Late cassation appeal in provisional debt-release case

16.2006.37Outro Tribunal13 de jul. de 2006Dismissed

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RI 1 challenged the justice of the peace’s provisional debt-release order in favor of CO 1 concerning unpaid ADSL subscription fees and administrative charges. The Civil Cassation Chamber held that the cassation appeal was untimely: the 10-day deadline under Art. 22 cpv. 1 LALEF ran from the day after service, which occurred on 3 March 2006, so the filing on 23 March 2006 was out of time. The court therefore did not enter into the appeal, noted that the German-language drafting also conflicted with Art. 117 CPC, and imposed CHF 70 in costs on the appellant without awarding expenses to the respondent.

Sumário Omnilex

Art. 22 cpv. 1 LALEF; cassation appeal against a judgment in provisional debt-release proceedings; computation of the filing deadline and consequences of lateness. The cassation period is 10 days and begins on the day following service of the decision. An appeal filed after expiry of that period is inadmissible regardless of other defects in the submission, including language requirements under Art. 117 CPC. Where the appeal is manifestly inadmissible, the court may decide with brief reasons and without inviting the opposing party to comment (Art. 313bis CPC in conjunction with Art. 331 cpv. 1 CPC). Costs follow the losing party under Art. 148 cpv. 1 CPC; no party compensation is due if no observations were requested.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2006.37

Data decisione, Autorità: 13.07.2006, CCC

Titolo: rigetto provvisorio - tempestività del ricorso - redazione in lingua tedesca

Incarto n. 16.2006.37

Lugano 13 luglio 2006/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 marzo 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 1° marzo 2006 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 34–2006) promossa con istanza 13 febbraio 2006 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 13 febbraio 2006 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n.__________ dell'UEF di Locarno, notificatogli per l'incasso di fr. 1'320.- oltre spese e interessi, reclamati a titolo di canoni scaduti dovuti sulla base del contratto di abbonamento al servizio internet ADSL sottoscritto dalle parti il 4 settembre 2005, oltre a fr. 120.– a titolo di spese amministrative;

che con sentenza 1° marzo 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante e alla quale il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con scritto 21 marzo 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni, e non 20 come erroneamente indicato dal ricorrente;

che questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione, in concreto avvenuta il 3 marzo 2006 come si evince dalla ricerca postale effettuata mediante il servizio Track & Trace;

che, pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 117 CPC, è tardivo essendo stato inoltrato il 23 marzo 2006 (data del timbro postale);

che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 marzo 2006 di RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the cassation appeal was filed within the statutory time limit

Decisão extraída

The appeal was late because the 10-day period under Art. 22 cpv. 1 LALEF had already expired when the filing occurred.

Fundamentação extraída

The deadline starts the day after service of the decision. Service occurred on 2006-03-03, so the filing on 2006-03-23 was untimely, regardless of the appellant's erroneous reference to a 20-day period.

Questão jurídica principal

Whether the German-language drafting affected admissibility

Decisão extraída

The court noted the appeal was also drafted in German contrary to Art. 117 CPC, but the decisive ground for non-entry was lateness.

Fundamentação extraída

The untimeliness alone made the appeal inadmissible; the language issue did not need separate resolution.

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