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Numero d'incarto:
16.2003.9
Data decisione, Autorità:
13.02.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.9
Lugano
13 febbraio
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30
gennaio 2003 presentato da
Contro
la sentenza 22
gennaio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura
sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 7 novembre
2002 da
Patr. dall'avv. __________
con
la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta
dal
convenuto al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 7 novembre 2002 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta dal suo ex datore di lavoro __________ al PE sopra
menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 3'052.-- oltre accessori
rivendicati a titolo di pretese salariali;
che
con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza di un valido
riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla quale
il convenuto, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna eccezione, ha
accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto
giudizio lamentando la violazione del suo diritto di essere sentito non avendo
potuto partecipare al contraddittorio in quanto, presentatosi puntualmente
all'indirizzo della Pretura indicato sulla citazione, ha saputo solo allora che
l'udienza si teneva in altro luogo poiché gli uffici della Pretura erano stati trasferiti
in via Bossi 3 dove egli è giunto quando l'udienza si era appena conclusa;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere
annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie
ragioni: il diritto di essere sentito comprende innanzi tutto la facoltà per le
parti di esprimersi prima che una decisione sia presa (DTF 117 Ia 268
consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b, 115 Ia 11 consid. b);
che
nella fattispecie, la citazione al contraddittorio -spedita l'8 novembre 2002-
reca effettivamente l'indicazione del vecchio indirizzo della Pretura di Lugano
in via Pretorio 16, così come sostiene il ricorrente che afferma di essersi
regolarmente e puntualmente presentato a quel recapito;
che
egli vi è però stato impedito, non potendo essere ugualmente puntuale presso la
nuova sede della Pretura, così come conferma la Pretora __________ nelle sue
osservazioni 10 febbraio 2003 secondo cui parte convenuta si è presentata ai
nostri sportelli con alcuni minuti di ritardo;
che, conclusa ormai l'udienza alla presenza della sola parte
istante, il primo giudice ha ritenuto di poter emanare senz'altro la sua
decisione, ma in tal modo ha leso il diritto della parte di essere sentita, dal
momento che la sua assenza dev'essere ascritta all'autorità giudiziaria che
(per motivi che qui sono irrilevanti) ha citato le parti a comparire in luogo
errato;
che,
accertata l'applicabilità dell'art. 327 lett. e CPC, il ricorso dev'essere
accolto, con il conseguente annullamento della decisione impugnata e il rinvio
dell'incarto al primo giudice affinché proceda a una nuova convocazione delle
parti per la discussione dell’istanza;
che
alla luce di quanto sopra esposto, la notifica del ricorso alla controparte per
eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto
senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 313bis, m. 1);
che
vista la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse e spese
giudiziarie né si assegnano ripetibili al ricorrente.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
- Il
ricorso per cassazione 30 gennaio 2003 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 22 gennaio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice.
-
Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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