AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.58
Data decisione, Autorità:
18.06.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.58
Lugano
18 giugno
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2
giugno 2003 presentato da
RICO1
patr. dallo
_PAT1
contro
la sentenza 8 maggio 2003 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord, nella causa civile inappellabile (inc. n.
IU.2002.00027) promossa con istanza 5 giugno 2002 nei confronti di
_CON1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'500.- a titolo di risarcimento
danni, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Il 28 novembre 2001 __________RICO1 ha acquistato da
___________CON1, titolare dell'omonimo garage a __________, un veicolo
d'occasione SAAB 900 2.OT del 1997 con 141'000 km di percorrenza al prezzo concordato
di fr. 11'000.-. Il veicolo è stato venduto collaudato ma esente da garanzia
(doc. B). In seguito a problemi emersi nell'utilizzo del veicolo (difficoltà di
inserimento della seconda marcia) e tempestivamente segnalati al venditore
(cfr. doc. E), __________ RICO1 ha riportato l’automobile in garage per le
verifiche del caso, dalle quali è emersa la necessità di procedere alla
sostituzione del cambio con un costo preventivato di fr. 4'600.- di cui fr.
4'000.- sarebbero stati a carico del compratore. Questi non ha accettato la
proposta, optando invece per la rivendita del veicolo nello stato in cui si
trovava, ossia munito di un cambio inutilizzabile, dalla quale ha recuperato
fr. 5'500.- (doc. G). Con istanza 5 giugno 2002 RICO1 ha convenuto __________
davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, rivendicando di fr.
5'500.- pari alla differenza con il prezzo d’acquisto. Egli rimprovera al
venditore la violazione dell'obbligo di informazione che gli imponeva di
avvisare l'acquirente sui problemi al cambio riscontrati già prima che il
veicolo gli fosse venduto. Il convenuto si è opposto all'istanza, contestando
ogni sua responsabilità per i difetti lamentati dall'istante e per i quali le
parti, su proposta dell'istante medesimo, hanno comunque escluso qualsiasi
garanzia.
-
Con
il querelato giudizio il Pretore ha innanzi tutto estromesso dall'incarto le
conclusioni scritte 11 marzo 2003 dell'istante siccome proposte tardivamente.
Nel merito egli ha respinto la pretesa dell'istante, non avendo questi provato
la violazione da parte del convenuto dell'obbligo di informazione che gli
competeva in virtù del contratto, non potendo in particolare essere rimproverato
a quest'ultimo di aver sottaciuto la presenza di difetti al cambio del veicolo,
avendo il teste __________ confermato il perfetto funzionamento del veicolo al
momento dell’acquisto da parte dell'istante; donde la validità della clausola
di esclusione della garanzia pattuita contrattualmente tra le parti.
-
Con il presente tempestivo gravame __________RICO1 è insorto
contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli
di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente si
duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentito per
l'estromissione dall'incarto delle sue conclusioni scritte 11 marzo 2003,
ritenute dal Pretore a torto tardive, estromissione che configura altresì
un'errata applicazione dell'art. 119a cpv. 3 CPC da parte del primo giudice.
Nel merito egli rimprovera al Pretore di aver arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie e di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, non
riconoscendo nell'agire del convenuto una violazione dell'obbligo di
informazione che in concreto gli imponeva di rendere attento l'acquirente sui
problemi al cambio del veicolo riscontrati già prima della sua vendita.
Contesta da ultimo il riconoscimento di ripetibili al convenuto e il loro
ammontare.
Con
osservazioni 26 giugno 2003 __________ _CON1 ha postulato la reiezione del
ricorso. Lo scritto 4 luglio 2003 del ricorrente, con il quale questi prende
posizione in merito a queste osservazioni di controparte, deve essere
estromesso dall’incarto poiché il CPC non prevede la possibilità di formulare
controsservazioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di
essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di
pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado
di far valere le proprie ragioni. Il ricorrente ravvisa simile violazione nel
fatto per il Pretore di non aver considerato le sue conclusioni 11 marzo 2003,
estromettendole dall'incarto. L'art. 119a cpv. 3 CPC permette alle parti, con
il consenso del giudice, di rinunciare a essere citate per il dibattimento
finale chiedendo unicamente la fissazione del termine per la presentazione
delle conclusioni scritte. Ciò significa che le parti possono spedire le loro
conclusioni scritte senza dover partecipare al dibattimento finale per la
semplice consegna delle stesse al giudice, evitando così perdite di tempo
tanto per il Giudice, quanto per le parti e i loro legali (cfr. Messaggio
n. 4603 pubblicato nella raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sess. ord.
