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Numero d'incarto:
16.2001.84
Data decisione, Autorità:
13.11.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00084
Lugano
13 novembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 1° ottobre 2001 presentato da
contro
la sentenza 24 settembre 2001 del Giudice di pace supplente del
circolo di Tesserete nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza
30 maggio 2001 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 712.40 oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal
convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo
giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 30 maggio 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 712.40 a saldo delle fatture 5 aprile 2000
(doc. C) e 4 maggio 2001 (doc. A e B) emesse per spese varie relative a
prestazioni effettuate a quest'ultimo __________
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, giudicando sulla base della documentazione
prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima
sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto
che non ha presenziato al contraddittorio;
che
con scritto 1° ottobre 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il
motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 1° ottobre 2001 del ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace supplente relativamente agli accertamenti istruttori
(risultanti dalle prove) o all’applicazione di norme di diritto, il ricorrente
si limita a respingere le motivazioni del giudizio, sostenendo per la prima volta
in questa sede che i motivi alla base delle fatture non corrisponderebbero alla
verità;
che
pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti
per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che
il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in
contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve così essere respinto in
quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. L'atto
ricorsuale 1° ottobre 2001 __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Tesserete.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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