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Numero d'incarto:
16.2002.74
Data decisione, Autorità:
12.02.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.74
Lugano
12 febbraio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23
agosto 2002 presentato da
__________)
rappr. __________, __________
Contro
la sentenza 13 agosto 2002 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura speciale in materia di contratto
di lavoro, promossa con istanza 23 gennaio 2002 nei confronti di
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 8'143.71 ridotti in sede di
conclusioni a fr. 6'979.-- oltre interessi a titolo di pretese salariali,
domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
-
__________ ha lavorato in qualità di pizzaiolo alle dipendenze
della società __________ presso il Ristorante __________ dal 4 aprile al 14
luglio 2001, data per la quale egli ha notificato la disdetta del rapporto di
lavoro. La disdetta, inoltrata il 7 luglio 2001 e quindi intempestiva secondo
il contratto 20 aprile 2001 (doc. 1, punto 4), è stata accettata dalla datrice
di lavoro solo per il 5 agosto 2001 (doc. E). Sennonché, di fatto, il
lavoratore non si è più presentato sul posto di lavoro già a far tempo dal 14
luglio 2001, adducendo un'incapacità lavorativa per malattia sulla base del
certificato medico allestito lo stesso giorno dal dr. __________ (doc. G).
-
Con
istanza 23 gennaio 2002 __________ ha convenuto in giudizio l’ex datrice di
lavoro al fine di ottenere il pagamento (così come rettificato in sede di
conclusioni) di complessivi fr. 6'979.28 a titolo diverso, segnatamente di ore
straordinarie, di vacanze non godute, di assegni famigliari non percepiti e del
salario per il mese di luglio 2001. La convenuta ha riconosciuto all'istante
quest'ultima posta del credito, così come, in linea di principio, gli assegni
familiari e il compenso per vacanze non godute. Per contro, ha contestato il
pagamento di ore di lavoro straordinario, siccome non effettuate dal lavoratore
che non rispettava neppure l'orario settimanale previsto. A proposito del sesto
giorno lavorativo rivendicato dall’istante (giorno supplementare), la convenuta
rileva che questo gli è sempre stato remunerato. Stante l'abbandono
ingiustificato del posto di lavoro a far tempo dal 14 luglio 2001, nonostante
egli fosse chiaramente abile al lavoro avendo contemporaneamente iniziato
un'attività presso terzi, la convenuta -in base all'art. 337d cpv. 1 CO- ha
opposto in compensazione alle pretese del lavoratore un proprio credito, pari a
1/4 dello stipendio mensile. A questa domanda l'istante si è opposto, ritenendo
giustificata da motivi medici la cessazione della sua attività a decorrere dal
14 luglio 2001.
-
Con il querelato giudizio il pretore, accertato il credito
dell'istante così come postulato a titolo di salario per il mese di luglio, di
assegni familiari e di compenso per vacanze non godute, ha respinto la pretesa
riferita alle ore straordinarie. Dal totale riconosciuto e, accogliendo la tesi
della convenuta, ha poi detratto fr. 802.50. L'istanza è così stata accolta
limitatamente a fr. 2'340.50 oltre interessi del 5% dal 14 giugno 2001.
4.Con il presente tempestivo gravame
l'istante insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla
base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Rimprovera al
primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed
erroneamente applicato il diritto sostanziale. Egli contesta anzitutto il fatto
che il primo giudice abbia accordato alla convenuta la riduzione di un quarto
del salario, ritenendo che vi sia stato da parte sua abbandono ingiustificato
del posto di lavoro dopo il 14 luglio 2001. Ritiene comunque errato il
conteggio effettuato dal pretore che ha calcolato l'indennità di cui all'art.
337d CO sulla base del salario mensile lordo senza dedurre la quota parte
relativa alle vacanze e pari al 10,65%. In secondo luogo, il ricorrente
rimprovera al primo giudice di aver posto a suo carico, contrariamente a quanto
prevede l'art. 21 CCNL, l’onere della prova del lavoro straordinario svolto. Lo
stesso dicasi per il sesto giorno lavorativo effettuato dal ricorrente e che la
convenuta non ha provato di aver remunerato.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
In
merito al credito della convenuta ammesso sulla base dell’art. 337d CO, il
ricorrente non critica la portata probatoria degli elementi di fatto che hanno
indotto il giudice a concludere che il 14 luglio 2001 egli fosse in realtà
abile al lavoro e che quindi non avesse validi motivi per astenersi dal
prestare la sua attività lavorativa fino al temine del 5 agosto successivo.
Sottilizza invece sulla considerazione di essere stato inidoneo al lavoro solo
presso la convenuta, non invece presso terzi. L'argomento è inconsistente:
anzitutto si tratta di un'inammissibile nuova allegazione (art. 321 CPC) che
peraltro non è nemmeno conforme al certificato medico prodotto dall'istante
stesso (doc. G); inoltre non configura nessun motivo di cassazione poiché non
stabilisce nessun nesso con una concreta applicazione dell'art. 327 CPC.
