insomma reiterato l'operazione con le
stesse modalità del settembre 1998, procedendo in due occasioni – alla presenza
del ricorrente, che nel novembre si è trasferito in un appartamento di
__________ – a triturare altri due “sassi” di circa 500 g di cocaina e a
confezionare palline da circa 1 g per la vendita al dettaglio (poi avvenuta al
prezzo di fr. 100/150.– la pallina).
La
Corte ha ritenuto che durante la fase di preparazione il ricorrente ha condiviso
la decisione e il lavoro dei coimputati, assumendo il compito di controllare,
restando all'interno dell'appartamento, che nessuno disturbasse la preparazione
delle palline, confezionate del resto con un mixer da egli messo a disposizione
(sentenza, pag. 33). A mente dei primi giudici, così agendo il ricorrente ha contribuito
concretamente alla messa in commercio della droga, come hanno confermato anche
gli altri imputati (sentenza, pag. 34). Egli ha condiviso l'azione dei correi,
se non altro per atti concludenti, non solo fornendo il mixer, ma fungendo da
“palo”, attivandosi affinché nessuno importunasse gli altri due durante il “taglio”
della sostanza. Egli è stato ritenuto perciò (co)autore, non complice (sentenza,
pag. 36).
c) Il
ricorrente sostiene di avere svolto nell'ambito della prima triturazione un
ruolo di pura comparsa, di figura accessoria e irrilevante rispetto all'azione
svolta autonomamente dai coimputati. Richiamandosi a un verbale del 21
settembre 1999 davanti al Procuratore pubblico (act. 2.9), egli fa valere di
essere stato interpellato casualmente da __________, solo perché possedeva un
mixer, e di avere accompagnato gli altri due nell'appartamento di __________
senza conoscere le loro reali intenzioni. Costoro si sono poi rinchiusi nel
bagno, ordinandogli di sorvegliare la porta per prevenire l'arrivo di terzi.
Solo dopo avere visto qualche giorno prima che __________ smerciava droga
nell'appartamento egli ha capito i propositi dei due, ma di ciò egli ha avuto
conferma soltanto quando i due, usciti dal bagno, lo hanno invitato a pulire il
miscelatore.
In
realtà, così argomentando, il ricorrente mette in discussione gli accertamenti
di fatto contenuti nella sentenza impugnata, giacché quel che l'autore di un
reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui il
ricorrente consente è un problema legato alla valutazione delle prove (DTF 121
IV 92 consid. 2b con rinvii). Fondandosi sulle dichiarazioni degli imputati – e
quindi anche del ricorrente – la Corte ha constatato invece che sin dall'inizio
il ricorrente sapeva perfettamente di partecipare alla preparazione della
droga. Perché tale conclusione sarebbe manifestamente insostenibile il
ricorrente non spiega. Del resto mal si capisce come i primi giudici sarebbero
caduti nell'arbitrio, ove soltanto si consideri il verbale del 17 settembre
1997 (act. 117) – confermato, pur con alcune precisazioni minori, nel verbale
davanti al Procuratore pubblico (act. 2.9) – nel quale lo stesso ricorrente ha
dichiarato che nel dicembre del 1998 __________ e __________ gli hanno fatto
visita chiedendogli in prestito un mixer per “tagliare” droga, dopo di che
tutti si sono recati a casa di __________, i due si sono chiusi in bagno con il
mixer, ordinandogli di sorvegliare l'entrata nel caso in cui giungesse la
polizia e, terminato il lavoro, __________ gli ha consegnato il mixer sporco di
cocaina, invitandolo a lavarlo. Nello stesso verbale il ricorrente ha soggiunto
che la stessa cosa si è ripetuta un mese dopo, sempre a casa di __________,
ammettendo di avere saputo che all'interno di quell'appartamento si preparava
droga. Ciò è senz'altro attendibile, avendo egli ammesso altresì di sapere che
__________ lavorava per __________ in un traffico di cocaina (act. 2.9). La
prima Corte non è pertanto caduta in arbitrio accertando che il ricorrente ha
condiviso la decisione e il lavoro svolto dai computati, partecipando, seppure
con un ruolo meno intenso ma comunque rilevante, alla fase di preparazione della
cocaina in vista della vendita al dettaglio.
