Cassation appeal null for lack of reasons

16.2006.1Outro Tribunal12 de jan. de 2006Inadmissible

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RI 1 filed a cassation appeal against a judgment of the Lugano District Pretura ordering payment of CHF 2,946.55 and definitive lifting of opposition. The Civil Cassation Chamber held that the appeal did not satisfy the formal requirements of Art. 329 CPC because it contained no proper cassation grounds, only a personal disagreement with the first judge's factual assessment. The court therefore declared the appeal null. It added that the appeal would in any event have failed on the merits, since no agreement on passing on discounts had been proven. Costs of CHF 70 were charged to the appellant, and no party compensation was awarded.

Sumário Omnilex

Art. 329 CPC; admissibility of a cassation appeal; an appeal is null if it does not contain cognizable requests and does not identify, even in substance, the alleged cassation ground. Mere expressions of dissatisfaction with the lower court's factual findings or a personal version of the facts are insufficient. Where no attack is directed against the challenged judgment, the cassation court cannot ascertain reviewable grounds for annulment; under Art. 313 bis CPC it may reject an inadmissible or manifestly unfounded appeal by brief reasoning without inviting observations. Costs follow the outcome under Art. 148 cpv. 1 CPC.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2006.1

Data decisione, Autorità: 12.01.2006, CCC

Titolo: ricorso per cassazione - ricevibilità del ricorso - è nullo il ricorso con il quale il ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto circa le conclusioni del primo giudice fornendo una propria personale versione dei fatti

Incarto n. 16.2006.1

Lugano 12 gennaio 2006/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 28 dicembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 12 dicembre 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.263) promossa con istanza 15 giugno 2005 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'946.55 oltre accessori e il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________

dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 15 giugno 2005 CO 1ha convenuto __________davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 2'946.55 oltre accessori, rivendicati a saldo di una fattura emessa il 9 giugno 1998 per prestazioni varie di manodopera e fornitura di apparecchiature telefoniche effettuate per conto del convenuto;

che all'udienza del 19 settembre 2005 RI 1 si è opposto all'istanza;

che con sentenza 12 dicembre 2005 il Segretario assessore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di appalto e la corretta esecuzione dell'opera da parte dell'istante, ha accolto la pretesa di quest'ultima non avendo il convenuto comprovato le sue allegazioni secondo le quali la mercede fatturata non teneva conto dei maggiori sconti ottenuti dall'istante e allo stesso dovuti;

che con atto ricorsuale 28 dicembre 2005 RI 1è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 dicembre 2005 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Segretario assessore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto circa le conclusioni del primo giudice, fornendo una propria personale versione dei fatti in merito agli accordi di collaborazione dallo stesso conclusi con la ditta l'istante;

che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che comunque anche nel merito il ricorso è infondato il convenuto, come correttamente concluso dal primo giudice, non avendo dimostrato il perfezionamento di un accordo con la controparte circa il preteso ristorno degli sconti da questa ottenuti sulla fornitura di materiale da parte di un'altra ditta;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

  1. Il ricorso 28 dicembre 2005 di RI 1è nullo.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the cassation appeal met the formal requirements of Art. 329 CPC

Decisão extraída

No. The appeal did not state cognizable requests and factual or legal grounds identifying a cassation reason, so it was null.

Fundamentação extraída

Under Art. 329(2) CPC, the appeal must set out the requests and the factual and legal reasons, specifying or at least describing the invoked cassation ground. The appellant merely expressed dissatisfaction and offered his own version of the facts, leaving the court unable to identify any reviewable error.

Questão jurídica principal

Whether the appeal was substantively well-founded

Decisão extraída

No. Even on the merits, the appellant failed to prove any agreement on the alleged rebate transfer from the supplier's discounts.

Fundamentação extraída

The first judge correctly found that no agreement with the opposing party was proven regarding the alleged reimbursement of discounts.

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