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Numero d'incarto:
16.2003.44
Data decisione, Autorità:
02.02.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.44
Lugano
2 febbraio
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2
maggio 2003 presentato da
RI0
contro
la sentenza 22 aprile 2003 del Giudice di pace del
circolo del Ticino, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n.
26/2003) promossa con istanza 21 marzo 2003 nei confronti di
CO0
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. ______ dell'UEF di Bellinzona, domanda
respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 21 marzo 2003 RI0, ditta specializzata nel commercio di carne e salumi
all'ingrosso, ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da CO0 al PE n.
__________ dell'UEF di __________ notificatole per l'incasso di fr. 434.65
oltre accessori, rivendicati a saldo della fattura emessa il 31 maggio 2002 per
la fornitura di prodotti alimentari;
che come
riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il bollettino di consegna n.
222619 sottoscritto il 24 aprile 2002;
che
all'udienza del 14 aprile 2003 la convenuta ha contestato la presenza di un
valido riconoscimento di debito nel bollettino di consegna prodotto
dall'istante, poiché la firma in calce al medesimo non apparterebbe a un suo
dipendente o famigliare;
che con
sentenza 22 aprile 2003 il giudice di pace ha respinto l'istanza, non potendosi
attribuire al bollettino di consegna prodotto dall'istante la qualifica di
valido riconoscimento di debito, viste le contestazioni sollevate dalla
convenuta in merito alla sua estraneità alla sottoscrizione del medesimo;
che con
il presente tempestivo gravame RI0 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC; la ricorrente rimprovera al giudice di pace di aver
arbitrariamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il
diritto sostanziale, non riconoscendo nella documentazione agli atti la
presenza di un valido riconoscimento di debito, nonostante la convenuta non
abbia reso verosimile la sua contestazione sulla mancata sottoscrizione del
bollettino di consegna n. 22619;
che
al ricorso la convenuta non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
secondo l’art. 82 LEF il creditore può ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dove per riconoscimento
di debito si intende la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non
equivoca e non soggetta a interpretazione del convenuto di riconoscersi
debitore nei confronti dell’istante per l’importo rivendicato (Staehelin, Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 15 ad art. 82; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6, n. 2);
che nella
procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni
stadio di causa se la documentazione prodotta adempie a questi requisiti (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 20; Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84);
che nel
caso di specie, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, dalla
documentazione dalla stessa prodotta non risulta un valido riconoscimento di
debito per l’importo posto in esecuzione;
che
simile riconoscimento non può in particolare essere dedotto dal bollettino di
consegna 24 aprile 2002 n. 22619, non potendosi attribuire la firma in calce al
medesimo alla convenuta, ovvero a un suo organo o rappresentante, ipotesi
quest'ultima che avrebbe in ogni caso reso necessaria la prova mediante
documenti dell'esistenza del rapporto di rappresentanza (Staehelin, op. cit.,
n. 57 ad art. 82; Panchaud/Caprez, op. cit., § 5; DTF 112 III 88), del quale
non si ha in concreto nessun riscontro;
che poiché
la firma del riconoscimento di debito è elemento essenziale per la qualifica
del medesimo (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 167), contrariamente a
quanto preteso dalla ricorrente la verifica di questo requisito compete innanzi
tutto al giudice del rigetto (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84) e non
invece alla convenuta, alla quale bastava eccepire la sua estraneità alla
sottoscrizione del bollettino di consegna senza che le incombesse nessuna prova
in tal senso, anche perché, come si evince dall'estratto del Registro di
commercio, l'unico che poteva vincolare a titolo individuale la società era il
presidente __________, il cui nominativo non può certo essere attribuito alla
firma in calce al bollettino di consegna 24 aprile 2002, peraltro illeggibile;
che
alla luce di queste considerazioni il ricorso, che non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione, in particolare non quello dell'errata applicazione
dell'art. 82 LEF da parte del giudice di pace, deve essere respinto;
che
le spese seguono la soccombenza della ricorrente, mentre alla controparte non
viene assegnata nessuna indennità per questa sede, non avendo formulato
osservazioni al ricorso.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 2 maggio 2003 di RI0 è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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