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Numero d'incarto:
16.2002.69
Data decisione, Autorità:
20.08.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00069
Lugano
20 agosto
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 28 maggio 2002 presentato da
contro
la sentenza 10 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa
con istanza 3 aprile 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'625.30 oltre
accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________dell'UE
di
Lugano, domande accolte dal primo giudice,
richiamato il decreto 7 agosto 2002 della Camera esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello con cui il ricorso è stato trasmesso per
competenza a questa Camera;
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 3 aprile 2002 la società in nome collettivo __________ ha convenuto in
giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'499.50, oltre accessori,
a saldo della fattura 19 luglio 2001 emessa per forniture di zucchero, pretesa
alla quale il convenuto ha opposto in compensazione un proprio credito a titolo
di provvigioni, derivante da contratto di mandato;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore ha integralmente accolto
l'istanza non avendo il convenuto comprovato il credito opposto in
compensazione;
che
con allegato 28 maggio 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo di
cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
in concreto il contenuto dello scritto 28 maggio 2002 del ricorrente non supera
la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti
l’applicazione del diritto, il ricorrente si limita a contestare sommariamente
le conclusioni del primo giudice e a richiamare (formalmente) alcune norme di
legge sul contratto d'agenzia, senza indicarne il motivo;
che
è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione
del giudizio impugnato;
che
tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 28 maggio 2002 di __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
del ricorrente, il quale rifonderà a __________ la somma di fr. 50.- a valere
quale indennità per questa sede.
-
Intimazione
a:
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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