aut. 1996, vol. 3, 2452). Nel caso di specie, non avendo le parti rinunciato
concordemente al dibattimento finale, o quantomeno non risultando nulla in tal
senso dagli atti istruttori, il Pretore le ha citate con ordinanza 4 febbraio
2003 a comparire al dibattimento finale fissato per l'11 marzo 2003 con
facoltà per le stesse di inviare un riassunto scritto (art. 119a CPC)
entro tale data, rinunciando alla comparsa. Contrariamente a quanto preteso
dal ricorrente, dal tenore della citazione doveva essere chiaro alle parti che
l'allegato di conclusioni doveva pervenire alla Pretura prima dell'11 marzo
2003 o al più tardi al momento del dibattimento finale, così da permettere al
convenuto di esprimersi al loro proposito, caso contrario il Pretore avrebbe
proceduto al dibattimento finale, ciò che di fatto è avvenuto alla sola presenza
del convenuto, il quale non si è mai espresso su una sua eventuale rinuncia a
comparire a quest'udienza. L'estromissione delle conclusioni scritte
dell'istante, giunte alla Pretura dopo l'11 marzo 2003 in quanto spedite quel
giorno medesimo, non può pertanto essere censurata, le stesse dovendo essere
considerate tardive, ciò che esclude una lesione del diritto di essere sentito
del ricorrente e un'errata applicazione dell'art. 119a cpv. 3 CPC da parte del
Pretore. Le conclusioni allegate al ricorso devono invece essere estromesse
dall'incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che vieta alle parti di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I
8 consid. 2.1; 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
Nel caso di specie, mentre non è in discussione la presenza di difetti
al cambio del veicolo acquistato dall'istante, controverso è il fatto di sapere
se al convenuto incombesse il dovere di informare l'acquirente sull'avvenuta sostituzione
del sincronizzatore della seconda marcia prima che il veicolo gli fosse
venduto.
Secondo
l'art. 197 CO il venditore risponde nei confronti del compratore delle qualità
promesse e dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono
notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui essa è destinata,
e questo indipendentemente dalla circostanza che tali manchevolezze gli siano o
meno note. Se è dato uno di questi casi, il compratore, premessa la notifica
tempestiva del difetto ai sensi dell'art. 201 CO, può chiedere la risoluzione
della vendita o il risarcimento per il minor valore della cosa (art. 205 CO),
oppure la sostituzione dell'oggetto venduto (art. 206 CO) come pure il
risarcimento del danno (art. 208 CO). Tutte queste norme sono di diritto dispositivo,
così che le parti hanno la facoltà di derogarvi pattuendo, come nel caso di
specie, una clausola di esclusione dell'obbligo di garanzia del venditore, che
non è tuttavia illimitata (Maissen, Sachgewährleistungs-probleme beim Kauf von
Auto-Occasionen, 1999, pag. 110). La responsabilità del venditore sussiste
infatti nel caso in cui egli abbia dolosamente dissimulato i difetti della cosa
(art. 199 CO) o qualora risulti che pattuendo l’esclusione della garanzia egli
abbia agito in urto al principio dell’affidamento (Honsell, Basler Kommentar,
OR I, 3. ed., 2003, n. 4 ad Vorbem. zu art. 197-210, n. 1 ad art. 199). In
altre parole, la clausola di esclusione della garanzia per difetti è nulla se
il venditore ha violato il suo obbligo di informazione, obbligo che di regola
non sussiste nell'ambito di un contratto di compravendita a meno che, secondo
il principio della buona fede, il venditore poteva dedurre dalle circostanze
che la comunicazione di determinate informazioni all'acquirente era necessaria
ai fini della determinazione della sua volontà di perfezionare il contratto di
compravendita (Maissen, op. cit., pag. 117). La dissimulazione dolosa del
difetto, che spetta all'acquirente provare (Gauch/Aepli/ Stöckli, Präjudizienbuch
zum OR, 2002, n. 1 ad art. 199 CO; Honsell, op. cit., n. 7 ad art. 199 CO; DTF
116 II 434), presuppone inoltre la conoscenza del medesimo da parte del venditore
o quantomeno il fatto che questi lo potesse prevedere, ben sapendo che l'acquirente
non avrebbe concluso il contratto di compravendita o non alle stesse condizioni
(Maissen, op. cit., pag. 118).