d) Afferma il ricorrente che il suo agire non può essere qualificato
come correità perché egli non ha partecipato alla decisione, presa dagli altri
due e a sua insaputa, di procedere alla triturazione della cocaina. Se non che,
già si è rilevato che i primi giudici non hanno errato in modo manifesto accertando
come il prevenuto fosse consapevole sin dall'inizio di affiancare i coimputati
nella preparazione della droga e come egli, per finire, abbia condiviso l'agire
di costoro prestando il mixer e mettendo in atto quanto necessario affinché i
due non fossero disturbati durante la confezione delle palline destinate allo
spaccio.
e) Il
ricorrente ripete che, pur avendo fornito il mixer, egli era non sapeva per che
cosa questo sarebbe stato usato. Senza cadere in arbitrio, la Corte ha però accertato
– come detto – i fatti in modo diverso. Essa ha stabilito invero che il ricorrente
si trovava nell'appartamento di __________ consapevole di partecipare alla fase
di preparazione della droga da vendere al dettaglio.
f) Assevera
il ricorrente che, comunque sia, la sua partecipazione è stata puramente
accessoria, non avendo egli organizzato l'operazione di “taglio” né partecipato
direttamente alla medesima e avendo egli comunque svolto incarichi subordinati
e per nulla indispensabili. Tali obiezioni non gli giovano. Che egli non abbia
partecipato materialmente alla pianificazione del “taglio” e alla confezione
della cocaina non è decisivo. Come correttamente hanno rilevato i primi
giudici, un coautore può aderire al piano anche successivamente, per atti
concludenti (DTF 125 IV 134 consid. 3a, 120 IV 23). Nella fattispecie
l'imputato è effettivamente entrato in scena quando __________ e __________ già
avevano triturato cocaina in due occasioni (capo 1.1 dell’atto di accusa).
Mettendo a disposizione il mixer per “tagliare” la droga con lattosio e
fungendo da “palo”, egli ha nondimeno condiviso con atti inequivocabili l'agire
degli altri due. Inoltre ha dato un contributo rilevante ai fini dello smercio.
Certo, egli ha delinquito meno intensamente degli altri due, attivandosi solo
perché costoro potessero procedere indisturbati alla materiale confezione della
cocaina. Ma ciò non toglie che egli ha assolto una funzione importante. Poco
importa che in precedenza __________ e __________ abbiano agito da soli e che,
in fin dei conti, avrebbero anche potuto miscelare la nuovamente droga senza
far capo al ricorrente. Decisivo è che il ricorrente ha assunto il ruolo. La
questione di sapere se – come reputano i primi giudici – la successiva presenza
del ricorrente nella fase dello spaccio costituisca un ulteriore indizio circa
la volontà di condividere già nella prima fase l'attività degli altri imputati
può, in tali circostanze, rimanere aperta. Al ricorrente del resto la Corte di
merito non ha rimproverato di avere partecipato allo spaccio, salvo avere
ceduto gratuitamente piccole quantità di cocaina a due sue amiche (sentenza,
sentenza, pag. 37).
g) Ne
segue che la prima Corte non ha violato il diritto federale ritenendo il
ricorrente correo, anziché complice, già a partire dalla prima triturazione del
dicembre 1998. Pur trattandosi di un caso limite, la partecipazione del
ricorrente nel traffico di droga gestito da __________ e __________, può essere
ancora considerata come quella di un correo sia per quanto attiene la sua
presenza alla prima triturazione, sia (a maggior ragione) per quanto attiene la
sua presenza alla seconda triturazione. Stando ai vincolanti accertamenti della
sentenza impugnata, egli ha per finire fornito un contributo rilevante alla
concretazione di una fase importante, ossia della preparazione della droga in
funzione della vendita al dettaglio. La Corte non ha mancato di riconoscere, in
ogni modo, che la partecipazione del ricorrente all'attività criminosa era meno
intensa rispetto a quella dei correi (sentenza, pag. 36 e 42). Con ciò essa ha
di fatto stabilito che si tratta di correità di grado inferiore, poco distante
– in realtà – dalla complicità. E quand’anche si trattasse, per ipotesi, di
complicità, questa si avvicinerebbe comunque alla correità. Nella
commisurazione della pena, la distinzione non avrebbe pertanto significativi
effetti pratici.
