AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.85
Data decisione, Autorità:
11.03.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.00085
Lugano
11 marzo 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14
ottobre 2002 presentato da
patr. dall'avv. __________
Contro
la sentenza 2
ottobre 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa civile
inappellabile promossa con istanza 2 settembre 2002 da
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 562.85 oltre accessori nonché il
rigetto
in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________
dell'UE
di
Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 3 settembre 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 562.85 oltre accessori, a saldo della
fattura 5 novembre 2001 per un intervento di riparazione eseguito presso il
convenuto;
che
al ricevimento dell'istanza il giudice di pace, con ordinanza 19 settembre
2002, ha citato le parti alla discussione per il 1° ottobre 2002 alle ore
17.45;
che
con scritto 25 settembre 2002 __________ ha chiesto il rinvio dell'udienza in
quanto impossibilitato a parteciparvi avendo ricevuto per lo stesso giorno e
la stessa ora analoga convocazione dinanzi all'Ufficio di conciliazione in materia
di locazione di __________, domanda di rinvio che il primo giudice ha respinto
il 30 settembre 2002 ritenendo ingiustificati i motivi addotti dal convenuto, l'art.
136 cpv. 1 CPC essendo applicabile solo se la citazione all'udienza di cui
si chiede il rinvio è pervenuta posteriormente alla prima, ciò che a mente
del primo giudice non era il caso in concreto;
che con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto
l'istanza ritenendo il credito di parte istante sufficientemente comprovato
sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, rimasta incontestata dal
convenuto, assente alla discussione;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 21 ottobre 2002, __________ insorge contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: il ricorrente eccepisce innanzi tutto
la nullità della citazione poiché la stessa non gli è stata notificata mediante
invio raccomandato, mentre nel merito si duole della lesione del suo diritto di
essere sentito ritenendo ingiustificato il mancato rinvio dell'udienza da parte
del primo giudice, anche perché, contrariamente a quanto da questi sostenuto,
la citazione all'udienza dinanzi all'Ufficio di conciliazione di __________ gli
era pervenuta prima di quella oggetto della domanda di rinvio;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
per quanto attiene alla contestazione circa le modalità di notifica della
citazione, la stessa non merita di essere approfondita avendo il ricorrente
ricevuto la convocazione all'udienza, ciò che esclude che egli abbia subito un
pregiudizio eventualmente sanzionabile con la nullità della citazione medesima
(Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, N. 427);
che
l’art. 327 lett. e CPC permette l’annullamento di una sentenza se la parte non
è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che
il ricorrente indica una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) nel fatto
per il giudice di pace di non avergli concesso il rinvio dell'udienza,
nonostante egli abbia comprovato l'esistenza di un grave impedimento;
che
tra i motivi gravi atti a giustificare un rinvio d'udienza, l'art. 136 cpv. 1
in fine CPC menziona espressamente quello addotto dal ricorrente nella sua
richiesta di rinvio del 25 settembre 2002, ovvero la comparsa davanti ad altro
tribunale;
che
poiché l'argomentazione del ricorrente secondo la quale egli avrebbe ricevuto
la citazione all'udienza dinanzi al giudice di pace (spedita per lettera
semplice) solo il 24 settembre 2002 mentre quella dell'Ufficio di conciliazione
in materia di locazione (inviata per plico raccomandato) gli sarebbe pervenuta
già il 23 settembre 2002, non può essere disattesa (anche perché la busta della
Giudicatura di pace contenente la citazione non reca timbro postale), la
decisione del primo giudice di non concedere il rinvio dell'udienza,
tempestivamente richiesto, appare contraria ai diritti processuali del
ricorrente;
che
pertanto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. e CPC, deve essere accolto con il conseguente annullamento della
sentenza e il rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda a un nuovo
giudizio dopo riconvocazione delle parti per il contraddittorio;
che
vista la particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente
giudizio né si assegnano ripetibili.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
- Il
ricorso per cassazione 14 ottobre 2002 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2 ottobre 2002 del Giudice di pace del Circolo di Vezia
è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi
dei considerandi.
- Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
Non
si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione
civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster