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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.66
Data decisione, Autorità:
14.07.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.66
Lugano
14 luglio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26
giugno 2003 presentato da
contro
la sentenza 12 giugno 2003 del Giudice di pace del
circolo di Capriasca nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 12 febbraio 2003 da
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dall'escusso al PE no. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta
dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 12 febbraio 2003
__________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
dall'ex marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di
fr. 1'634.35 oltre accessori, rivendicati a titolo di mancata indicizzazione
del contributo alimentare dallo stesso dovuto alla figlia __________ per il
periodo dal 2000 al 31 ottobre 2002, agli alimenti arretrati per il mese di
settembre 2002, e alla sua partecipazione alle spese di cura dentaria della
figlia, pretesa alla quale il convenuto si è opposto sostenendo di aver
regolarmente fatto fronte agli impegni assunti;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza agli atti
di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto
l'istanza;
che
con atto ricorsuale 26 giugno 2003 __________ insorge contro il predetto
giudizio;
che
giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10
giorni e non di 20 come afferma il ricorrente;
che
il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione
della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che
nel caso concreto il ricorrente medesimo ammette di aver ricevuto la decisione
querelata il 13 giugno 2003, ragione per la quale al momento dell’invio del
ricorso (27 giugno 2003 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni
era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;
che
alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla
procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1
CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 26 giugno 2003 __________ è
irricevibile in quanto tardivo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Capriasca.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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