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Numero d'incarto:
16.2001.61
Data decisione, Autorità:
13.09.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00061
Lugano
13
settembre 2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sulla domanda di revisione 10
agosto 2001 presentata da
contro
la sentenza 18 luglio 2001 della Camera di cassazione
civile nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 14 febbraio 2001 da
(rappr. da __________)
con la
quale l'istante ha chiesto e ottenuto dal giudice di pace il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE __________ dell'UEF
di Bellinzona;
decisione contro la quale si è aggravato l'escusso il
cui ricorso per cassazione è stato respinto;
esaminati gli atti;
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 14 febbraio 2001 lo __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l'incasso di fr. 1'000.-- oltre accessori, corrispondenti a una multa inflitta
a quest'ultimo per violazione delle norme della circolazione stradale, domanda
alla quale l'escusso si è opposto;
che
a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione 25 gennaio
2000 della Sezione penale del Landgericht Uri regolarmente
passata in giudicato;
che
con sentenza 10 aprile 2001 il Giudice di pace del circolo del Ticino, accertata
la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella decisione
confederata, ha accolto l'istanza;
che
la decisione del giudice di pace è stata confermata da questa Camera che con
sentenza 18 luglio 2001 ha respinto il ricorso per cassazione proposto contro
la stessa da __________ (16.2001.00030);
che
con allegato 10 agosto 2001 __________ chiede ora la revisione della sentenza
di questa Camera, segnatamente sulla base dell'art. 340, lett. a) e d) CPC;
che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla Camera esecuzioni e fallimenti (Cocchi / Trezzini, CPC-Ti , art. 340, m. 6) non s'intravede
valido motivo per non esaminare la presente domanda, ancorché nell'ambito di
una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, né per modificare la
giurisprudenza in materia, valida prima dell'entrata in vigore della revisione
parziale della LEF, ossia prima del 1° gennaio 1997, e peraltro seguita anche
successivamente (CCC 30 luglio 1999 in re S.D.C. / G.C.C. SA);
che
comunque la revisione appare sempre mezzo idoneo a rimediare eventuali palesi
errori di decisione in tempi brevi, ossia compatibili con il principio generale
di speditezza imposto in procedura esecutiva e non solo dalla parziale revisione
della legge federale;
che
l'art. 340 lett. a) CPC prevede la possibilità di chiedere la revisione di una
sentenza se il giudice ha pronunciato su domande non formulate o se ha omesso
di pronunciare su domande formulate;
che
l'istante rimprovera a questa Camera di non aver dichiarato la nullità del
titolo di credito presentato nell'ambito del rigetto d'opposizione, ossia della
sentenza 25 gennaio 2000 della Sezione penale del Landgericht Uri;
domanda che ripropone, postulando altresì la nullità della decisione 29 marzo
1999 del Ministero pubblico di quel Cantone;
che,
contrariamente a quanto preteso dall’interessato questa Camera non ha omesso di
considerare la sua eccezione di nullità del titolo, anzi ne ha ampiamente
motivato la reiezione sia in base alla circostanza che le pretese "irregolarità"
imputate alle autorità urane avrebbero dovuto semmai essere oggetto di
impugnativa in quel Cantone, mentre il titolo prodotto è formalmente
ineccepibile ai fini del giudizio di rigetto definitivo dell'opposizione, sia
in relazione alla censura particolare sollevata nel ricorso 20 aprile 2001,
ossia di non essere stato legalmente rappresentato davanti all'autorità confederata;
che,
se è vero che formalmente non è stata data risposta nel dispositivo della
decisione 18 luglio 2001 alla richiesta di nullità della sentenza urana, è
altrettanto vero che questa Camera, respingendo un ricorso per cassazione, non
rende conto dell'esito di ogni censura nel dispositivo della sentenza poiché
esso deve esclusivamente dichiarare l'esito del gravame (art. 325 cpv. 2 CPC; Cocchi / Trezzini, op. cit., art.
285 CPC, m. 19);
che
ugual sorte sarebbe stata riservata all'eccezione di nullità della decisione
del Ministero pubblico urano, peraltro presentata per la prima volta in questa
sede e quindi inammissibile (art. 321 CPC);
che
per quanto attiene al motivo di revisione di cui all'art. 340 lett. d CPC,
ossia se la sentenza è frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai
documenti di causa, nell'allegato proposto in sede di revisione manca qualsiasi
motivazione a carico della Camera di cassazione civile, la lagnanza dell'istante
avendo per oggetto esclusivamente -ancora una volta- il procedimento penale
svoltosi nel Canton Uri;
che
quindi la domanda di revisione, del tutto infondata, dev'essere respinta;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 331
cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione della
domanda in esame senza notifica alla controparte, qualora essa si rilevi inammissibile
o manifestamente infondata.
Per i
quali motivi,
pronuncia:
-
La
domanda di revisione 10 agosto 2001 di __________ è respinta.
-
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.
100.--, già anticipate da __________, rimangono a suo carico.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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