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Numero d'incarto:
16.2002.32
Data decisione, Autorità:
02.10.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00032
Lugano
2 ottobre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25
aprile 2002 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 4 aprile 2002 del Giudice di pace del
circolo di __________ nella causa civile inappellabile promossa con istanza 4
febbraio 2002 nei confronti del
rappr. da__________ __________
con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna
del convenuto al pagamento di fr.
1'981.55 oltre accessori a titolo di risarcimento
danni, domanda respinta dal primo
giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
e __________ sono comproprietari della particella. n. __________RFD di
__________ sulla quale è edificata una casa d'abitazione. A nord della
proprietà e a confine con le particelle n. __________e __________costitute di
due strade (una comunale e una privata), si trova una siepe di recinzione che a
dire dei proprietari non superava l’altezza di 1,5 metri. Con scritto 20 giugno
2000 il __________ intimava ai coniugi __________ di tagliare la siepe a
un'altezza di 1,25 m. (doc. B), così come previsto dalle norme di attuazione
del PR in vigore nel __________, adducendo problemi di visibilità per il
passaggio veicolare (doc. D). A questa richiesta, i proprietari si sono
però opposti, evidenziando una disparità di trattamento con i vicini le cui
siepi di cinta avrebbero di gran lunga superato l’altezza consentita (doc.
C-G). Lo scambio di corrispondenza tra le parti non ha permesso di giungere a
una soluzione, così che il 5 marzo 2001 il __________ ha incaricato un terzo di
effettuare per suo conto il taglio della siepe non avendovi proceduto i
proprietari (doc. H).
-
Il
4 febbraio 2002, dopo aver esperito la procedura preliminare prevista dalla
Legge cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti
pubblici (doc. O e 1-3), __________ e __________ hanno convenuto in giudizio il
__________ postulandone la condanna al pagamento di fr. 1'918.55 oltre
accessori a titolo di risarcimento danni. Importo corrispondente, sulla base di
un'offerta della ditta __________, alla spesa necessaria per ripristinare una
siepe all'altezza originaria di 150/160 cm. (doc. N). Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria sostenendo di aver agito correttamente, ovvero
nell'ambito delle sue competenze che in concreto gli permettevano di esigere il
taglio della siepe a un'altezza di 1,25 m.
-
Con il querelato giudizio il giudice di pace, accertato l'agire
illecito dell'ente pubblico siccome sprovvisto di una decisione formale contro
la quale gli istanti avrebbero se del caso potuto insorgere, ha nondimeno
respinto l'istanza non avendo gli istanti comprovato di aver subito un danno a
dipendenza del taglio della siepe. Simile intervento ha infatti creato
unicamente un inconveniente di natura estetica destinato a scomparire entro
breve tempo con la normale ricrescita delle piante.
-
Con
il presente tempestivo gravame i coniugi __________ insorgono contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Rimproverano al primo giudice di
aver erroneamente applicato il diritto, non ritenendo provato il danno,
nonostante la mancata contestazione da parte del convenuto.
Con
scritto 4 giugno 2002 il __________ postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
La
responsabilità dell'ente pubblico, regolamentata dalla normativa menzionata in
precedenza (consid. 2), è data sulla base degli stessi presupposti sostanziali
dell’art. 41 CO. L’onere della prova riguardo ai medesimi è a carico della
parte danneggiata (Schnyder, in Comm. di Basilea, 1996, n. 3 e 15 ad
art. 41 CO).
Nel caso
di specie, pacifica la questione dell'illecito, è vero che, come sostengono i
ricorrenti, il convenuto -in sede di contraddittorio- non ha contestato il
danno, inteso come somma di denaro così come richiesta dagli istanti; ciò
nonostante, la conclusione del giudice di pace non è arbitraria, ritenuto che
l'arbitrio deve sussistere nel risultato della decisione e non solo nella sua
motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a).
Infatti,
la parte lesa deve provare, oltre ai presupposti dell'illiceità e del danno,
anche l’esistenza di un nesso di causalità adeguato tra l'atto imputato all'agente
pubblico e il pregiudizio lamentato (Brehm, in Comm. di Berna, art. 41
CO, N. 103), laddove il nesso di causalità adeguata è dato quando il
comportamento del danneggiante, esaminato secondo l’ordinario andamento delle
cose e la comune esperienza, è di per sé atto a dar luogo o a favorire l’evento
dannoso (DTF 119 Ib 345, 116 II 524, 112 II 442). D'altra parte,
trattandosi dell'applicazione di diritto federale, il giudice deve esaminare la
presenza anche di questo presupposto, ancorché sia rimasto formalmente estraneo
alla controversia (DTF 112 II 442, 101 II 73). Nella sostanza tuttavia,
accertando l'assenza di qualsiasi correlazione tra il taglio della siepe
all'altezza di 125 cm. e le spese di risanamento, il giudice di pace ha
proprio negato la presenza di un nesso causale adeguato, in particolare
escludendo correttamente che per riparare il danno si dovesse procedere ad
estirpare la siepe vecchia per piantarne una nuova dell'altezza di 150/160 cm.
(doc. N); né all'incarto vi sono indicazioni in tal senso, né vi sono analogie
fra il caso concreto e la fattispecie evocata dai ricorrenti nella quale si
trattava dell'abbattimento di un albero (DTF 127 III 73).
- Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha
evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell'errata
applicazione del diritto o dell’arbitraria valutazione delle prove da parte del
primo giudice, dev'essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 25 aprile 2002 __________ è
respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 160.- già anticipati dai
ricorrenti, rimangono a loro carico. Essi verseranno inoltre al __________ la
somma di fr. 50.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di __________.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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