AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2005.31
Data decisione, Autorità:
20.04.2005, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - contratto di locazione come titolo - ricorso tardivo - notifica raccomandata a parte assente dal domicilio
Incarto n.
16.2005.31
Lugano
20 aprile
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10
aprile 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 3 dicembre 2004 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n.
EF.2004.2503) promossa con istanza 31 agosto 2004 da
CO 1
patr. dall' RA
1
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in
via provvisoria dell'opposizione interposta
dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di
Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 31 agosto 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da __________ RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano
notificatogli per l'incasso di fr. 6'000.- rivendicati a titolo di pigioni scadute
per i mesi da novembre 2003 a gennaio 2004, per la locazione di un locale commerciale
situato in __________ a Lugano;
che con
sentenza 3 dicembre 2004 il Pretore del Distretto di Lugano sezione 5, accertata
la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione
sottoscritto dalle parti il 6 febbraio 2001 al quale l'escusso, assente al
contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con
scritto 10 aprile 2005 __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio,
lamentando di non essere stato a conoscenza della sentenza pretorile, se non al
momento della sua convocazione per la procedura di pignoramento;
che
giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza emanata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10
giorni;
che
il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione
della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC) sicché il ricorso 10 aprile 2005 è
manifestamente tardivo;
che
anche qualora si volesse esaminare la fattispecie nell'ottica dell'art. 327
lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito
garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., va rilevato che il ricorrente non pretende
di non essere stato regolarmente citato al contraddittorio e neppure che la
notifica della sentenza non sia avvenuta correttamente, limitandosi questi a
sostenere che analizzando la data della sentenza, noto che io in quel
periodo sono stato assente dal mio domicilio per motivi personali da metà
novembre a inizio dicembre;
che
per costante giurisprudenza del Tribunale federale un invio dell’autorità
spedito per lettera raccomandata vale come notificato al destinatario al
momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a
domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali
rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 127 I 131, 123 III 492; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 124, m. 1; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 124, n. 236);
che
in caso di assenza della parte dal proprio domicilio per un certo periodo,
spetta a quest’ultima assumere le necessarie misure per assicurarsi il
ricevimento della corrispondenza che le è indirizzata al fine di poter
tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);
che
in quest'ottica, spettava quindi al convenuto mettere in atto ogni misura tale
da assicurargli il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua
assenza dal domicilio;
che
di conseguenza, la mancata partecipazione del ricorrente al contraddittorio
così come il mancato ricevimento della sentenza, citazione e sentenza
regolarmente intimate con invio raccomandato e ritornate al mittente per
mancato ritiro da parte del destinatario, non possono essere addebitati
all'autorità di prima istanza bensì al ricorrente medesimo, che non può quindi
dolersene in questa sede;
che
alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche
alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv.
1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione
senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si
rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per questi motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 10 aprile 2005 di __________ RI
1 è irricevibile in quanto tardivo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico
del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster