Cassation dismissed; hearing right and incapacity arguments rejected

16.2006.65Outro Tribunal3 de jul. de 2006Dismissed

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The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a cassation appeal against a decision granting definitive release from opposition in debt enforcement. The appellant argued that he had been incapable and that his right to be heard had been violated because he allegedly had not received the hearing summons. The court rejected both arguments, finding no proof of incapacity affecting legal capacity and noting that the appellant had personally appeared at the hearing and voiced his opposition. The appeal was rejected as manifestly unfounded in summary form, and court costs of CHF 60 were imposed on the appellant without party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 97 CPC; right to be heard and capacity to sue in summary debt-enforcement proceedings: mere health problems do not establish incapacity to stand trial absent proof of impairment of understanding. A complaint alleging denial of the right to be heard is unfounded where the record shows the party personally attended the hearing and was able to contest the request. Under Art. 313 bis CPC in connection with Art. 331(1) CPC, the cassation chamber may reject an appeal with brief reasons without exchange of observations when it is inadmissible or manifestly unfounded. Costs follow the event under Art. 148 CPC.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2006.65

Data decisione, Autorità: 03.07.2006, CCC

Titolo: rigetto definitivo - diritto di essere sentito - escluso se la parte ha presenziato all'udienza - deferimento del legale alla Commissione di disciplina

Incarto n. 16.2006.65

Lugano 3 luglio 2006/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 giugno 2006 presentato da

o RI 1 patr. dall'avv. dr. Elio Guarino, Lugano

contro

la sentenza 26 maggio 2006 del Giudice di pace del circolo di Capriasca, nella procedura sommaria in tema di rigetto dell'opposizione (inc. n. O6/31/S) promossa con istanza 1° febbraio 2006 da

CO 1 rappr. dall'RA 2

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 1° febbraio 2006 lo CO 1, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 400.- corrispondenti alla tassa di giustizia posta a carico di quest'ultimo con decisione 21 settembre 2004 del Consiglio di Stato, prodotta a valere quale titolo esecutivo;

che all'udienza di contraddittorio del 5 maggio 2006 l'escusso ha confermato la sua opposizione al PE giustificando il mancato pagamento del credito avversario con le sue difficoltà finanziarie;

che con sentenza 26 maggio 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la domanda di rigetto definitivo dell'opposizione;

che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC, eccependo inoltre la nullità della sentenza siccome emessa contro persona malata ed incapace priva di rappresentanza;

che, per quanto attiene alla pretesa nullità della sentenza poiché emanata nei confronti di persona incapace, dai certificati medici allegati al ricorso si evince un'effettiva sussistenza di problemi di salute del ricorrente, ma non una loro ripercussione sulla sua capacità di intendere, ragione per la quale è da escludere che al medesimo difettasse la capacità di stare in giudizio ai sensi dell'art. 97 CPC;

che a prescindere da questa contestazione il ricorso è incentrato sulla violazione del diritto di essere sentito del ricorrente per il mancato ricevimento della citazione all'udienza di contraddittorio del 5 maggio 2006;

che la censura, oltre che incomprensibile, è manifestamente infondata giacché come si evince dal verbale di udienza, il convenuto era personalmente presente e ha manifestato la propria opposizione all'istanza avversaria motivandola, dimostrando così di aver perfettamente compreso, a ulteriore comprova dell'infondatezza delle censura riferita alla sua pretesa incapacità, il senso della sua comparsa dinanzi al primo giudice;

che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313 bis, m. 2);

che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre all'istante, al quale il ricorso non è stato trasmesso per osservazioni, non vengono assegnate ripetibili per questa sede;

che il legale del ricorrente, che ha fondato il suo gravame sull'assenza del convenuto al contraddittorio nonostante tale fatto non corrispondesse al vero, come era facilmente verificabile dalla sentenza, deve essere deferito alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati, la quale verificherà la correttezza di tale comportamento dal profilo deontologico.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 6 giugno 2006 di RI 1 è respinto.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

  • ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca e alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

definitive release from oppositionright to be heardcapacity to suesummary procedurecassation appealcourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the first-instance judgment was null because it was rendered against an allegedly incapacitated party without representation.

Decisão extraída

The medical certificates showed health problems, but not a loss of capacity to understand; therefore the party had standing to sue and no nullity arose.

Fundamentação extraída

The evidence did not establish any impairment affecting legal capacity under Art. 97 CPC.

Questão jurídica principal

Whether the right to be heard was violated because the appellant allegedly did not receive the summons to the contradittory hearing.

Decisão extraída

No violation occurred because the appellant was personally present at the hearing and opposed the application orally.

Fundamentação extraída

The hearing record showed personal attendance and an articulated opposition, which also contradicted the claim of incapacity.

Questão jurídica principal

Whether the cassation appeal should be allowed against the definitive dismissal of opposition to enforcement.

Decisão extraída

The appeal was manifestly unfounded and was therefore rejected in summary form.

Fundamentação extraída

Under Art. 313 bis CPC, via Art. 331(1) CPC, the chamber may reject an inadmissible or manifestly unfounded appeal with brief reasons and without service for observations.

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