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Numero d'incarto:
16.2005.59
Data decisione, Autorità:
01.12.2005, CCC
Titolo:
contratto di lavoro - interpretazione contratto - garanzia di un minimo di ore lavorative - interpretazione pretore non arbitraria - ricevibilità ricorso -
Incarto n.
16.2005.59
Lugano
1 dicembre
2005/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9
maggio 2005 presentato da
RI 1
rappr. dall'RA 2
contro
la sentenza 21 aprile 2005 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella procedura in materia di
contratto di lavoro (inc. n. DI.2005.96) promossa con istanza 26 gennaio 2005 nei
confronti di
CO 1
patr. dall' RA
1
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'118.60 oltre interessi a
titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
-
CO
1haRI 1 La convenuta, senza opporsi alla restituzione di fr. 90.-, ha contestato
di aver garantito alla lavoratrice un minimo di 80 ore lavorative mensili per
il 2004, anche perché al momento della conclusione del contratto non sussisteva
alcun obbligo in tal senso, condizione che è stato introdotta dal CCL in vigore
dal 1° gennaio 2002 e al quale la stessa si è sempre assoggettata comunicando
ai propri dipendenti la durata minima del rapporto di lavoro, ovvero 50 ore
mensili nel 2002 e 20 ore nel 2004.
-
Con
sentenza 21 aprile 2005 il Segretario assessore, basandosi sul contratto
scritto concluso dalle parti, non ha ritenuto vincolante, nel senso di una
garanzia di ore lavorative minime, l'indicazione di 80-100 ore mensili, anche
perché al momento della sottoscrizione del contratto non sussisteva per la datrice
di lavoro alcun obbligo di assicurare alla lavoratrice un numero minimo di ore
lavorative. Ad ogni buon conto per il 2004 la datrice di lavoro aveva
comunicato alla lavoratrice l'impiego minimo garantito (20 ore mensili) senza
che questa sollevasse obiezione alcuna. Avendo la convenuta assicurato questa
durata minima di impiego della dipendente, il primo giudice ha respinto le
pretese salariali di quest'ultima, mentre ha accolto l'istanza limitatamente
all'importo di fr. 90.- oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2004 indebitamente
trattenuto dalla convenuta.
-
Con
il presente tempestivo gravameRI 1è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le prove documentali non riconoscendo nel contratto di lavoro la garanzia
di un minimo di 80 ore lavorative mensili, mentre la successiva comunicazione,
che ha trasformato il contratto di lavoro in un impiego su chiamata, vietato
dal CCL, non le poteva essere opposta non avendola sottoscritta per accettazione.
Con
osservazioni 30 maggio 2005 la convenuta postula la reiezione del ricorso eccependone
innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale.
-
Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso va rilevato che
per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell’indicazione
del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett.
e CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione risultino con ogni
evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa
individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma
legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 329, m. 2). In concreto è indubbio che a fondamento della
propria impugnazione la ricorrente pone l'arbitraria valutazione delle prove documentali
da parte del primo giudice, ovvero invoca il titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC: ne consegue la ricevibilità del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
-
Le parti divergono sull'interpretazione del contratto di lavoro che
le vincolava, con riferimento alla durata dell'impiego mensile della
lavoratrice. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente la conclusione
del primo giudice secondo la quale per il 2004 la lavoratrice non poteva
vantare un impiego mensile minimo di 80 ore non è arbitraria poiché trova
sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie. Dalle stesse si evince che
per il 2004 la datrice di lavoro, conformandosi al CCL in vigore per quell'anno,
ha proposto alla dipendente una modifica del contratto che si è concretizzata
con un aumento del salario orario e la garanzia di un minimo di 20 ore mensili a
seconda della disponibilità (cfr. doc. 4).
Certo
questo documento, allestito nel mese di gennaio 2004 previa informazione verbale
della lavoratrice, non è stato da questa sottoscritto per accettazione, tuttavia
essa non nega di averlo ricevuto né sostiene di averlo contestato. A questo
proposito non può essere considerata valida contestazione la richiesta della lavoratrice
di tenersi ai nostri accordi contrattuali poiché riferita a tutt'altra
fattispecie, la richiesta essendo stata apposta sul foglietto dei giorni
bloccati dell'agosto 2002 (cfr. doc. 8). Neppure risulta che la dipendente abbia
in qualche modo reagito al ricevimento della lettera 14 novembre 2002 con la
quale la convenuta la informava che a differenza del vecchio CCL, quello
entrato in vigore al 1° gennaio 2002 prevedeva la garanzia di un orario mensile
minimo (doc. 8). In siffatte circostanze, l'interpretazione data dal primo
giudice al comportamento della lavoratrice che per atti concludenti ha accettato
il contenuto del doc. 4 con particolare riferimento alla durata minima del
tempo di impiego, non può essere censurata (Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travali, Code annoté, 2001, n. 2.11 ad art. 320 CO).
- Per
quanto attiene all'argomentazione della ricorrente secondo la quale la
convenuta avrebbe voluto introdurre il concetto di impiego su chiamata, vietato
dal CCL, la stessa è irricevibile siccome proposta per la prima volta in questa
sede, ovvero in contrasto con l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle
parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle
prove documentali da parte del primo giudice, deve essere respinto con il
carico delle ripetibili alla parte soccombente.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 417 lett. e) CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 9 maggio 2005 di RI 1 è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. La ricorrente verserà
alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3.Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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