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Numero d'incarto:
16.2003.10
Data decisione, Autorità:
04.04.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.10
Lugano
4 aprile 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21
gennaio 2003 presentato da
Contro
la sentenza 10
gennaio 2003 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura
sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 2 dicembre
2002 da
rappr. dal __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta dalla
convenuta
al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 2 dicembre 2002 il __________ ha chiesto il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra
menzionato notificatole per l'incasso di fr. 165.- corrispondenti alla multa e
alle spese inflitte a quest'ultima con decisione 6 marzo 2002 del Presidente
della Commissione di polizia della Città di __________, sulla base di un
rapporto di contravvenzione 4 febbraio 2002 per disturbo della quiete pubblica;
che
all’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istan–za sostenendo
di non aver potuto impugnare il decreto di multa sul quale l’istante basa la
sua pretesa non avendolo mai ricevuto;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, considerata valido titolo esecutivo
la documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la domanda;
che
con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento: ribadisce di non aver potuto impugnare la
decisione di multa poiché la stessa non le è mai stata notificata a __________
dove era allora domiciliata;
che con
scritto 14 febbraio 2003 la controparte ha prodotto la documentazione a suo
tempo trasmessa all'UEF di Bellinzona;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che,
ancorché emessa in altro Cantone, la decisione in base alla quale l'istante
procede è esecutiva in tutta la Svizzera, applicandosi l'art. 380 LEF;
che
in ogni caso l’esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può
essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti:
regolarità ed autenticità del titolo, regolarità della sua intimazione e sua forza
di cosa giudicata;
che
la forza di cosa giudicata di una decisione, ovvero il suo carattere definitivo
per mancata impugnativa da parte del destinatario, presuppone evidentemente che
questa gli sia stata regolarmente notificata (Staehelin, op. cit., n.
124 ad art. 80);
che
all'eccezione sollevata dall'escussa riguardo alla regolare notifica del
decreto di multa (che comunque, contrariamente a quanto preteso dalla
ricorrente, non deve necessariamente essere effettuata al domicilio
dell'interessato bastando la notifica al suo luogo di dimora: art. 24 e 27 Loi
sur les sentences municipales), la procedente non ha preso posizione poiché
assente dal contraddittorio;
che
contravvenendo all'onere della prova che le competeva (Cocchi/
Trezzini, CPC–TI, art. 120, m. 3), l'autorità procedente ha omesso di
dimostrare la corretta notifica alla ricorrente della decisione di multa 6
marzo 2002, peraltro inviata a un indirizzo di __________ dove, da verifiche
effettuate da questa Camera presso l'Ufficio controllo abitanti di __________,
la ricorrente non risiede più dal 1998;
che
già solo per questo fatto, ovvero in assenza della prova del suo carattere
definitivo, la risoluzione di multa 6 marzo 2002 non può costituire valido
titolo esecutivo e non può quindi legittimare il rigetto definitivo
dell'opposizione;
che
il ricorso, che ha evidenziato l'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte
del primo giudice, deve così essere accolto e l’istanza decisa da questa Camera
in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 21 gennaio 2003 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10 gennaio 2003 del Giudice di pace del circolo del
Giubiasco è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 50.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo
carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta un’indennità di fr. 30.–.
II. Spese
e tassa di giustizia, per complessivi fr. 70.–, sono poste a carico del
__________ che rifonderà alla ricorrente un’indennità di fr. 50.– per questa
sede ricorsuale.
III. Intimazione
a:
–
__________.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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