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Numero d'incarto:
16.2003.3
Data decisione, Autorità:
10.02.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.3
Lugano
10 febbraio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14
gennaio 2003 presentato da
Contro
la sentenza 18
dicembre 2002 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile
inappellabile promossa con istanza 3 settembre 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 377.90 oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 3 settembre 2002 la
ditta __________ di cui __________ è titolare, ha convenuto in giudizio il dr.
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 377.90 oltre accessori a
saldo della fattura emessa il 21 luglio 2002 per la fornitura di un tappeto in
moquette;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione da lui
prodotta, ha accolto la domanda, rimasta incontestata dal convenuto che non ha
presenziato alla discussione;
che
con scritto 14 gennaio 2003 il dr. __________ insorge contro il predetto giudizio
lamentando di non aver potuto partecipare alla discussione essendo stato impossibilitato
a ritirare la citazione per gravi motivi di salute, a comprova dei quali
produce documentazione medica;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le
proprie ragioni;
che nella
misura in cui il ricorrente non contesta la corretta notificazione degli atti
giudiziari prevista dall'art. 124 cpv. 1 CPC, questa deve ritenersi validamente
avvenuta anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la consegna dell'atto
in conformità (art. 124 cpv. 5 CPC);
che, con riferimento
a tale circostanza, se il destinatario della notificazione di un atto
giudiziario abbandona - ancorché temporaneamente e per motivi di salute - la
sua residenza abituale (ciò che peraltro il ricorrente neppure pretende), egli
è tenuto ad adottare tutte le misure atte a salvaguardare i suoi diritti, sia designando
un rappresentante, sia in altro modo che permetta la ricezione di atti
importanti per la sua persona (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 120, m.
9);
che il
solo fatto della malattia non è rende inefficace la notifica di un atto, sicché
la documentazione medica prodotta dal ricorrente perde ogni rilevanza;
che,
comunque sia e a titolo del tutto abbondanziale, nessuno degli attestati
prodotti accerta l'incapacità del convenuto, a dipendenza delle infermità
descritte, di ricevere la corrispondenza a lui indirizzata fra il 23 settembre
(data dell'invio) e il 9 ottobre 2002 (data dell'udienza);
che
di conseguenza il ricorrente non può dolersi della violazione del suo diritto
di essere sentito e tantomeno pretendere di essere riconvocato a un'ulteriore
udienza;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni
qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 14 gennaio 2003 del dr.
__________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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