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Numero d'incarto:
16.2003.1
Data decisione, Autorità:
16.07.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.1
Lugano
16 luglio 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Giani e Epiney-Colombo in sostituzione di Cocchi, escluso
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28
gennaio 2003 presentato da
Comunione ereditaria __________, composta di:
Contro
il decreto di stralcio 15 gennaio 2003 del Giudice di
pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 novembre 2002 nei confronti di
con la quale la parte istante ha chiesto il
rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________
dell'UE di Lugano,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
l'istanza 28 novembre 2002 la Comunione ereditaria composta di __________,
__________, __________ e __________ e ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l'incasso di fr. 1'474.35 oltre interessi a saldo di pigioni non pagate;
che a
seguito del pagamento di fr. 1'500.- da parte della convenuta in data 18
dicembre 2002 e dalla stessa comunicato al giudice di pace, la parte istante ha
ritirato l'azione;
che con
decreto 15 gennaio 2003 il giudice di pace ha così proceduto allo stralcio
della causa addebitando alla parte istante il pagamento di una tassa di
giustizia di fr. 100.-;
che con
atto ricorsuale 28 gennaio 2003 gli istanti insorgono contro il dispositivo
sugli oneri processuali contestando l’addebito di una tassa di giustizia,
nonostante non sia stata esperita nessuna istruttoria;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che la
presa di posizione 4 marzo 2003 dei ricorrenti alla comunicazione 21 febbraio
del giudice di pace a questa Camera dev'essere estromessa dall'incarto, non
prevedendo la procedura ricorsuale la produzione di simili allegati;
che, per
quanto concerne la tassa di giustizia, se l'istanza è ritirata prima
dell'udienza, come è stato il caso in concreto, il giudice di pace preleva una
sportula di fr. 10.- (art. 14 cpv. 1 n. 1d della Legge sulla tariffa
giudiziaria in vigore dal 1° gennaio 1998);
che
pertanto la richiesta di pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.- non è
conforme alla tariffa e deve essere censurata, in particolare poiché la norma
indicata non lascia al giudice potere di valutazione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 51 ad art. 148), con il successivo annullamento della relativa
pronuncia;
che
l'art. 148 cpv. 1 CPC pone la sportula, rispettivamente la tassa di giustizia a
carico della parte soccombente;
che la
questione di sapere quale sia, in concreto, la parte soccombente può rimanere
indeciso, su questo punto non v'è censura da parte dei ricorrenti;
che in
considerazione della particolarità del caso, non si prelevano tasse né spese
per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 gennaio 2003 della Comunione ereditaria
composta di __________, __________, __________ e __________ è accolto.
Di
conseguenza il decreto di stralcio 15 gennaio 2003 del Giudice di pace del
Circolo di Vezia, limitatamente al suo dispositivo n. 2, è annullato e
sostituito dal seguente giudicato:
- La tassa di giustizia di fr. 10.- è posta a carico della parte
istante.
II. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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