Labor claim: standing of INAC patronato and oral filing

16.2005.34Outro Tribunal7 de out. de 2005Annulled

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The employer appealed a labor judgment ordering payment of CHF 2,837.95 for unused vacation and days off. The cassation court held that the application was void because it had been filed by persons lacking standing to represent the employee; the later constitution of the patronato as an association did not cure that defect. The court further held that, even if the matter were treated as an oral labor application confirmed by the employee at the hearing, the first-instance court should have summoned the employer to a further hearing before deciding. The first-instance judgment was therefore null, and no court costs or compensation were awarded.

Sumário Omnilex

Art. 97 n. 4, 142 cpv. 1 lett. a e b, 144 CPC; standing of a labor representative and consequences of defective introduction of proceedings. The court examines capacity and representation ex officio at any stage. A procedural act lodged by persons lacking authority is null for want of a procedural prerequisite; subsequent acts and the ensuing judgment are likewise void. A later change in the organizational status of the representative does not cure the defect if it postdates the filing. Even where an employee confirms the claim personally at the hearing and the filing may be treated as an oral application, the adversarial principle requires that the defendant be summoned to a further hearing before judgment is rendered.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2005.34

Data decisione, Autorità: 07.10.2005, CCC

Titolo: contratto di lavoro - legittimazione alla rappresentanza processuale da parte del Patronato INAC - legittimazaioen negata poiché al momento dell'inoltro dell'istanza non si era ancora costituito in associazione - istanza orale in materia di contratto di lavoro

Incarto n. 16.2005.34

Lugano 7 ottobre 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 aprile 2005 presentato da

RI 1RI 1 __________

contro

la sentenza 8 aprile 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile (causa inc. n. DI.2005.87) promossa con istanza 25 gennaio 2005 da

CO 1CO 1 __________ rappr. dal __________ __________,

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'837.95 lordi oltre interessi a titolo di pretese salariali per vacanze e giorni liberi, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 24 gennaio 2004 (recte: 2005) CO 1, rappresentato dal __________ __________, ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 2'837.95 lordi rivendicati quale corrispettivo dei giorni di libero e delle vacanze non godute nel periodo durante il quale ha lavorato quale cuoco alle dipendenze del convenuto, titolare del Ristorante __________ di __________;

che con sentenza 8 aprile 2005 il Segretario assessore, ritenendo comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all'udienza dell'8 febbraio 2005, ha accolto l’istanza;

che con ricorso 14 aprile 2005 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio, rilevando di non aver ritirato la raccomandata con la convocazione all'udienza perché assente all'estero e di aver retribuito il dipendente sulla base di un conteggio da questi accettato, che non comprendeva le ore straordinarie non giustificate, donde l'infondatezza delle pretese salariali riconosciute con la sentenza impugnata;

che la controparte non ha presentato osservazioni;

che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC), ed è quindi necessario verificare in primo luogo se il Patronato INAC fosse legittimato a presentare l'istanza 24 gennaio 2005 in rappresentanza del proprio assistito;

che nelle controversie in materia di lavoro la rappresentanza delle parti al processo è riconosciuta, oltre agli avvocati iscritti nel registro cantonale (art. 64 CPC), anche ai rappresentanti o agli impiegati di associazioni professionali o di categoria (art. 64a e art. 417 litt. b CPC);

che in una sentenza 16 maggio 2003 la seconda Camera civile del Tribunale d'appello aveva ritenuto il __________ __________ sprovvisto della facoltà di rappresentanza in giudizio, non essendo un'organizzazione prevista dall’art. 64a CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice 2000/2004, m. 8 ad art. 64a CPC);

che, per quanto risulta a questa Camera, il __________ __________ si è costituito il 18 febbraio 2005 in associazione con lo scopo di sostenere i lavoratori dipendenti, ragion per cui ci si può chiedere se esso rientri nelle associazioni di categoria previste dall’art. 64a CPC;

che la questione, tutt’altro che scontata, può rimanere indecisa, non essendo decisiva per il giudizio odierno;

che tale modifica, infatti, è successiva alla presentazione dell'atto introduttivo della presente causa, che risulta essere stata sottoscritta da persone prive di legittimazione alla rappresentanza (art. 97 n. 4 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 64, m. 5 e ad art. 307, n. 799) ed è pertanto nulla per carenza di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

che ciò comporta la nullità degli atti successivi, segnatamente della sentenza impugnata (art. 144 CPC);

che l'esito non sarebbe diverso neppure se si considerasse la comparsa personale dell'istante all'udienza dell’8 febbraio 2005 e sua conferma in quella sede dell’istanza equivalente alla presentazione di un'istanza orale, come permette l’art. 417 cpv. 1 lett. a CPC;

che, in tal caso, il convenuto avrebbe dovuto essere convocato a un'altra udienza di discussione, ciò che non è avvenuto, il segretario assessore avendo statuito senza più citare le parti;

che, pertanto, questa Camera deve constatare la nullità della sentenza, emanata in violazione del principio del contraddittorio (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC);

che non si prelevano tasse e spese (art. 417 CPC) e, vista la particolarità del caso non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia: 1. La sentenza 8 aprile 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è nulla.

  1. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

  • RI 1 Mandria;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the INAC patronato was entitled to file the labor application on the employee's behalf.

Decisão extraída

The court left open whether the patronato later qualified as an association under the labor representation rule, because at the time of filing the application it was not yet constituted as an association and the filing was made by persons without standing.

Fundamentação extraída

Capacity and representation must be examined ex officio at every stage; a procedural act filed by unauthorized representatives is void for lack of a procedural prerequisite.

Questão jurídica principal

Whether the first-instance judgment could stand despite the employee's personal appearance and confirmation at the hearing as an oral application.

Decisão extraída

No. Even if treated as an oral labor application, the defendant had to be summoned to another hearing; the court decided without re-citing the parties, violating the adversarial principle.

Fundamentação extraída

The absence of a second hearing after conversion to an oral application meant the decision was rendered in breach of the right to be heard/contradictory procedure.

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