AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.13
Data decisione, Autorità:
27.07.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00013
Lugano
27 luglio
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione dell'8 marzo 2000 presentato da
__________,
(patrocinato dall'
avv. __________)
contro
la
sentenza emanata l'8 febbraio 2000 dalla Corte delle assise criminali in
Locarno nei confronti suoi e di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________) e
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
non ricorrenti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'8 febbraio 2000 la Corte delle assise criminali in
Lugano ha giudicato __________ e __________, __________, __________ e
__________ per violazione semplice e aggravata della legge federale sugli
stupefacenti, ripetuta contravvenzione alla legge medesima, conseguimento fraudolento
di falsa attestazione e complicità in violazione aggravata della legge federale
predetta. La Corte ha riconosciuto:
– __________
autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli
stupefacenti per avere venduto complessivamente 3 kg di eroina e 100 g di cocaina,
come pure per avere acquistato 238 g di eroina destinati alla vendita e sequestrati,
di violazione semplice della legge federale sugli stupefacenti per avere
venduto complessivamente 50 g di eroina e di contravvenzione alla legge stessa
per avere consumato cocaina;
– __________
autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli
stupefacenti per avere venduto complessivamente 3 kg di eroina e 100 g di cocaina
e per avere acquistato 238 g di eroina destinati alla vendita e sequestrati,
come pure autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
per avere consumato cocaina ed eroina;
– __________
autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli
stupefacenti per avere venduto complessivamente 620 g di eroina e 30 g di cocaina;
– __________
autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli
stupefacenti per avere venduto complessivamente 100 g di eroina e alcuni grammi
di cocaina, così come autore colpevole di complicità in violazione aggravata
della legge federale sugli stupefacenti per avere aiutato un terzo, ospitandolo
nel suo appartamento, a gestire un traffico di almeno 200 grammi di eroina;
– __________
autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli
stupefacenti per avere venduto complessivamente 2 kg di eroina e 50 g di cocaina
e per avere negoziato per terzi l'acquisto e la fornitura di 238 g di eroina,
oltre che autore colpevole di conseguimento fraudolento di falsa attestazione
per avere ottenuto un permesso di richiedente l'asilo dichiarando false generalità.
La
Corte di assise ha condannato pertanto:
– __________,
previo riconoscimento dell'attenuante della giovane età, alla pena di 5 anni e
6 mesi di reclusione;
– __________,
previo riconoscimento dell'attenuante della giovane età, alla pena di 5 anni di
reclusione;
– __________
alla pena di 3 anni di reclusione;
– __________,
previo riconoscimento dell'attenuante della giovane età, alla pena di 18 mesi
di reclusione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni;
– __________
alla pena di 5 anni di reclusione.
A
tutti gli imputati è stata inflitta altresì la pena accessoria dell'espulsione
(effettiva) dalla Svizzera per 15 anni __________, rispettivamente per 10 anni
__________, o 5 anni __________. Computato a tutti il carcere preventivo
sofferto, la Corte ha ordinato inoltre la confisca della droga, degli oggetti e
dei valori sequestrati.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 10 febbraio
2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati l'8 marzo successivo, egli chiede
che la pena irrogatagli sia ridotta a 4 anni di reclusione o quanto meno, in
subordine, che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti rinviati a
un'altra Corte di assise per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 14
marzo 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente contesta anzitutto la gravità del suo ruolo nel
traffico di stupefacenti, facendo valere di avere agito soltanto come corriere,
senza altre competenze specifiche, limitandosi a trasportare la droga da Zurigo
a __________. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a
rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta
all'arbitrio (art. 288 lett. c e 295 CPP). Sapere quale ruolo abbia svolto una
determinata persona in un traffico di stupefacenti è un dato di fatto.
L'accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente
insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (sulla nozione di arbitrio:
DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid.
3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
- In
concreto i primi giudici hanno accertato che il ricorrente non si è limitato a
fungere da semplice corriere. Al contrario: egli era un punto di riferimento
importante per la fornitura della droga, tant'è che per le ordinazioni un certo
__________ e un certo __________ (i quali mantenevano i contatti con i fornitori
zurighesi) si rivolgevano a lui. Egli medesimo poi, oltre che al trasporto
dell'eroina e della cocaina, curava l'incasso del prezzo praticato dagli
zurighesi. Agendo in tal modo, egli ha partecipato attivamente alla vendita
(sentenza, pag. 23).
