Cassation on mistaken allocation of costs in debt-enforcement opposition

16.2005.5Outro Tribunal7 de fev. de 2005Modified

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RI 1 appealed a Lugano justice-of-the-peace judgment in a debt-enforcement opposition case concerning municipal tax claims. The first instance had rejected the definitive debt-relief request but mistakenly charged the losing applicant. The cassation chamber held that this was a manifest error: costs follow the unsuccessful party. It therefore upheld the appeal, annulled dispositive item 2 of the lower judgment, and replaced it with a corrected cost order placing the first-instance fee and expenses, plus compensation, on the applicant. No appellate court fees were charged; the Canton of Ticino had to pay the appellant CHF 80 in compensation.

Sumário Omnilex

Art. 148 cpv. 1 CPC; Art. 62 OTLEF; correction of a manifest error in the operative part concerning costs in debt-enforcement opposition proceedings. Where the reasoning and the main dispositive part clearly show which party lost, an inconsistent cost allocation constitutes an obvious clerical mistake and may be corrected in cassation. As a rule, procedural costs and compensation follow the unsuccessful party. If the appeal only concerns such a manifest defect, it may be upheld without inviting observations from the opposing party under Art. 313bis CPC.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2005.5

Data decisione, Autorità: 07.02.2005, CCC

Titolo: rigetto definitivo - notifica di tassazione come titolo - errore nel dispositivo - addebito delle spese alla parte vincente

Incarto n. 16.2005.5

Lugano 7 febbraio 2005/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 dicembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 13 dicembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 894a/04/S) promossa con istanza 3 novembre 2004 da

CO 1 rappr. dall'Ufficio contribuzioni, Lugano

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 3 novembre 2004 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 127.20 rivendicati a titolo di imposta comunale per il 1999, oltre alla tassa di diffida di fr. 30.- e agli interessi di ritardo;

che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la notifica di tassazione 21 aprile 2003 relativa all'imposta cantonale 1999-2000, il calcolo del conguaglio dell'imposta comunale 1999, la diffida di pagamento del 15 settembre 2003 e il conteggio degli interessi di mora;

che il convenuto si è opposto all'istanza sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica di tassazione e neppure una richiesta di pagamento per l'imposta in discussione;

che con sentenza 13 dicembre 2004 il Giudice di pace, accogliendo la contestazione del convenuto, ha negato alla documentazione agli atti la qualifica di valido titolo di rigetto dell'opposizione, ragione per la quale ha respinto l'istanza ponendo la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di 10.- a carico della parte convenuta con l'obbligo per quest'ultima versare alla controparte un'indennità di fr. 20.-;

che con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulando l'annullamento del dispositivo n. 2 concernente l'addebito degli oneri processuali malgrado la reiezione dell'istanza;

che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è indubbiamente frutto di una manifesta svista da parte del primo giudice poiché dai considerandi della sentenza e dal dispositivo n. 1 si evince la soccombenza dell'istante;

che, di principio, gli oneri processuali e le ripetibili vanno a carico della parte soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC e 62 OTLEF), ovvero, in concreto, quella istante;

che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. f CPC (in relazione all'art. 340 lett. c CPC), può così essere accolto ai sensi dell'art. 313bis CPC senza che sia necessaria la sua notifica alla controparte per eventuali osservazioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis, m. 1);

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese di giustizia mentre al ricorrente vengono riconosciute delle ripetibili da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 30 dicembre 2004 di __________ RI 1 è accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 13 dicembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullato e sostituito dal seguente giudicato:

  1. La tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, da anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 20.- a titolo di indennità.

II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 80.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

debt enforcementdefinitive opposition releasecost allocationmanifest errorcassationmunicipal taxcourt costsparty compensation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the costs allocation in dispositive item 2 of the first-instance judgment contained a manifest clerical error.

Decisão extraída

Yes. The reasoning and item 1 showed that the applicant had lost, so costs and compensation had to be charged to the applicant, not the defendant.

Fundamentação extraída

Costs generally follow the losing party under Art. 148(1) CPC and Art. 62 OTLEF; the challenged dispositive item was therefore an obvious mistake.

Questão jurídica principal

Whether the cassation appeal should be upheld and the lower court's cost order replaced.

Decisão extraída

Yes. The appeal was admitted under the cassation provisions and the defective cost order was annulled and replaced.

Fundamentação extraída

Because the error was manifest and correction did not require observations from the other side, the appeal could be decided summarily.

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