Provisional debt release overturned for lack of debt acknowledgment

16.2002.109Outro Tribunal19 de mai. de 2003Granted

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The creditor sought enforcement of CHF 855.15 and obtained provisional debt release before the Justice of the Peace in Vezia. On cassation, the debtor argued both a violation of the right to be heard and an incorrect finding that the delivery slip was a debt acknowledgment. The civil cassation chamber held that the documents did not establish a valid debt acknowledgment within the meaning of Art. 82 SchKG, since the debtor's signature was not proven and an employee's signature was insufficient without clear proof of representation. The court also held ex officio that the first instance had misconstrued the request and should have treated it as a claim for payment and definitive debt release. The judgment was annulled and remanded, with no costs or compensation.

Sumário Omnilex

Art. 82 SchKG; debt acknowledgment in debt release proceedings; interpretation of the creditor's filing and procedural form: a provisional debt release may be granted only if the documents contain a clear, explicit and unequivocal acknowledgment of debt by the debtor or by a representative whose authority is clearly established from the record. A delivery slip signed by an unidentified person or by an employee does not suffice absent proof of representation. The court must examine ex officio whether the application, viewed according to its true content and the parties' intent, corresponds to the procedural form used; where the first instance decided on an incorrect procedural basis, the decision must be annulled and remitted (consid. 4-5).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.109

Data decisione, Autorità: 19.05.2003, CCC

Incarto n. 16.2002.109

Lugano 19 maggio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 dicembre 2002 presentato da


patr. dall'avv. __________

contro

la sentenza 10 dicembre 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimento, promossa con istanza 18 novembre 2002 da


relativamente a un credito per il quale l’istante ha fatto intimare a __________ il PE no. __________ dell’UE di Lugano;

esaminati gli atti.

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 18 novembre 2002 __________ ha proceduto contro __________ per l’incasso di un credito di fr. 855.15 a saldo di una fattura 30 aprile 2002 relativa alla fornitura di materiale vario. Il convenuto, assente all’udienza, non ha sollevato nessuna contestazione.

  2. Con il querelato giudizio il giudice di pace, pronunciandosi preliminarmente su una domanda di rinvio del contraddittorio presentata dal convenuto, ha rilevato come questa fosse in ogni caso destinata all’insuccesso, non essendo suffragata da alcun valido motivo ai sensi dell’art. 136 CPC. Nel merito, ha pronunciato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo summenzionato, individuando un valido riconoscimento di debito nel bollettino di consegna della merce.

  3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo, il convenuto insorge contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC. Si duole anzitutto della lesione del suo diritto di essere sentito sia per il fatto che il giudice di pace non ha dato seguito alla domanda di rinvio dell’udienza, sia perché -intimata la sentenza- non gli avrebbe messo immediatamente a disposizione la documentazione prodotta da controparte cui la stessa era già stata restituita, ciò che avrebbe limitato il suo diritto di difesa, in particolare ai fini della stesura del ricorso. Nel merito rimprovera al giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, riconoscendo nella documentazione prodotta dall’istante un valido riconoscimento di debito.

Con scritto 21 gennaio 2003 la controparte ha formulato le proprie osservazioni al ricorso, proponendone la reiezione.

  1. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dove per riconoscimento di debito si intende la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del convenuto di riconoscersi debitore nei confronti dell’istante per l’importo rivendicato. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta adempie a questi requisiti (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20; Staehelin, in Comm. di Basilea, art. 84 LEF, n. 50).

Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dalla documentazione prodotta dall’istante non è possibile concludere per l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione. Simile riconoscimento non può in particolare essere dedotto dal bollettino di consegna 29 aprile 2002 n. __________ che sì sembrerebbe indicare il prezzo di ogni articolo, ma che non permette di attribuire al convenuto la firma apposta in calce al medesimo, tanto più che la stessa parte istante afferma che il bollettino venne regolarmente controfirmato dall’operaio che dava gli ordini (cfr. punto 1 istanza), quindi non dal ricorrente. Infatti, la sottoscrizione del bollettino di consegna, foss’anche da parte di un dipendente del convenuto, non giova alla domanda di rigetto dell’opposizione, ritenuto che il riconoscimento di debito sottoscritto da un rappresentante dell’escusso, è vincolante nei confronti di quest’ultimo solo se l’esistenza del rapporto di rappresentanza risulta in modo chiaro dai documenti (Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82; Panchaud/ Caprez, op. cit., § 5; DTF 112 III 88), ciò che non è manifestamente il caso in concreto.

