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Numero d'incarto:
16.2001.87
Data decisione, Autorità:
15.03.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00087
Lugano
15 marzo 2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5
novembre 2001 presentato da
contro
la sentenza 23 ottobre 2001 del Giudice di pace del
circolo della Riviera nella causa a procedura inappellabile promossa con
istanza 26 settembre 2001 da
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento dell'importo di fr. 1'000.-- oltre
interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Biasca, domande accolte dal primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 26 settembre 2001 l'avv. __________ ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere la condanna di questi al pagamento di fr.
1'000.--, corrispondenti al saldo della nota professionale 25 agosto 2000
relativa a consulenza professionale prestata in suo favore tra gennaio e agosto
2000 (doc. C) in una vertenza che lo opponeva, in qualità di docente, al Dipartimento
dell'istruzione e della cultura del Canton Ticino;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza, non risultando
dalla documentazione prodotta dalla parte istante, la sola che ha presenziato
all'udienza, un eventuale accordo tra le parti sulla gratuità delle prestazioni
del legale, come preteso dal convenuto nel suo scritto 6 novembre 2000 (doc. F)
e contestato dall'istante;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro tale giudizio,
lamentandosi innanzi tutto de essere stato leso nel suo diritto di essere
sentito per non aver potuto partecipare all'udienza, ossia non essendogli
pervenuta la relativa citazione poiché assente dal proprio domicilio;
che
nel merito il ricorrente rimprovera al giudice di pace di aver ritenuto
corretto l'ammontare fatturato dall'avvocata, riferito anche a una lettera 28
gennaio 2000 di cui risulterebbe invece il carattere gratuito;
che
con istanza 28 novembre 2001 il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria;
che
con osservazioni 7 gennaio 2002 la resistente si è opposta all'accoglimento del
ricorso;
che
la dichiarazione 31 maggio 2001 di terze persone, prodotta dal ricorrente a
sostegno della gratuità delle prestazioni litigiose, dev'essere estromessa
dall'incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del giudice di pace o del pretore
può essere cassata se una parte non è stata posta in grado di far valere le
proprie ragioni, ossia è stata lesa nel suo diritto di essere sentita nel
processo, diritto previsto dall’art. 29 cpv. 2 Cost.;
che
nel caso concreto il ricorrente non contesta l'avvenuta regolare notifica della
citazione, bensì il fatto di non aver potuto prenderne conoscenza
tempestivamente poiché assente dal proprio domicilio;
che
per costante giurisprudenza del Tribunale federale un invio dell’autorità
spedito per lettera raccomandata vale come notificato al destinatario al
momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a
domicilio, né ritirato all'ufficio postale, l’ultimo dei sette giorni durante i
quali rimane depositato presso lo stesso ufficio (DTF 123 III 492, 113 Ib
89 consid. 2b; Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, art. 124, m. 1);
che
infatti, in caso di assenza della parte dal proprio domicilio per un certo
periodo, spetta a quest’ultima assumere le necessarie misure per assicurarsi il
ricevimento della corrispondenza che le è indirizzata al fine di poter
tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);
che
in quest'ottica, spettava quindi al convenuto mettere in atto ogni misura tale
da assicurargli il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua
assenza dal domicilio;
che
per contro la notifica di una citazione per mezzo di usciere o di altro messo o
agente costituisce una via eccezionale alla quale il giudice può, ma non deve,
far capo ove lo ritenga opportuno (art. 124 cpv. 2 CPC);
che
di conseguenza il diritto fondamentale delle parti di essere sentite non è
stato violato, di modo che la censura di natura processuale non può essere
accolta;
che
anche nel merito -e in buona parte- la sentenza del giudice di pace non può essere
considerata arbitraria (art. 327 lett. g CPC), trovando sufficiente riscontro
nelle risultanze istruttorie;
che
dalle stesse è infatti emerso che le parti hanno concluso un contratto di mandato
(Fellmann, Commentario bernese,
1992, n. 144 ad art. 394 CO), in virtù del quale l'istante si è occupata della
tutela degli interessi del convenuto;
che
contestata dal ricorrente non è tanto l'attività professionale svolta
dall'istante, ma il carattere oneroso del mandato;
che
questa problematica, ancorché non sollevata dal ricorrente dinanzi al primo
giudice, può nondimeno essere esaminata, avendovi fatto esplicito riferimento
sia l'istante, sia il giudice di pace nella sua decisione;
che
trattandosi di un mandato di consulenza, generalmente soggetta a remunerazione
(art. 394 cpv. 3 CO; Fellmann,
Comm. di Berna, 1992, N. 373 ad art. 394 CO), così come in concreto risulta
espressamente dalla procura sottoscritta dal convenuto il 1° febbraio 2000
(doc. A), spettava semmai a quest'ultimo provare che le parti ne avevano
pattuito la gratuità (Fellmann,
op. cit., N. 383 ad art. 394 CO), prova che in concreto il convenuto non ha
potuto fornire;
che,
per quanto attiene invece all'onorario relativo alla stesura della lettera 28
gennaio 2000 al cliente, la decisione del primo giudice dev'essere annullata,
dal momento che la stessa istante ne ha ammesso la promessa gratuità in sede di
contraddittorio;
che
pertanto, giudicando in base all'art. 332 cpv. 2 CPC, la tariffa oraria
applicata dall'avvocata, pari fr. 153.85, porta a una riduzione dell'onorario
di fr. 76.90, corrispondente al tempo (30 minuti) indicato nella nota
dettagliata per la prestazione controversa;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, respinte le maggiori censure,
può essere accolto solo in parte;
che
non torna conto affrontare il quesito dell'assistenza giudiziaria chiesta dal
ricorrente limitatamente alla procedura d'impugnazione, a dipendenza
dell'esiguo valore delle spese e della tassa di giustizia applicabile in
concreto, dalle quali la Camera può anche prescindere a causa delle
particolarità della fattispecie e dell'accertata indigenza del ricorrente.
Parimenti è possibile prescindere dall'attribuzione di ripetibili alla parte
resistente che ha patrocinato sé stessa e che ha -verosimilmente di proposito-
omesso di chiederne l'assegnazione (Protestate spese e tassa di giustizia).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 5 novembre 2001 di __________ è
parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione 23 ottobre 2001 del Giudice di pace del
Circolo di Riviera è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
- L'istanza è parzialmente accolta.
Il
signor __________, è condannato a versare all'avv. __________, la somma di fr.
923.10 oltre interessi al 5% dal 26 settembre 2000 e alle spese esecutive.
-
Limitatamente a questo importo è
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dalla parte convenuta al
PE __________ UEF Riviera del 22 maggio 2001, notificato il 23 maggio 2001.
-
La tassa di giustizia e le spese, totale
fr. 70.--, da anticipare dalla parte istante, restano a suo carico per 1/10 e
per il resto sono poste a carico del convenuto.
II. La domanda di assistenza giudiziaria 28 novembre 2001 del
ricorrente è evasa nel senso dei considerandi.
III. Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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