-
Il ricorrente si sofferma sulla quantità di droga preparata nelle
quattro occasioni descritte e assevera che la quantità di sostanza pura
trattata è stato stabilita sulla base delle confessioni di __________ e
__________, rivelatesi più volte discordanti tra loro. La stessa Corte di
assise – soggiunge – ha confermato l'incertezza su questo punto. Egli evoca
pure i quantitativi di droga venduti da __________ e __________, secondo le
chiamate in correità dei tossicodipendenti di gran lunga inferiori, e richiama
il principio in dubio pro reo. Se non che, il ricorrente trascura
il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a
statuire su un ricorso fondato sul divieto d'arbitrio. Egli si limita con ogni
evidenza a contrapporre la propria opinione a quella dei primi giudici –
fondata essenzialmente sulle ammissioni di __________ e __________ (sentenza,
pag. 26 a 28, 32 e 33), come pure su querela del ricorrente, almeno per quanto
riguarda la sua partecipazione alle operazioni di taglio (sentenza, pag. 28) –
come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse un'autorità
d'appello abilitata a rivedere liberamente questioni di fatto. Ciò comporta
l'inammissibilità del ricorso. Sia come sia, non si ravvisa alcun arbitrio nell'accertamento
secondo cui il ricorrente ha partecipato a due triturazioni di circa 500 g di
cocaina ciascuna, per un quantitativo di circa 1 kg di tale sostanza.
-
Il ricorrente ravvisa un'ulteriore violazione del diritto
federale, nella misura in cui la Corte delle assise criminali lo ha ritenuto
autore colpevole di denuncia mendace (art. 303 CP).
a) Stando alla sentenza impugnata, la sera del 10 aprile 1999
__________ e il ricorrente hanno avuto un acceso diverbio presso il bar
“__________ ” di __________. Uscito dall'esercizio pubblico per inseguire
__________ – che gli aveva rovesciato addosso un bicchiere di birra – il ricorrente
si è accorto che costui lo stava per investire con la propria automobile.
Spostatosi con un balzo, egli è riuscito ad aggrapparsi al portascì. __________
però ha continuato la corsa, immettendosi sulla strada principale e procedendo
a zigzag. Dopo alcune centinaia di metri il ricorrente è riuscito ad abbandonare
il veicolo. Donde la sua denuncia nei confronti di __________ per tentato
omicidio, subordinamente messa in pericolo della vita altrui. __________ è
stato arrestato il 12 aprile 1999. Nei suoi confronti il Procuratore pubblico
ha prospettato, per finire, il reato di esposizione a pericolo della vita altrui
(sentenza, pag. 37 e 38).
b) Sempre
stando alla sentenza impugnata, nel corso del dibattimento il ricorrente ha
ritrattato il contenuto della denuncia, precisando che la sera del 10 aprile
1999 egli aveva intenzione di picchiare __________, il quale si è dato alla
fuga con l'automobile senza alcuna intenzione di investirlo. Ciò nondimeno,
egli si era aggrappato al portascì sul tetto della vettura (sentenza, pag. 38).
Di fronte a una dichiarazione del genere, il Procuratore pubblico ha notificato
al ricorrente nel corso del dibattimento il reato di denuncia mendace ex art.
303 CP. Tale ipotesi di reato è stata fatta propria dalla Corte di assise, la
quale ha accertato che il ricorrente era cosciente della falsità della denuncia
per tentato omicidio ed era consapevole altresì che la denuncia avrebbe avuto
un seguito immediato, con l'arresto del presunto autore. Poco importa – ha
soggiunto la prima Corte – che __________ sia stato ugualmente condannato per
esposizione a pericolo della vita altrui (sentenza, pag. 38).
c) Il
ricorrente assevera che il reato di denuncia mendace presuppone che l'autore
abbia agito con l'intento di provocare un procedimento penale contro una persona
che sapeva innocente. Nella fattispecie ciò non è il caso, poiché __________ è
stato ritenuto colpevole di esposizione a pericolo della vita altrui per avere
circolato ad alta velocità con una persona aggrappata sul tetto dell'auto.
