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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.41
Data decisione, Autorità:
29.04.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.41
Lugano
29 aprile
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 14 aprile 2003
presentato da
contro
la sentenza 2
aprile 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile
inappellabile promossa con istanza 30 settembre 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr.
5'601.75 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Hägglingen, domande
accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 30 settembre 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 5'601.75 oltre accessori, a saldo dello
scoperto per l’utilizzo della carta aziendale __________ di cui era titolare,
pretesa che il convenuto, assente all’udienza di discussione, non ha
contestato;
che
con sentenza 2 aprile 2003 il pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il
credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, ha
accolto l’istanza;
che con scritto 14 aprile 2003 __________ ha espresso la propria intenzione di
impugnare il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto, la dichiarazione di ricorso 14 aprile 2003 del ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattata come ricorso
per cassazione, in particolare mancando di ogni presupposto sostanziale;
che pertanto il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca
e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva
manifestamente irricevibile;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo
alla controparte per osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
L’atto
ricorsuale 14 aprile 2003 di __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a:
__________;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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