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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.35
Data decisione, Autorità:
11.06.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00035
Lugano
11 giugno
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23
aprile 2002 presentato da
rappr. dal __________
contro
la sentenza 12 aprile
2002 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a
procedura speciale in
materia di contratto di lavoro promossa con istanza 22 luglio 1999
nei confronti di
rappr. da____________________ __________
con la quale l'istante
ha chiesto il pagamento di fr. 909.10 a titolo di pretese salariali,
nonché il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n.
__________dell'UE di
Lugano, domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con sentenza 12 aprile 2002 il Giudice di pace del circolo di Lugano ha
respinto le pretese salariali avanzate da __________ nei confronti dell'ex
datrice di lavoro __________;
che
con il presente tempestivo gravame la lavoratrice insorge contro il predetto
giudizio, eccependo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 207 LEF,
non avendo il giudice di pace sospeso la trattazione della causa dopo la
decisione di fallimento della società convenuta 20 febbraio 2002 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5;
che
con osservazioni 3 giugno 2002 la Massa fallimentare __________ aderisce al
ricorso;
che
l'art. 207 LEF prevede come uno degli effetti del fallimento, peraltro
dipendente dall'intervenuta incapacità di disporre del fallito (art. 204 LEF),
che le cause civili nelle quali questi è parte e che influiscono sulla
composizione della massa rimangono sospese, salvo nei casi d'urgenza;
che
la sospensione interviene d'ufficio a far tempo dall'apertura del fallimento (Wohlfart,
in Comm. di Basilea alla LEF, 1998, SchKG II, art. 207, N. 14) e cessa
in termini diversi a seconda che il fallimento dia luogo a liquidazione
ordinaria o sommaria;
che,
trattandosi in concreto di liquidazione sommaria (cfr. Osservazioni UF di
Lugano), la causa che oppone le parti potrà essere riattivata non prima di
venti giorni dopo il deposito della graduatoria (art. 207 cpv. 1 LEF), ciò che
non risulta essere tuttora avvenuto;
che,
d'altra parte, la controversia rappresenta pacificamente una causa civile il
cui esito sarà tale da influire sulla composizione della massa, mentre non si
tratta di un cosiddetto caso d'urgenza (cfr. Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, art. 207
LEF, N. 19);
che,
a prescindere dall'eventuale sanzione di natura processuale a carico di una
sentenza presa durante la sospensione, dev'esserne accertata almeno
l'inefficacia, rispettivamente l'irrilevanza nell'ambito dell'esecuzione (Wohlfart,
op. cit., ibidem, N. 16; Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, ed. 4, vol. II, art. 207 LEF, N. 21; II
CCA 22 agosto 1996 in re G. & Co./ C.);
che
comunque, durante la sospensione dell'art. 207 LEF, nemmeno iniziano a
decorrere i termini d'impugnazione, così che, a fronte di un decisione (come le
presente) resa da un giudice che ignora la dichiarazione di fallimento di una
parte, i termini d'impugnazione inizieranno la loro decorrenza da quando l'art.
207 cpv. 1 LEF avrà cessato di esplicare i suoi effetti, ossia con la fine
della sospensione (Gilliéron, op. cit., ibidem, N. 37; Wohlfart,
op. cit., ibidem, N. 16);
che
ciò si giustifica in particolare ponendo mente al fatto che nella sostanza la
sospensione dell'art. 207 LEF serve proprio a chiarire le questioni relative ai
processi pendenti e alla continuazione dei medesimi da parte della massa
fallimentare (Wohlfart, op. cit., ibidem, N. 15);
che
a dipendenza della particolarità del caso non si preleva tassa di giustizia, né
si assegnano ripetibili.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia
-
Il
ricorso per cassazione 23 aprile 2002 __________ è evaso nel senso dei
considerandi.
-
Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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