Cassation appeal declared null for insufficient reasoning

16.2002.69Outro Tribunal20 de ago. de 2002Inadmissible

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The Ticino Civil Cassation Chamber examined an appeal against a Lugano district court decision that had granted payment of CHF 2,499.50 and definitive debt enforcement relief to the plaintiff company. The appellant attempted to challenge the judgment but submitted a brief that did not state proper cassation requests or explain the alleged legal or factual errors. The court held that the filing did not meet the formal requirements of Art. 329 CPC and was therefore null. Costs of CHF 50 were imposed on the appellant, together with an equal party indemnity to the respondent.

Sumário Omnilex

Art. 329 CPC; admissibility of a cassation appeal and sanction of nullity for defective reasoning. A cassation appeal must contain the specific relief sought and set forth, at least in outline, the factual and legal grounds on which it rests, including the cassation ground invoked. A mere summary criticism of the challenged judgment or a formal citation of statutory provisions, without identifying the precise alleged error, is insufficient. If the pleading does not satisfy these formal requirements, it is null and cannot be examined on the merits (consid. 1). Costs follow the outcome under Art. 148 CPC.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.69

Data decisione, Autorità: 20.08.2002, CCC

Incarto n. 16.2002.00069

Lugano 20 agosto 2002/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

Segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 28 maggio 2002 presentato da


contro

la sentenza 10 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 3 aprile 2002 da


con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'625.30 oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE

di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

richiamato il decreto 7 agosto 2002 della Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello con cui il ricorso è stato trasmesso per competenza a questa Camera;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 3 aprile 2002 la società in nome collettivo __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'499.50, oltre accessori, a saldo della fattura 19 luglio 2001 emessa per forniture di zucchero, pretesa alla quale il convenuto ha opposto in compensazione un proprio credito a titolo di provvigioni, derivante da contratto di mandato;

che con il querelato giudizio il segretario assessore ha integralmente accolto l'istanza non avendo il convenuto comprovato il credito opposto in compensazione;

che con allegato 28 maggio 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che in concreto il contenuto dello scritto 28 maggio 2002 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione del diritto, il ricorrente si limita a contestare sommariamente le conclusioni del primo giudice e a richiamare (formalmente) alcune norme di legge sul contratto d'agenzia, senza indicarne il motivo;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;

che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso 28 maggio 2002 di __________ è nullo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà a __________ la somma di fr. 50.- a valere quale indennità per questa sede.

  2. Intimazione a:

__________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the cassation appeal complied with Art. 329 CPC requirements for admissibility

Decisão extraída

The appeal did not contain sufficient requests and factual/legal reasons, nor did it specify the cassation ground invoked, so it could not be treated as a valid cassation appeal.

Fundamentação extraída

Under Art. 329 para. 2 CPC, a cassation appeal must set out the relief sought and the factual and legal reasons; otherwise it is null under para. 3. The appellant merely made summary objections and cited rules on agency without explaining the cassation reason or pinpointing errors in fact-finding or law application.

Questão jurídica principal

Allocation of court costs and party compensation

Decisão extraída

Costs follow the losing party, and the appellant must pay the court fees and reimburse the respondent.

Fundamentação extraída

Because the appeal was null, the appellant failed in the proceedings; under Art. 148 CPC, costs follow defeat.

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