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Numero d'incarto:
16.2007.38
Data decisione, Autorità:
21.05.2007, CCC
Titolo:
locazione - disdetta per mora - decisione ufficio di conciliazionw di svincolo della cauzione - decisione definitiva se non impugnata nei 30 giorni dinanzi al pretore
Incarto n.
16.2007.38
Lugano
21 maggio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 6
maggio 2007 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 16 aprile 2007 dal Segretario
assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, nella causa a
procedura speciale in materia di locazione (inc. n. DI.2006.195) promossa con
istanza 18 novembre 2006 nei confronti di
CO 1
(rappresentata
dalla RA 1 );
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che il 1° ottobre 2002 RI 1 ha concluso con la società
Immobiliare dei CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento
di proprietà di quest'ultima a __________ per una pigione mensile, compreso l'acconto
per le spese accessorie, di fr. 1006.–, oltre al deposito di una garanzia di
fr. 2000.–;
che il contratto
è stato disdetto per mora del conduttore per la fine di gennaio 2005, mentre la
restituzione dell'ente locato è avvenuta l'11 marzo 2005;
che con
istanza 15 dicembre 2005 CO 1 si è rivolta all'Ufficio di conciliazione in materia
di locazione di Chiasso per ottenere lo svincolo del deposito di garanzia con
contestuale liberazione a suo favore di fr. 829.45 corrispondente alla quota
della pigione del mese di marzo 2005, al conguaglio spese accessorie 2004/2005
e alle spese di richiamo,
che con
decisione del 3 marzo 2006 l'Ufficio di conciliazione ha accolto l'istanza;
che il 18
novembre 2006 RI 1 ha convenuto l'CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud per ottenere la liberazione in suo favore dell'intero deposito di
garanzia;
che con
sentenza 16 aprile 2007 il Segretario assessore ha respinto l'istanza;
che con
atto del 6 maggio 2007 RI 1 si duole dell'arbitraria valutazione delle prove
effettuata dal primo giudice, dalle quali si evincerebbe l'inesistenza del
credito rivendicato dalla locatrice e oggetto della trattenuta di fr. 829.45
sul deposito di garanzia;
che,
come ritenuto dal Segretario assessore, tali contestazioni sono improponibili
in questa procedura poiché andavano proposte al Pretore mediante ricorso contro
la decisione dell'Ufficio di conciliazione nel termine di 30 giorni (art. 274f
cpv. 1 CO);
che
non essendo stata contestata, la decisione 3 marzo 2006 dell'Ufficio di conciliazione
in materia di locazione di Chiasso è passata in giudicato, sicché il ricorrente
non può più dolersi delle sorti del deposito di garanzia;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non
è nemmeno stato notificato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 6 maggio 2007 di RI 1 è respinto.
- Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
50.–
fr.
100.–
sono
posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere
pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o
almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di
locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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