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Numero d'incarto:
16.2003.75
Data decisione, Autorità:
07.07.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.75
Lugano
7 luglio 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25
agosto 2003 presentato da
RICO1
patr. dall' RAPP1
contro
la sentenza 16 luglio 2003 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.00018)
promossa con istanza 24 gennaio 2003 nei confronti di
CON1
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
4'813.85 oltre accessori a titolo di mercede derivante da contratto di appalto,
domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 24 gennaio 2003 lo RICO1l ha convenuto in giudizio l'architetto
__________ CON1 per ottenere il pagamento di fr. 4'813.85 oltre accessori rivendicati
a saldo delle fatture emesse il 17 maggio e 22 novembre 1999 (doc. B e C) e il
31 gennaio 2000 (doc. D) per prestazioni professionali eseguite su richiesta di
quest'ultimo e aventi per oggetto interventi e misurazioni varie effettuate
sulla particella n. 264 RFD __________ appartenente a __________ __________. Il
convenuto si è opposto all'istanza contestando la sua legittimazione passiva,
avendo agito su incarico di __________ __________, che gli aveva conferito mandato
per l'allestimento di un piano di quartiere sul citato fondo.
Con sentenza 16 luglio 2003 il Pretore, accertata la carenza di
legittimazione passiva del convenuto, che aveva agito in qualità di
rappresentante del promotore immobiliare __________ e del proprietario del
fondo __________, come del resto riconosciuto dall'istante medesima avendo essa
indirizzato a queste persone le sue fatture, ha respinto l'istanza, non
potendosi considerare il convenuto un falsus procurator e non potendosi
quindi applicare al medesimo l'art. 39 cpv. 1 CO.
- Con
il presente tempestivo gravame lo RICO1 è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il
diritto sostanziale non ritenendo provata la legittimazione passiva del
convenuto che ha agito in qualità di falsus procurator come si evince
dal doc. N che il Pretore non ha neppure considerato.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60
consid. 5a).
-
Il
ricorrente contesta l'accertamento pretorile che ha negato la legittimazione
passiva del convenuto. La legittimazione passiva, ossia la posizione della
parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi
confronti, non costituisce un presupposto processuale, ma è invece un elemento
del diritto sostanziale, sul quale il giudice statuisce con un giudizio di
merito sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (II CCA 20 aprile
2004 in re I./J.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 ad art. 181). In tema di azioni
contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato
contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia
parte del contratto in base al quale la controparte procede (II CCA 6 giugno
2000 in re S.A.C.C.A./A). Nel caso di specie si tratta pertanto di stabilire in
quale veste il convenuto abbia agito, ovvero se questi abbia agito in qualità
di rappresentante o quale falsus procurator del proprietario del fondo.
-
La
prova dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza compete alla parte che se
ne prevale (art. 8 CC; Watter, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3.ed.,
n. 34 ad art. 32 CO) ovvero, nel caso concreto, al convenuto. Le premesse della
rappresentanza diretta ai sensi dell’art. 32 CO sono due: una procura del
rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del
rappresentato (Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO). La procura
al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma, anche solo
tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale. Agire in nome del
rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte
riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli
effetti del negozio giuridico in questione. La volontà di fungere da
rappresentante può essere comunicata esplicitamente al terzo, oppure può essere
desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in
buona fede, di modo che l’effetto della rappresentanza si attui. Se questo sia
il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della
controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in
particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della
stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; Zäch, op. cit., n. 45 ad art. 32
CO; Watter, op. cit., n. 16 e 17 ad art. 32 CO).
-
Nel
caso di specie, dalle risultanze istruttorie è emerso che il convenuto ha
dichiarato all'istante di non agire a titolo personale bensì per conto di
__________ , dando disposizioni affinché le fatture venissero emesse
a nome di quest'ultimi (cfr. punto 1 istanza e doc. B e C). A dimostrazione del
fatto che l'istante ha individuato nel convenuto un rappresentante del promotore
e del vi è l'invio dei richiami di pagamento 6 settembre e 15
novembre 1999 a quest'ultimi (doc. E e F) e lo scritto 13 gennaio 2000 (doc. G)
con il quale l'istante ha chiesto al convenuto di intervenire presso i suo
clienti per sollecitare il versamento dei due importi l'uno di fr. 4'570.90 e
l'altro di fr. 60.20 (doc. G). Di nessun sostegno alla tesi dell'istante è
il contenuto dello scritto 31 gennaio 2002 (doc. N) del legale del proprietario
del fondo, sia perché lo stesso non esclude il conferimento al convenuto della
facoltà di rappresentanza, sia per il fatto che il proprietario era
evidentemente interessato, dovendo rispondere a una richiesta di pagamento
dell'istante. L'irrilevanza ai fini del giudizio di questa prova documentale
permette di escludere la pretesa violazione del diritto di essere sentito della
ricorrente, ovvero di considerare del tutto infondato il rimprovero mosso al
primo giudice di aver ignorato questa prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
327, m. 10). Considerato l'ampio margine di apprezzamento delle prove di cui
gode il primo giudice sulla base dell'art. 90 CPC, questa Camera non ritiene
arbitraria la conclusione cui egli è giunto e secondo la quale il convenuto
avrebbe agito in qualità di rappresentante del proprietario del fondo e del
promotore (e per questi dei suoi eredi), ai quali l'istante deve semmai
inoltrare la sua richiesta di pagamento.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei
titoli di cassazione invocati, deve essere respinto.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non
si assegnano ripetibili al convenuto che ha rinunciato a formulare osservazioni
al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 25 agosto 2003 dello RICO1 è respinto.
-
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 230.-
b) spese fr.
50.-
fr.
280.-
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione:
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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