Absence hearing warning and right to be heard in car sale dispute

16.2006.29Outro Tribunal17 de out. de 2006Dismissed

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Resumo

The seller appealed in cassation against a peace court judgment ordering him to reimburse CHF 1,296 for replacement of tires on a used Ford Transit. He argued that his right to be heard was violated because the adjournment order did not repeat the warning about the consequences of non-appearance, and because his written submission filed after the hearing was excluded. The court held that defenses had to be raised at the hearing, that the late memorial was properly excluded, and that the warning on the original summons was sufficient. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 294 cpv. 2 CPC; art. 295 CPC; hearing notice and consequences of non-appearance: the right to be heard is not violated where the party was duly summoned for the only hearing at which defenses must be raised, the original citation expressly warned of the consequences of non-appearance, and an adjournment order merely postponed the hearing without needing to repeat that warning. A late written memorial submitted after the missed hearing may be excluded as procedurally inadmissible. The party’s failure to appear is attributable to itself, and no cassation ground exists on that basis (consid. 5-7).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2006.29

Data decisione, Autorità: 17.10.2006, CCC

Titolo: compravendita auto d'occasione - diritto di essere sentito del convenuto - estromissione della risposta prodotta successivamente all'udienza alla quale non ha partecipato - ordinanza di rinvio dell'udienza non deve contenere l'indicazione delle conseguneze della mancata comparsa

Incarto n. 16.2006.29

Lugano 17 ottobre 2006/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 marzo 2006 presentato da

RI 1 (patrocinato dall' RA 1

contro

la sentenza 24 febbraio 2006 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa civile inappellabile (inc. n. 17/Ord/5) promossa con istanza 2 dicembre 2005 da

CO 1 (patrocinata dall' RA 2 )

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1296.– oltre interessi, domanda

accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Il 12 luglio 2005 CO 1 ha acquistato da RI 1, titolare del omonimo garage CO 1 un furgone Ford Transit d'occasione al prezzo di fr. 19 300.–. Nel mese di settembre successivo l'acquirente ha segnalato al venditore un difetto del veicolo sostenendo che contrariamente alle pattuizioni i pneumatici montati sullo stesso non erano nuovi ma del 1999.

  2. Con istanza del 2 dicembre 2005 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Gambarogno per ottenere il pagamento di fr. 1296.– corrispondenti alle spese da lei sostenute per la sostituzione dei quattro pneumatici. Il 5 dicembre 2005 il Giudice di pace ha citato le parti per il 16 dicembre successivo, avvisandole sulle conseguenze della loro mancata presenza all'udienza. Il 16 dicembre 2005, il medesimo giudice, accogliendo un'istanza di rinvio dell'udienza presentata dal convenuto, ha fissato un nuovo termine per il contraddittorio, tenutosi – in assenza del convenuto – il 25 gennaio 2006.

  3. Con sentenza 24 febbraio 2006 il Giudice di pace, estromesso preliminarmente un memoriale del convenuto presentato irritualmente, ha accolto l'istanza avendo la parte istante comprovato la presenza di difetti nel veicolo vendutole e la loro tempestiva notifica al venditore.

  4. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere sentito, non avendo il Giudice di pace indicato sull'ordinanza di rinvio dell'udienza le conseguenze in caso di mancata comparsa. Nelle sue osservazioni del 6 aprile 2006 l'istante conclude per la reiezione del ricorso.

  5. Il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., per non aver potuto partecipare all'udienza di discussione dell'istanza, ciò che gli ha impedito di esporre le proprie contestazioni in merito alla pretesa avversaria, il primo giudice non avendo neppure considerato il suo allegato scritto 20 gennaio 2006. Ora, come correttamente evidenziato dal Giudice di pace, è solo all'udienza che le parti possono proporre le loro argomentazioni e contestazioni ed è solo in quella sede che esse, in particolare la parte convenuta (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 4 ad art. 294), possono e devono proporre i mezzi di difesa di cui intendono avvalersi (art. 294 cpv. 2 CPC). L'estromissione del memoriale del 20 gennaio 2006 non può essere censurata poiché conforme ai dettami procedurali.

  6. Quanto al contenuto dell'ordinanza di rinvio del 16 dicembre 2005, il ricorrente si duole che essa non lo avvisava sulle conseguenze della mancata comparsa. L'art. 295 CPC impone al giudice, citando le parti all'unica udienza prevista, di renderle edotte sulle conseguenze della mancata comparsa. Trattasi di un richiamo "indispensabile" (cfr. Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria autunnale 1994, vol. 2, 1466) che ha quale scopo quello di rendere attente le parti, in particolare quella convenuta, sul fatto che l'udienza costituisce la sola occasione in cui essa può contestare l'istanza e, se è il caso, proporre le prove a sostegno delle sue eccezioni.

In concreto, è vero che l'ordinanza del 16 dicembre 2005 con la quale il Giudice di pace ha ammesso la richiesta di rinvio dell'udienza presentata dal convenuto non accenna alle conseguenze della mancata presenza alla successiva udienza, nondimeno, questa indicazione figura chiaramente sul retro dell'istanza che contiene la citazione alla prima udienza prevista per il 16 dicembre 2005. Poco importa che la stessa indicazione non sia stata ripresa successivamente giacché, per tacere che non vi è alcun obbligo in tal senso, con la seconda ordinanza il primo giudice ha semplicemente prorogato la data dell'udienza. Ne discende che il convenuto può quindi imputare solo a sé stesso l'assenza alla discussione dell'istanza e l'impossibilità di far valere le proprie contestazioni in merito alle allegazioni della controparte.

  1. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tantomeno la pretesa violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (art. 327 lett. e CPC), deve essere respinto. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per i quali motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 10 marzo 2006 di RI 1 è respinto.

  2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

  1. Intimazione:
  • .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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