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Numero d'incarto:
16.2003.65
Data decisione, Autorità:
11.06.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.65
Lugano
11 giugno
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4
giugno 2003 presentato da
_RICO1
contro
la sentenza 15 maggio 2003 del Giudice di pace del
circolo di Agno, nella causa civile inappellabile (inc. n. 1/2003) promossa con
istanza 2 dicembre 2002 da
_CON1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 675.35 oltre accessori a titolo
di mercede derivante da contratto di appalto, e il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di
Lugano, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 2 dicembre 2002 la ditta _CON1 ha convenuto in giudizio la società _RICO1
per ottenere il pagamento di fr. 675.35 oltre accessori rivendicati a saldo
della fattura emessa il 31 luglio 2002 per i lavori di posa linee elettriche
eseguiti per conto di quest'ultima;
che
all'udienza del 19 febbraio 2003 indetta per la discussione la convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria contestando il tempo fatturato dall'istante per
l'installazione di un cavo con presa;
che in
quella stessa sede le parti hanno concordato di incaricare un perito, il cui nominativo
sarebbe stato proposto dalla convenuta previa accettazione del medesimo da
parte dell'istante;
che con
scritto 24 febbraio 2003 il Giudice di pace ha formulato una proposta transattiva
alla convenuta con la quale l'istante si dichiarava tacitata con il pagamento
di fr. 500.- e le ha assegnato un termine fino al 12 marzo 2003 per
determinarsi al riguardo;
che con
sentenza 15 maggio 2003 il Giudice di pace, preso atto della mancata presa di
posizione della convenuta sulla proposta transattiva e della mancata scelta di
un perito, ha accolto l'istanza non ritenendo provate le contestazioni della
convenuta;
che con
il presente tempestivo gravame _RICO1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento;
che con
scritto 31 luglio 2003, dal quale deve essere estromessa la documentazione
prodotta per la prima volta in questa sede poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni,
l’istante ha postulato la reiezione del ricorso;
che
secondo l'art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le
sentenze frutto di una manifesta violazione di norme di diritto formale (lett.
g), così come quelle frutto di una violazione del diritto di essere sentito
delle parti (lett. e);
che nel
caso di specie la sentenza impugnata concretizza entrambi questi titoli di
cassazione;
che di
fronte alla proposta di allestimento di una perizia giudiziaria avanzata dalla
convenuta all'udienza del 19 febbraio 2003, il Giudice di pace avrebbe innanzi
tutto dovuto decidere con ordinanza se ammettere o no tale prova (art. 182 CPC,
per il rinvio di cui all'art. 296 cpv. 3 CPC);
che in
caso affermativo, egli avrebbe dovuto assegnare alla convenuta un termine entro
il quale proporre i quesiti peritali (art. 247 cpv. 3 CPC), intimandoli poi
all'istante per eventuali controquesiti;
che
contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie, la designazione del perito
compete al giudice e non alle parti (art. 248 cpv. 1 CPC), al quale compete
pure di assegnare al perito un termine entro il quale presentare il suo referto
(art. 250 CPC);
che in
concreto, non solo il Giudice di pace non ha ossequiato queste norme di procedura
(art. 327 lett. g CPC), ma neppure ha dato alle parti la facoltà di esprimersi
su un'eventuale rinuncia alla prova, così da poter ritenere chiusa
l'istruttoria (art. 327 lett. e CPC);
che il
fatto di aver emanato la sentenza senza aver compiuto quegli atti istruttori necessari
all'evasione della domanda di assunzione della perizia giudiziaria e senza aver
neppure convocato le parti per il dibattimento finale, deve essere sanzionato
con la nullità della sentenza e il rinvio degli atti al primo giudice affinché
si esprima sulla prova offerta dalla convenuta (accogliendola o respingendola),
e convochi le parti al dibattimento finale (art. 297 CPC);
che
la violazione del diritto di essere sentito della parte deve essere rilevata
d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC) e comporta la nullità della sentenza (art. 142
lett. b CPC), con il rinvio degli atti per nuovo giudizio (art. 332 cpv. 2
CPC);
che
a dipendenza della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse e
spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili alla ricorrente
ritenuto che l'esito del gravame è del tutto indipendente dalle argomentazioni
dalla stessa addotte.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
- Il
ricorso per cassazione 4 giugno 2003 di _RICO1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 15 maggio 2003 è annullata e gli atti sono rinviati al
Giudice di pace del circolo di Agno affinché proceda ai sensi dei considerandi.
-
Non
si riscuotono tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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