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Numero d'incarto:
16.2003.31
Data decisione, Autorità:
07.04.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.31
Lugano
7 aprile 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14
marzo 2003 presentato nella forma dell'appello da
Contro
la sentenza 7 marzo 2003 del Giudice di pace del
circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 14 febbraio 2003 da
rappr.
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. 437265 dell'UEF di Bellinzona,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 14 febbraio 2003 il Comune di __________ ha
convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il rigetto in via
definitiva dell'opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato,
notificatogli per il recupero di fr. 1'980.35 corrispondenti all'imposta
comunale 1996 oltre agli interessi di ritardo e alla tassa di diffida;
che
quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto la decisione di riparto
intercomunale dell'imposta (decisione su reclamo) 14 aprile 1998 (doc. C) e il
calcolo dell'imposta comunale 1996 con relativi interessi di mora e tassa di
diffida del 10 febbraio 2003 (doc. D), regolarmente passati in giudicato;
che
all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;
che con
il querelato giudizio il primo giudice, accertato che la documentazione
allegata all’istanza di rigetto dell’opposizione costituisce valido titolo
esecutivo al quale l’escusso non ha interposto alcuna eccezione, ha accolto
l’istanza;
che con
il presente tempestivo gravame, __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento poiché, a suo dire, la richiesta di pagamento è
tardiva;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);
che
a fronte di un valido titolo esecutivo, qual'è la documentazione prodotta
dall'istante per il pagamento dell'imposta comunale 1996 oltre agli interessi
di mora e alla tassa di diffida (di complessivi fr. 1'980.35) sulla base degli
art. 28 LALEF e 244 cpv. 3 per il rinvio di cui all'art. 275 LT, il giudice
deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione a meno che l'escusso
non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che è
stato prorogato il termine di pagamento o che il credito è prescritto (art. 81
cpv. 1 LEF);
che
nel caso di specie l'escusso, assente dal contraddittorio, non ha sollevato
nessuna di queste eccezioni, tantomeno quella di prescrizione del credito
fiscale;
che
l'escusso non può supplire alla propria assenza dal contraddittorio con l'invio
alla Giudicatura di pace dello scritto 24 febbraio 2003, poiché è solo
all'udienza che le parti possono e devono esporre le loro argomentazioni e
contestazioni (art. 20 cpv. 2 LALEF);
che
tantomeno egli può sollevare l'eccezione di prescrizione in questa sede
ricorsuale, ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la
facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni mai
sollevate in precedenza;
che
a proposito dell'eccezione di prescrizione (comunque infondata nel caso di
specie, la decisione di tassazione datando del 14 aprile 1998), va rilevato che
la stessa non può essere esaminata d’ufficio dal giudice ma deve essere
sollevata dalla parte che se ne prevale (Rep 1993 140; Staehelin,
op.cit., n. 22 ad art. 81 LEF), ciò che si spiega per il fatto che, trattandosi
di prescrizione relativa quindi soggetta a interruzione e sospensione (art. 194
cpv. 2 LT), il giudice non può escludere un eventuale atto interruttivo da
parte dell’ente pubblico;
che
diverso potrebbe essere il caso per la prescrizione assoluta (art. 194 cpv. 3
LT), ritenuto che in quell’ipotesi meglio si giustificherebbe una verifica
d’ufficio (Blumenstein/ Locher, System des Steuerrecht, 1995, pag. 284;
Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, 1985, pag. 300 e
321; DTF 101 Ib 350);
che
ad ogni buon conto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,
deve essere respinto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
dichiara: 1. Il ricorso per cassazione 14 marzo
2003 di __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
__________;
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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