Nella fattispecie, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la
conclusione pretorile secondo la quale la clausola di esclusione della garanzia
pattuita tra le parti è valida, non potendosi rimproverare al convenuto di aver
dolosamente sottaciuto la presenza di difetti al cambio del veicolo prima della
sua vendita all'istante, non è errata e tantomeno arbitraria. Infatti, dalle risultanze
istruttorie, in particolare dalla deposizione di ____________________(cfr. verbale
25 settembre 2002), è emerso che prima della vendita all'istante il veicolo
presentava effettivamente dei problemi per l'eliminazione dei quali è stato
smontato tutto il cambio e sostituito il sincronizzatore della seconda marcia,
intervento che il convenuto ha eseguito per preparare il veicolo al collaudo,
di fatto superato. In merito all'esito di questa riparazione, che come detto ha
permesso il superamento del collaudo, che è poi l'unica condizione posta
dall'acquirente al perfezionamento del contratto di compravendita (cfr. doc.
B), il predetto teste ha confermato di avere eseguito personalmente la
riparazione: dopo di che ho provato la macchina sulla strada ed ho potuto
costatare che la riparazione era a mio modo di vedere perfettamente riuscita. Di
fronte a queste risultanze, dalle quali si evince che al momento della vendita
il veicolo era perfettamente funzionante (cfr. nello stesso senso il verbale di
interrogatorio formale del convenuto), nessun rimprovero può essere mosso al
convenuto per non aver informato l'istante sui problemi precedentemente
riscontrati al cambio del veicolo, e meglio sulla sostituzione del
sincronizzatore della seconda marcia, anche perché dagli atti non è emerso
nessun indizio che avrebbe potuto e dovuto indurre il convenuto a ritenere che
questi problemi si sarebbero potuti ripetere, come di fatto avvenuto. A questo
proposito spettava semmai all'istante provare la sua allegazione secondo la quale
la sostituzione del sincronizzatore della seconda marcia non era atta a
escludere il ripetersi di problemi al cambio. Irrilevante ai fini del giudizio
è il fatto di sapere a che cosa corrisponda la data del mese di dicembre 2001
indicata sul tagliando relativo all'ultimo servizio effettuato sul veicolo
(doc. D), ovvero se si tratta della data del collaudo (tesi del convenuto) o di
quella di esecuzione dei lavori alla frizione e al sincronizzatore. Pure irrilevante,
in quanto frutto di un evidente errore di trascrizione, è il fatto per il
Pretore di aver riportato in sentenza la data del 12 gennaio 2002 anziché
quella del mese di dicembre 2001 di cui al doc. D. Determinante è invece il
fatto, accertato da ____________________, che prima della vendita del veicolo all'istante
sullo stesso sono state effettuate quelle riparazioni necessarie e atte a
garantirne il buon funzionamento e il superamento del collaudo, avvenuto il
quale il veicolo è rimasto in esposizione per la vendita. Ciò è
sufficiente per ritenere provato che al momento dell'acquisto da parte
dell'istante, il quale ha rinunciato a qualsiasi garanzia per eventuali difetti
(garanzia che il convenuto, senza essere stato sconfessato, sostiene di aver inizialmente
offerto proponendo la vendita del veicolo a fr. 11'500.- con 3 mesi di
garanzia o km. 5mila di percorrenza in garanzia, cfr. verbale 2 luglio
2002), il veicolo era funzionante e quindi privo di difetti. L'assenza di
difetti al momento della vendita permette quindi di escludere la violazione del
contratto da parte del convenuto, in particolare del suo obbligo di informazione,
nonché la dissimulazione dolosa del difetto al cambio. Ne discende che il
ricorso, che non ha evidenziato la pretesa arbitraria valutazione delle risultanze
istruttorie da parte del Pretore e tantomeno l'errata applicazione del diritto
materiale da parte di quest'ultimo, deve essere respinto.
-
Da
ultimo il ricorrente rimprovera al Pretore di aver riconosciuto al convenuto,
non patrocinato da un legale, il diritto alle ripetibili e il loro ammontare. A
questo proposito va rilevato che anche la parte non patrocinata da un legale ha
diritto a un'equa indennità, segnatamente volta a compensare almeno gli
inconvenienti e il dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 150, m. 10; Rep. 1990 pag. 213; DTF 113 Ib 353). Per
quanto attiene all'ammontare delle ripetibili, va rilevato che il convenuto ha
dovuto partecipare a quattro udienze per difendere la sua posizione, ragione
per cui e tenuto in considerazione l’ampio margine di apprezzamento che compete
al giudice in questa materia (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 150, m. 19 e
22), non si può ritenere arbitraria la decisione sull'indennità riconosciuta al
convenuto. Anche su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto.
-
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
- Il
ricorso per cassazione 2 giugno 2003 di __________RICO1
è
respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 270.-
b)
spese fr. 30.-
fr. 300.-
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 200.- a valere quale indennità per questa sede.
- Intimazione a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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