Ancora una volta però il ricorrente trascura i vincolanti accertamenti
contenuti nella sentenza impugnata, da cui risulta che egli ha sporto denuncia
per tentato omicidio ben sapendo della falsità dell'asserzione. Egli ha infatti
ammesso che __________ non aveva alcuna intenzione di investirlo e di avere
deciso autonomamente di aggrapparsi al portascì dell'auto. Il ricorrente
censura di arbitrio la Corte di assise per avere ritenuto veritiera la sua
seconda versione e per avere trascurato inspiegabilmente testimonianze che
confermano la sua prima esposizione di fatti, ovvero che l'auto guidata da
__________ aveva puntato contro di lui e che egli si era aggrappato al tetto
dell'auto per evitare di essere investito. In realtà la censura è inconsistente,
non vedendosi perché la prima Corte avrebbe errato manifestamente credendo alla
versione data dall'imputato al dibattimento. Il ricorrente soggiunge che ad
ogni buon conto nei confronti di __________ la denuncia per tentato omicidio è
caduta già nel corso dell'istruttoria, essendogli stata prospettata per finire
solo quella di esposizione a pericolo della vita altrui. L'argomentazione
tuttavia non è pertinente, poiché a quel momento il Procuratore pubblico non
sapeva che il ricorrente fosse cosciente della falsità della denuncia per
quanto riguarda l'ipotesi di tentato omicidio. Ciò posto, nella condanna per
denuncia mendace non è riscontrabile alcuna violazione del diritto federale.
-
Richiamate le argomentazioni esposte nel gravame sia sul ruolo
svolto nell'ambito del traffico di droga (complicità anziché correità), sia
sull'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano la condanna
per denuncia mendace ex art. 303 CP, il ricorrente definisce eccessivamente
severa sia la pena principale, sia quella accessoria dell'espulsione e chiede
una riduzione di entrambe. Egli fonda però il gravame su premesse infondate.
Come si è visto, non si ravvisa infatti alcuna violazione del diritto federale
nelle condanne del ricorrente per violazione aggravata della legge federale
sugli stupefacenti (come coautore) e per denuncia mendace. Ciò fa cadere il
ricorso nel vuoto. D'altro canto il ricorrente non pretende che la pena principale
e quella accessoria siano eccessivamente severe anche nell'ipotesi in cui egli
risulti (co)autore di violazione aggravata della legge federale sugli
stupefacenti e autore di denuncia mendace. Quand'anche lo facesse, in ogni
modo, il ricorso sarebbe destinato all'insuccesso. Nella condanna del
ricorrente a 2 anni e 9 mesi di reclusione, come pure all'espulsione effettiva
dal territorio svizzera per 10 anni, non si scorge infatti eccesso o abuso del
potere di apprezzamento. La prima Corte ha pur sempre considerato il ruolo minore
– anche se non banale, alla luce della quantità di droga trattata in sua
presenza (circa 1 kg di cocaina) – da lui svolto rispetto ai correi, come pure
la sua mancata partecipazione alla successiva fase di spaccio, eccettuati pochi
grammi di cocaina regalati a due amiche (sentenza, pag. 42). Per finire egli è
stato condannato a quasi due anni in meno rispetto ai coimputati. La prima
Corte ha dunque chiaramente differenziato le singole responsabilità, dimostrando
di avere avuto corretta nozione dell'art. 63 CP. Ne discende la reiezione del
ricorso.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese
anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'000.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione:
– __________,
c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– avv.
__________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise criminali in Bellinzona;
– Comando della polizia
cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio giuridico
della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle
opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale
degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del penitenziario
cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico
della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale
svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna;
– __________ (parte
civile).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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