D'altra
parte, il primo giudice non ha nemmeno applicato in modo manifestamente errato
l'art. 337d cpv. 1 CO quanto al calcolo dell'indennità. Dovendo procedere in
tal senso, il pretore si è basato sul salario mensile lordo pattuito
contrattualmente, ossia fr. 3'210.- (doc. 1). Contrariamente a quanto preteso
dal ricorrente, tale base di calcolo non è errata: infatti, mentre il testo di
legge parla genericamente di salario, dottrina e giurisprudenza maggioritarie
si riferiscono al salario mensile lordo (Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 1996, art. 337d CO, N. 2; Egli, in Kren
Kostkiewicz/ Bertschinger/ Breitschmid/ Schwander, Handkommentar -
Schweizerisches Obligationenrecht, 2002, art. 337d CO, N. 3). Comunque, anche a
fronte di pareri discordanti sulla questione (cfr. Rehbinder, in Comm.
di Berna, art. 337d CO, N. 3.) non sarebbe possibile considerare arbitraria la
decisione del giudice.
-
Contestato
dal ricorrente è inoltre il mancato riconoscimento da parte del pretore di
217,5 ore di lavoro straordinario. A prescindere dalle regole sul controllo
delle ore svolte di cui all'art. 21 n. 2 del CCNL 98 dell'industria alberghiera
e della ristorazione, l'istante ha versato agli atti tabelle pacificamente
allestite dalla convenuta con i turni di lavoro dei diversi dipendenti. Quegli
orari erano però solo indicativi (teste __________), tanto che lo stesso
istante, in sede di interrogatorio formale ha affermato, in parziale contrasto
con le indicazioni scritte (doc. D), che avrebbe dovuto lavorare ogni giorno
dalle 11.00 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 23.00. Orbene, a fronte di nessun
controllo tabulare del lavoro svolto, non è possibile rimproverare al giudice
di aver fatto capo alle prove testimoniali le quali, quasi univocamente,
accertano che l'istante non si atteneva agli orari pattuiti arrivando più
tardi, ma soprattutto lasciando il lavoro regolarmente in anticipo. Così il
__________, secondo il quale l'istante molto spesso smetteva 20 minuti o
mezzora prima tanto il pomeriggio quanto la sera…anche la mattina
arrivava sovente in ritardo; la __________ secondo cui l'istante non
rispettava un orario fisso ma andava via quando voleva, in genere alle 14.30,
rispettivamente alle 22.30 la sera, questo quasi sempre; il teste __________
che afferma: l'istante se ne andava regolarmente fra le 22.30 e 22.45; e
il __________ che ha confermato che l'istante se ne andava via regolarmente
mezz'ora prima, questo il pomeriggio e la sera. L’istante medesimo non ha
peraltro negato tale circostanza, ammettendo di aver lasciato il posto di
lavoro prima dell’orario stabilito, ancorché limitandosi a sostenere di averlo
fatto con il consenso del superiore (IF ad 4 e 5). Conseguendone la
sostenibilità delle conclusioni del pretore nel senso che il lavoratore, in
realtà, finisse per prestare le canoniche 8 ore e 40 minuti (sentenza,
pag. 3).
-
Per
gli stessi motivi, ovvero perché confortata dalle tavole processuali, non può
essere censurata la conclusione del primo giudice secondo la quale l'istante è
stato remunerato anche per il giorno lavorativo supplementare effettuato. Lo si
deduce in particolare dal __________ che ha affermato: sono sicuro che il
giorno in più è stato pagato anche al __________ in quanto ricordo che contava
i soldi dello stipendio in mia presenza e chiedeva anche a me se ero stato
pagato; ma anche da altre prove in tal senso, ossia che il sesto giorno
veniva retribuito regolarmente: o alla fine della settimana, o alla fine del
mese: __________. D’altro canto, come giustamente rilevato dal primo giudice,
anche l’affermazione di quest’ultimo in sede di interrogatorio formale secondo
cui percepiva un salario netto di fr. 3’300.- (cfr. IF, ad 6), ovvero più del
salario lordo concordato (fr. 3'210.-), non fa che confortare la conclusione
pretorile. Non può invece condurre all'arbitrio l'affermazione del ricorrente
secondo cui la sua risposta in sede di interrogatorio formale sarebbe frutto
di un'incomprensione, dal momento che egli intendeva l'esatto contrario
di quanto affermato (ricorso, in fine): circostanza che evidentemente non
può essere ascritta al Pretore.
-
Alla
luce di quanto esposto, il ricorso con il quale il ricorrente non ha rilevato
nessun motivo di cassazione dev'essere respinto. Alla parte convenuta non vengono
assegnate ripetibili, non avendo formulato osservazioni al ricorso.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 23 agosto 2002 __________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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