Cassation appeal declared null for insufficient grounds

16.2002.106Outro Tribunal10 de jan. de 2003Inadmissible

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The Ticino Civil Cassation Chamber dismissed as null an appeal filed against a peace judge’s ruling that had awarded only CHF 75 of a claimed contractual penalty. The court held that the filing did not satisfy the formal requirements for a cassation appeal under Art. 329 CPC because it did not identify any reviewable factual or legal errors, but merely expressed dissatisfaction with the lower-court outcome. Since the appeal was manifestly inadmissible, the chamber decided it summarily without hearing the other side. Court fees of CHF 50 were imposed on the appellant.

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Art. 329 cpv. 2 e 3 CPC; ammissibilità del ricorso per cassazione; il gravame deve contenere conclusioni e motivi di fatto e di diritto sufficientemente determinati, con indicazione o almeno illustrazione del motivo di cassazione invocato. La mera espressione di dissenso verso l’apprezzamento delle prove o il dispositivo della decisione impugnata non soddisfa tale onere e comporta la nullità/inammissibilità dell’atto. In caso di inammissibilità manifesta, l’autorità può statuire con motivazione succinta senza osservazioni della controparte (art. 313 bis CPC in relazione con art. 331 cpv. 1 CPC). Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2002.106

Data decisione, Autorità: 10.01.2003, CCC

Incarto n. 16.2002.106

Lugano 8 gennaio 2003/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 2 dicembre 2002 presentato da


Contro

la sentenza 22 novembre 2002 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 15 luglio 2002 nei confronti di


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 462.50, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 15 luglio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 462.50, importo rivendicato a titolo di penale per la rescissione di due contratti di compravendita sottoscritti dalla convenuta e aventi per oggetto due elettrodomestici, pretesa alla quale quest'ultima si è opposta contestando la propria intenzione di procedere a detti acquisti, tant’è che ha restituito entrambi gli apparecchi;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie e in particolare sulle dichiarazioni rese in sede di udienza dall’istante medesimo secondo cui il contratto sottoscritto dalla convenuta il 12 aprile 2000 annullava e sostituiva quello precedentemente concluso il 1° aprile 2000, ha riconosciuto all’istante il diritto alla rifusione della penale pattuita contrattualmente del 25% del prezzo di acquisto, unicamente sul secondo contratto accogliendo così l’istanza limitatamente all’importo di fr. 75.--;

che con scritto 2 dicembre 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 dicembre 2002 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove documentali) o riguardanti l’applicazione del diritto, il ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto in merito alle conclusioni del primo giudice, ribadendo il benfondato della propria pretesa sia per quanto attiene alla penale che alle spese che egli ritiene di aver sostenuto;

che sulla base di queste argomentazioni questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso 2 dicembre 2002 di __________ è nullo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

cassation appealadmissibilitystatement of groundscontractual penaltycostssummary disposition

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Questão jurídica principal

Whether the cassation appeal met the formal requirements of Art. 329(2) CPC.

Decisão extraída

No. The filing did not set out cognizable grounds of fact and law and merely expressed disagreement with the first judge’s conclusions.

Fundamentação extraída

An appeal in cassation must specify the relief sought and the factual and legal reasons, identifying at least the alleged ground of cassation. The appellant did not challenge the evidentiary findings or legal application in a substantiated way, so the court could not examine any basis for annulment.

Questão jurídica principal

How costs should be allocated in the cassation proceedings.

Decisão extraída

The costs had to be borne by the appellant as the losing party.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome under Art. 148 CPC.

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