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Numero d'incarto:
16.2001.76
Data decisione, Autorità:
27.05.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00076
Lugano
27 maggio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20
settembre 2001 presentato da
contro
la sentenza 29 agosto 2001 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 23 giugno 2000 nei confronti di
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'267.60 oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande parzialmente accolte
dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Dal 3 maggio sino al 28 luglio 1999, data di revoca del mandato da parte
del cliente (doc. KK), l’avv. __________ si è occupato della tutela degli
interessi di __________. Il mandato comprendeva in particolare la consulenza e
rappresentanza di quest'ultimo nell’ambito della liquidazione della successione
della defunta __________ che lo aveva istituito erede (procura doc. C) e nella
vertenza che lo opponeva alla società __________ (procura doc. D). Il 9 agosto
1999 l'avv. __________ ha emesso la propria nota professionale per complessivi
fr. 11'267.60 (di cui fr. 10'000.- a titolo di onorario), importo sul quale
__________ ha versato la somma di fr. 5'000.- "a saldo" (doc. QQ e
RR), ritenendo per la differenza la nota del legale eccessiva.
Con
istanza 23 giugno 2000 l'avv. __________ ha quindi adito le vie giudiziarie al
fine di ottenere la condanna di __________ al pagamento dello scoperto di fr.
6'267.60 oltre accessori.
Pretesa
alla quale il convenuto si è opposto ribadendo il carattere esorbitante
dell’importo fatturato per rapporto all'attività e all'impegno profusi
dall'avvocato nella conduzione del mandato che peraltro non presentava
particolari difficoltà e per l'assolvimento del quale l'istante è andato oltre
a quanto necessario ed effettivamente richiestogli dal cliente.
2.Con il querelato giudizio il segretario
assessore ha anzitutto accertato la sua competenza a statuire sugli onorari
dovuti all'istante per l’attività extragiudiziale svolta. Dovendo poi calcolare
l'onorario di sua spettanza sulla base dell'art. 394 cpv. 3 CO poiché le parti
non avevano concluso nessun accordo circa i criteri di remunerazione, si è
riferito alla Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) quale espressione
dell’uso commerciale vigente nel nostro Cantone. Non essendo contestata la
corretta esecuzione del mandato, ma unicamente l'ammontare dell'onorario
fatturato, il primo giudice, riferendosi al dispendio orario esposto
dall'istante (50 ore), l'ha ritenuto eccessivo, non giudicando difficile o
complesso il patrocinio del convenuto, l'unica problematica in discussione
essendo la vendita della casa che la defunta __________ possedeva a __________.
Non avendo l'istante quantificato il tempo impiegato per ogni singola
prestazione fatturata, il segretario assessore gli ha riconosciuto: fr. 2'380.-
per 68 colloqui di breve durata (valutati in fr. 35.- l’uno), fr. 1'085.- per
31 lettere o fax (per fr. 35.- l’uno), fr. 2'816.- per 5 colloqui telefonici di
lunga durata (25 minuti ognuno) oltre a 12 ore lavorative per le altre
prestazioni esposte dall'istante (10 conferenze, sopralluogo, trasferta presso
__________, analisi incarto), il tutto sulla base di una tariffa oraria di fr.
200.-. Importo al quale ha aggiunto fr. 481.50 per le spese di cancelleria
sostenute sino alla revoca del mandato, per un totale di fr. 7'269.70 dal quale
ha dedotto la somma di fr. 5'000.- già versata dal convenuto, da qui
l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 2'269.70 oltre accessori.
- Con
il presente tempestivo gravame l'avv. __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alla lettera f (connesso con l'art. 340 lett. d CPC) e alla lettera g dell'art.
327 CPC. In grandi linee il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver
preso in considerazione l'accordo concluso dalle parti secondo cui l'onorario
sarebbe stato calcolato applicando la TOA e, in particolare, in base al valore
della pratica svolta. Inoltre, contesta, siccome arbitrario, anche il conteggio
delle ore, nonché le tariffe applicate. Non è oggetto d'impugnativa la quantificazione
delle spese.
