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Numero d'incarto:
16.2004.61
Data decisione, Autorità:
09.08.2004, CCC
Incarto n.
16.2004.61
Lugano
9 agosto 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14
luglio 2004 presentato da
RI1
rappr. dall'RA1 Bellinzona
contro
la sentenza 24 giugno 2004 del Giudice di pace del
circolo di Bellinzona, nella causa a procedura speciale in materia di contratto
di lavoro (inc. n. 81-2002) promossa con istanza 16 dicembre 2002 nei confronti
di
CO1
rappr. da RA2
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'399.95 oltre
accessori a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal
giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 16 dicembre 2002 __________ RI1 ha convenuto in giudizio la sua ex
datrice di lavoro CO1, presso la quale ha lavorato in qualità di venditrice
dall'11 novembre 1999 al 20 ottobre 2000, per ottenere il pagamento di fr.
1'399.95 rivendicati a saldo delle proprie pretese salariali;
che
con sentenza 24 giugno 2004 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha accolto
le pretese dell’istante limitatamente all'importo di fr. 650.-;
che
con atto ricorsuale 14 luglio 2004 __________ RI1 è insorta contro il predetto
giudizio;
che
giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418
CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata
nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di
10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);
che
al momento dell’inoltro del ricorso in oggetto (data del timbro postale 14
luglio 2004) il termine ricorsuale di 10 giorni era già ampiamente scaduto, la
ricorrente avendo per sua stessa ammissione ricevuto la sentenza impugnata il
25 giugno 2004;
che
a titolo abbondanziale va rilevato che la ricorrente non può prevalersi
dell'errata informazione contenuta nella sentenza ove il giudice di pace, al
dispositivo n. 3, ha indicato in 20 giorni il termine per ricorrere in
cassazione;
che
infatti, in presenza di indicazioni errate fornite dall'autorità, la parte non
può invocare la tutela della sua buona fede se conosceva l'inesattezza
dell'indicazione fornita o avrebbe potuto facilmente rendersene conto usando la
dovuta diligenza (DTF 123 II 238 consid. 8b; Code de procédure civile
fribourgeois annoté, 2001, pag. 31 e 32);
che
in concreto, il termine di ricorso nelle procedure per azioni derivanti da
contratto di lavoro è indicato all'art. 398 cpv. 1 CPC, al quale rinvia
l'art. 418 CPC;
che
poiché il ricorso è stato presentato da un'organizzazione sindacale, ovvero da
un rappresentante di categoria al quale l’ordinamento processuale ticinese
riconosce la rappresentanza processuale (art. 64a cpv. 1 lett. e CPC), lo
stesso deve essere considerato un professionista alla stregua di un avvocato
(cfr. al proposito anche la procura sottoscritta dall'istante, del tutto simile
a quella utilizzata dagli avvocati), sicché dal medesimo ci si deve attendere
la conoscenza dei termini di impugnazione;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
trattandosi di procedura in materia di contratto di lavoro, alla parte
ricorrente, ancorché soccombente, non possono essere addebitate tasse e spese
(art. 417 lett. e CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla
parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 14 luglio 2004 di __________ RI1 è irricevibile in quanto tardivo.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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