Il
ricorrente fa valere – come si è accennato – di essersi limitato a trasportare
lo stupefacente, senza altre incombenze, prova ne è che il prezzo di vendita
era deciso volta per volta dai fornitori. Egli trascura però che la Corte di
assise non gli ha rimproverato di avere fissato a piacimento il prezzo di ogni
singola transazione. Essa ha constatato soltanto – tra l'altro – che egli
riscuoteva il prezzo stabilito dagli zurighesi. Il ricorrente soggiunge che in
definitiva egli doveva cieca obbedienza ai capi di Zurigo, che non aveva alcun
potere di decisione sui modi di esecuzione del traffico e che riceveva soltanto
in consegna la borsa contenente la droga da trasportare in treno da Zurigo a
__________. Che il suo ruolo fosse limitato – egli soggiunge – è dimostrato
anche dal fatto che i responsabili gli avevano affiancato una persona di loro
fiducia (tale __________) per sorvegliarlo, sicché accertando che egli ha
svolto un ruolo importante la Corte di merito sarebbe caduta in arbitrio.
In
realtà cade nel vuoto l'argomentazione del ricorrente. Senza trascendere
nell'arbitrio la Corte di assise poteva accertare infatti che egli doveva anche
incassare il prezzo della vendita, fungendo – oltre che da trasportatore – da
cassiere, sulla base delle ammissioni fatte dall'imputato medesimo durante
l'istruttoria e al dibattimento. Davanti alla polizia (sentenza impugnata,
consid. 2.5) costui aveva dichiarato in effetti che il suo compito consisteva
nel garantire che la droga arrivasse a __________ (prima) e a __________ (poi),
dopo di che il denaro prendeva la via di Zurigo, a mano a mano che __________ e
Ilir __________ incassavano i soldi della vendita. Anzi, una volta __________
gli aveva persino consegnato il ricavo a casa sua, denaro che in seguito egli
aveva portato a Zurigo. In sede istruttoria il ricorrente ha riferito anche di
tre ulteriori viaggi, in compagnia del nominato __________ (il soggetto
affiancatogli dai capi di Zurigo), trasferte concluse con l'incasso del denaro.
Egli ha riferito altresì che in esito a una successiva fornitura __________
avrebbe dovuto portare a Zurigo fr. 15'000.–, ma che l'intento a costui non era
riuscito, essendo stato egli arrestato durante il viaggio. I fornitori
zurighesi avevano però ritenuto egli medesimo responsabile della perdita e gli
avevano affiancato un altro sorvegliante nel susseguente viaggio. Davanti al
Procuratore pubblico (sentenza, pag. 18 e 19) il ricorrente ha confermato i
suoi precedenti verbali, spiegando anche di non avere ricevuto il compenso
pattuito perché considerato reo di quanto avvenuto a __________. Il ricorrente,
dunque, non soltanto ha ammesso di avere funto da cassiere in più di un caso,
ma ha finanche dichiarato di essere stato ritenuto responsabile del sequestro
del denaro da parte della polizia in seguito all'arresto di __________. Ciò
premesso, non è sicuramente arbitrario concludere che il suo ruolo non era solo
quello di corriere né è arbitrario ritenere che, essendo egli stato chiamato a
rispondere del lavoro svolto da __________, quest'ultimo dipendeva anche dai
suoi ordini (sentenza, pag. 16).
- Il ricorrente afferma che, condannando per conseguimento fraudolento
di una falsa attestazione (art. 253 CP), la Corte di merito ha violato il
diritto federale. Egli invoca la sentenza pubblicata in DTF 117 IV 170 segg;
secondo cui chi, per motivi di polizia degli stranieri, contraffà o altera
documenti di legittimazione o scientemente adopera tali documenti contraffatti
o alterati, è punibile unicamente a norma dell'art. 23 cpv. 1 n. 1 LDDS e non
(anche) a norma dell'art. 252 CP, quest'ultima disposizione essendo applicabile
solo ove l'autore abbia quanto meno accettato l'eventualità che tali documenti
fossero usati in un ambito diverso. Nella fattispecie il ricorrente sottolinea
di avere sì ottenuto un permesso di richiedente l'asilo indicando false
generalità, ma di avere usato tale certificato solo per legittimarsi in
Svizzera come richiedente l'asilo e quindi per soli scopi di polizia degli
stranieri. Non vi sarebbe spazio, in altri termini, per far capo all'art. 253
CP. Ora, la Corte di assise ha accertato che l'imputato
è giunto in Svizzera nel 1999, depositando una richiesta d'asilo sotto il falso
nome di __________ e ottenendo con tali generalità un permesso N (sentenza,
pag. 12 e 21). Egli ha fatto ciò perché aveva avuto problemi in Albania e non voleva
essere rintracciato (sentenza, pag. 12). Nelle circostanze descritte – hanno
ritenuto i primi giudici – la giurisprudenza richiamata dal ricorrente non
entra in considerazione, poiché il reato è stato commesso nell'ambito di una
procedura amministrativa d'asilo e il falso documento è stato usato anche nella
procedura penale.
Nel
suo risultato l'opinione della prima Corte è corretta. Nel caso in esame, per
vero, il ricorrente non ha solo varcato il confine esibendo un falso passaporto
– com'era avvenuto nel precedente giudicato dal Tribunale federale – per
eludere le disposizioni sulla polizia degli stranieri. Egli ha dichiarato
generalità fasulle, in altre parole, non solo per ottenere il permesso N nell'ambito
della procedura di asilo, rispettivamente per agevolarsi il soggiorno in
Svizzera, ma perché non voleva essere riconosciuto, dato che era già stato – a
suo dire – minacciato dalla mafia albanese. Già per tale ragione, come rileva
il Procuratore pubblico nelle osservazioni al ricorso, il gravame rivela
infondato. Oltre a ciò, il ricorrente ha ripetutamente adoperato il documento
falso anche nel quadro del procedimento penale, come risulta dall'incarto. Né
appare verosimile che egli non abbia seriamente preso in considerazione l'eventualità
di usare il permesso N – documento di vitale importanza per un asilante – anche
in ambiti diversi da quelli strettamente legati alla polizia degli stranieri,
non fosse che per percepire le indennità riservate ai richiedenti l'asilo. Sia
come sia, il conseguimento fraudolento di falsa attestazione non ha
praticamente influito sulla commisurazione della pena nel caso specifico;
inoltre, egli andrebbe comunque condannato per infrazione alla legge federale
sulla dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 1 LDDS).
- Il ricorrente si duole della pena inflittagli, giudicandola eccessivamente
severa per rapporto – in particolare – all'ampia e spontanea confessione e collaborazione
resa agli inquirenti.
a) Il
giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere,
della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità
della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo
entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne,
intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato
ottenuto, assenza di scrupoli, modo d'esecuzione del reato, entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito,
ruolo in seno a una banda. recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così
via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua
situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione
seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la
reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato
entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il
pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con
riferimento a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri
ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata
relativa (loc. cit.; v. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di
prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid.
2g).
b) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di
ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve
indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non
necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso
possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo
ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral
en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136
segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali
è una questione di diritto che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di
cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro,
la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il
Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o
esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di
apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2c con richiami).
c) In
concreto la Corte di assise ha rilevato – come detto – che l'imputato non era
un semplice corriere, ma un punto di riferimento importante per la fornitura di
droga “pesante”. Sia __________ sia __________ si sono sempre rivolti a lui ed
egli provvedeva sempre all'incasso del prezzo praticato dagli zurighesi, partecipando
attivamente, in tal modo, allo smercio del prodotto. Quanto al reato di
conseguimento fraudolento di falsa attestazione – ha soggiunto la Corte di merito
– esso ha avuto poco peso nella valutazione generale. A favore del ricorrente
(come pure degli altri imputati) i primi giudici hanno riconosciuto nondimeno
la collaborazione prestata. Pur rilevando che tutti i prevenuti avevano agito
per scopo di lucro, essi hanno tenuto conto del fatto che il profitto
conseguito dal ricorrente è stato praticamente nullo. Donde, in sintesi, la
condanna a 5 anni di reclusione.
d) Il ricorrente sottolinea la collaborazione prestata e si duole
che i primi giudici non abbiano tenuto in maggiore considerazione tale
attenuante nella commisurazione della pena. Un argomento del genere non basta
però per dimostrare che, pronunciando una condanna a 5 anni di reclusione, la
prima Corte sia incorsa nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento.
Dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente ha venduto complessivamente
2 kg di eroina e 50 g di cocaina, negoziando per terzi anche l'acquisto e la
fornitura di ulteriori 288 g di eroina. Risulta altresì che egli non si è limitato
a mansioni di secondo piano, ma che ha svolto ruoli importanti, non da ultimo
curando l'incasso del prezzo di vendita. In condizioni siffatte l'imputato non
poteva seriamente aspettarsi che i primi giudici contenessero ulteriormente la
pena per la collaborazione prestata. Anche sotto questo profilo la sentenza
impugnata resiste pertanto alla critica, ove si consideri che senza la citata
attenuante la prima Corte non avrebbe dato prova di esagerata severità pronunciando
una pena attorno ai 5 anni e 8 mesi di reclusione.
- Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1
con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese
anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 800.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
900.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione:
– __________,
c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– Procuratore
generale avv. __________;
– Corte
delle assise criminali di __________;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento
delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione
del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio
centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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