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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.79
Data decisione, Autorità:
11.09.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.79
Lugano
11 settembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8
settembre 2003 presentato da
rappr. ____________________
contro
la sentenza 26 agosto 2003 del segretario assessore
della giurisdizione di Mendrisio-sud nella procedura speciale (azione in
inesistenza del debito, contratto di locazione) da lui promossa con istanza 3
maggio 2002 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza
del debito di fr. 8000.- oltre interessi di cui al PE __________domanda
respinta dal segretario assessore, statuente in luogo e vece del Pretore,
ricorrente l'istante il quale, con atto ricorsuale 8 settembre 2003,
ha richiesto la cassazione del giudizio impugnato;
considerato che
il ricorso per cassazione è dato contro le sentenze dei giudici di pace e dei
pretori come istanza unica (art. 327 CPC), ovvero per le cause il cui valore
non raggiunge l'importo di fr. 8'000.– (art. 13 LOG);
che
questo limite vale anche nell'ambito delle procedure per azioni derivanti dal
contratto di locazione (art. 411 cpv. 1 CPC);
che
quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande, questo è determinato
dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice
di prima istanza (art. 15 CPC);
che
nel caso di specie, poiché la domanda dell'istante concerne un importo di fr.
8000.–, l'unico rimedio possibile contro la sentenza del segretario assessore è
l'appello;
che
un'impugnazione presentata nella forma del ricorso per cassazione non è nulla,
ma può essere esaminata come appello se questo è il rimedio corretto e
ammissibile, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le
domande precise (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307, m. 22), a condizione
che dal suo testo si comprendano le domande e i motivi di fatto e di diritto su
cui si fonda (cfr. art. 309 cpv. 2 lett. e, f CPC);
che
il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla Seconda Camera civile per sua
competenza (art. 126 CPC);
che
il Tribunale di appello ritiene di dover mantenere tale prassi anche se più
generosa rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF
120 II 270 dove si afferma che una conversione d'ufficio di un rimedio
giuridico è impossibile quando un ricorrente, patrocinato da un difensore
professionista, sceglie espressamente un via di ricorso sebbene non possa
ignorare che la stessa non è aperta).
Per
i quali motivi,
decreta: 1. Il
ricorso per cassazione 8 settembre 2003 __________ è trasmesso per competenza
alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello.
-
Il
presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia.
-
Intimazione:
– __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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