Cassation appeal withdrawn after respondent’s bankruptcy

16.2003.57Outro Tribunal8 de nov. de 2004Withdrawn

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RI 1 appealed a first-instance refusal of provisional debt-enforcement release. During the cassation proceedings, CO 1 went bankrupt and was struck from the commercial register. RI 1 then withdrew the appeal. The Civil Cassation Chamber therefore removed the case from the docket for desistance. In view of the special circumstances, the court exceptionally waived court fees and costs and ordered the return of the CHF 230 advance payment. No party costs were awarded because the respondent had not filed observations and no longer existed.

Sumário Omnilex

Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of a cassation appeal after the respondent’s bankruptcy and deletion from the commercial register results in striking the case from the docket for desistance. In exceptional circumstances, particularly where the appeal becomes devoid of purpose in consequence of the withdrawal, the court may waive the levy of fees and expenses and order restitution of the advance on costs; no party costs are awarded against a non-existent respondent that filed no observations.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2003.57

Data decisione, Autorità: 08.11.2004, CCC

Titolo: rigetto provvisorio - stralcio ricorso per ritiro a seguito del fallimento della controparte

Incarto n. 16.2003.57

Lugano 8 novembre 2004/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 giugno 2003 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 1

contro

la sentenza 20 maggio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2002.01799) promossa con istanza 4 ottobre 2002 nei confronti di

CO 1 patr. dall'avv. __________ i, Lugano

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 4 ottobre 2002 RI 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 4'682.90 oltre accessori rivendicati a saldo delle fatture emesse il 16 maggio 2001 e 16 maggio 2002 per prestazioni di natura contabile effettuate per conto della convenuta, e meglio come al riconoscimento di debito sottoscritto il 16 maggio 2002 dall'amministratore unico di quest'ultima;

che con sentenza 20 maggio 2003 il Pretore ha respinto l'istanza non essendovi identità tra il titolo di credito indicato nel PE (fatture 16 maggio 2002) e quello figurante nell'istanza e negli atti (riconoscimento di debito 16 maggio 2002);

che con il presente tempestivo gravameCO 1RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

che con scritto 22 luglio 2003 la controparte ha comunicato la propria rinuncia a formulare osservazioni al ricorso informando nel contempo questa Camera di aver chiesto l'autofallimento;

che a dipendenza di questa comunicazione la ricorrente ha chiesto la sospensione della procedura ricorsuale;

che a seguito dell'avvenuta pronuncia del fallimento della convenuta e della conseguente sua radiazione dal Registro di commercio la ricorrente, con scritto 4 novembre 2004, ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso;

che in tali circostanze la procedura ricorsuale deve essere stralciata dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC);

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, con conseguente restituzione alla ricorrente dell'anticipo di fr. 230.- a suo tempo versato, mentre alla controparte, non più esistente, non vengono assegnate ripetibili, non avendo peraltro presentato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 2 giugno 2003 di RI 1 è stralciato dai ruoli.

  2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Questão jurídica principal

Whether the cassation appeal should be removed from the docket after withdrawal following the respondent’s bankruptcy.

Decisão extraída

The appeal was struck from the docket because the appellant withdrew it; the proceedings therefore ended by desistance.

Fundamentação extraída

Once the appellant communicated withdrawal, there was no longer a pending appeal to decide. The respondent had also ceased to exist after bankruptcy and commercial register deletion.

Questão jurídica principal

Whether court fees and costs should be charged despite the withdrawal.

Decisão extraída

No court fees or costs were charged, exceptionally, and the advance payment of CHF 230 was returned to the appellant.

Fundamentação extraída

Given the particular circumstances of the case and the withdrawal after the respondent’s bankruptcy, the court departed from the usual cost allocation.

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