Con
osservazioni 16 ottobre 2001 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono
essere sussunte tutte le censure del presente ricorso, una sentenza del Pretore
o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente
violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi: per essere definita arbitraria una
violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista;
l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile, così che è possibile
scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione censurata appare
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
Pacifici sia la competenza del giudice civile a dirimere la
vertenza che oppone le parti (DTF 112 Ia 27 consid. aa con rinvii), sia
il rinvio alle norme sul mandato per la determinazione dell’onorario per
l’attività extragiudiziale svolta dall’istante (art. 394 cpv. 3 CO; Rep
1991, 304; 1998, 314; BOA n. 18, pag. 35), contestate sono la base e le
modalità di calcolo dell'onorario.
In quest'ambito e in linea di principio, spetta al mandante che
procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni l’onere di
dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto, nonché la congruità del suo
credito (art. 8 CC; IICCA 10 aprile 1997 in re J/ K.; 22 luglio 1998 in
re B./ F. SA). Egli è in particolare tenuto a provare che l’onorario da lui
preteso corrisponde alle modalità di computo concordate: così, se è concordato
un onorario a tempo, egli dovrà dimostrare il tempo da lui impiegato; se è
previsto un onorario ad valorem, dovrà fornire la prova del medesimo (Gmür,
Die Vergütung des Beauftragten, 1994, pag. 117; Fellmann, Commentario
bernese, n. 439 e segg. ad art. 394 CO).
- In
concreto, contrariamente alle tesi del ricorrente, egli non ha provato nessuna
pattuizione relativa al metodo di calcolo dell'onorario poi applicato nei
confronti nei confronti del cliente. Anzi, il teste __________, presente al
primo colloquio fra le parti, ha deposto che l'avvocato spiegò al convenuto che
una cosa così complessa non poteva più essere trattata come un favore, ma
che sarebbe stata fatturata la prestazione eseguita. __________ mostrò a
__________ il tariffario e gli disse che comunque non avrebbe applicato la
tariffa più alta. Accertamento che indurrebbe a concludere che il generico
riferimento alla TOA equivalesse al calcolo dell'onorario sulla base del
principio generale dell'art. 9 TOA, ossia secondo il valore della controversia.
Tuttavia, proprio l'avvocato si è scostato da questo metodo, giungendo
all'importo di fr. 10'000.- sulla base di un compenso unitario (ad horam)
di fr. 200.- e di un dispendio di tempo di approssimative 50 ore (replica, ad
4; ricorso, foglio 6), in sostanza ritenendo troppo oneroso il risultato del
calcolo secondo il valore.
D'altra
parte, la parcella 9 agosto 1999 non fornisce formalmente in sé nessuna
indicazione sulle modalità di calcolo della mercede.
-
Unico
tema dell'impugnazione resta così la valutazione del tempo impiegato
dall'avvocato per lo svolgimento del mandato, così come verificata dal primo
giudice. Ora, questa valutazione che non può essere considerata arbitraria, già
solo perché l'istante stesso ha omesso di offrire indicazioni di dettaglio al
proposito, disattendendo all'onere della prova che gli incombeva (art. 8 CC).
In tal modo il giudice ha avuto campo di procedere a una propria stima delle
prestazioni -fors'anche opinabile- ma sicuramente non contraria ad alcun atto o
risultanza del processo, tenendo conto in particolare che, nell'ambito
applicativo dell'art. 394 cpv. 3 CO, il giudice è libero di apprezzare la
congruità di un onorario e in ciò di scostarsi dai parametri di una tariffa
professionale (DTF 117 II 283, consid. 4a). Ne consegue che la verifica
da parte di questa Camera (peraltro in conformità con i principi generali della
cassazione: art. 327 lett. g CPC) può avvenire esclusivamente se il primo
giudice ha manifestamente trasceso i limiti del suo potere d'apprezzamento,
rispettivamente se le sue conclusioni poggiano su premesse errate (DTF cit.,
ibidem): ciò che in concreto non è dato. Va infatti rilevato come il ricorso,
descrivendo le caratteristiche di ogni operazione compiuta dall'avvocato in
favore del cliente e con ciò scostandosi dall'ambito del rimedio invocato,
assume carattere prevalentemente appellatorio, tentando senza esito di proporre
argomenti che vanno oltre i limiti della controversia, così come proposta e
discussa in prima sede.
-
Alla
luce di quanto esposto, il ricorso dev'essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre il calcolo di
questa indennità dev'essere adeguato alla stringatezza dell'allegato di osservazioni
al ricorso.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 20 settembre 2001 dell'avv. __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al resistente fr.
150.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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