  1. Già alla luce di queste considerazioni il giudizio impugnato dovrebbe essere annullato poiché frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa e di una conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale (art. 327 lett. g CPC). Conseguendone che, a dipendenza di questo esito del ricorso, non tornerebbe conto di esaminare le ulteriori censure, riferite alla pretesa violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.

Sennonché, il ricorrente rileva anche che controparte non ha invero mai chiesto al giudice il rigetto provvisorio dell'opposizione, ma semmai il rigetto definitivo come corollario della domanda principale, attinente al merito del credito contestato. Orbene, a prescindere dalla legittimazione del ricorrente (a seconda della presenza di gravamen o no) per proporre questa censura, ovvero per invocare il motivo di revisione previsto dall'art. 340 lett. a CPC (decisione extra petita), è innegabile che il giudice di pace, tenuto a esaminare ogni istanza già per definire la procedura da seguire, ha omesso di considerare il significato della presente, chiaramente esposto nelle domande dell'istante, corrispondenti alla motivazione dell'allegato scritto e all'invocazione degli art. 291 segg. CPC: che il convenuto fosse condannato al pagamento della somma litigiosa e che, di conseguenza, venisse rigettata definitivamente l'opposizione interposta al precetto esecutivo. La circostanza che il giudice di pace abbia deciso il rigetto provvisorio dell'opposizione sulla base della sola intestazione (errata) dell'istanza contravviene al principio secondo cui un'istanza dev'essere considerata tenendo conto delle reali intenzioni delle parti (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 340 CPC, m. 8), in concreto inequivocabilmente diverse da quelle ritenute dal primo giudice. Ne consegue che, essendo le norme che disciplinano la forma del giudizio di ordine pubblico e che le stesse non possono essere mutate né per volere del giudice, né per accordo delle parti (CCC 29 dicembre 1992 in re L./R), d'ufficio il giudice del ricorso può annullare la decisione impugnata, rinviando l'incarto al primo giudice affinché emetta un nuovo giudizio, dopo aver offerto alle parti di dibattere l'istanza, così come corrispondente al suo contenuto effettivo.

A dipendenza del motivo d'accoglimento del ricorso, non si prelevano tassa, né spese e non si possono assegnare ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 20 dicembre 2002 di __________è accolto.

Di conseguenza la sentenza 10 dicembre 2002 è annullata e l'incarto rinviato al Giudice di pace del Circolo di Vezia.

II. Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione a:

__________.

Comunicazione alla Giudicatura di Pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Palavras-chave

debt enforcementprovisional debt releasedebt acknowledgmentrepresentationprocedural formcassationremand

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the delivery slip constituted a valid debt acknowledgment under Art. 82 SchKG for provisional debt release.

Decisão extraída

No valid debt acknowledgment was shown; the signature could not be attributed to the debtor, and any signature by an employee did not bind the debtor absent clear proof of representation.

Fundamentação extraída

A debt acknowledgment must be clear, explicit, unequivocal, and not open to interpretation. The documents did not establish that the debtor signed the delivery slip or that a representative relationship was clearly documented.

Questão jurídica principal

Whether the first-instance court mischaracterized the creditor's application and decided on provisional instead of definitive debt release, requiring annulment ex officio.

Decisão extraída

Yes. The application had to be understood as a request for condemnation to pay and, consequently, definitive debt release; the first-instance court wrongly relied on the heading of the filing.

Fundamentação extraída

Court-form rules are of public order. The application must be interpreted according to the parties' real intentions and the content of the filing. Because the wrong procedural form was used, the decision had to be annulled and remitted for a new hearing.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.