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16.2001.00086 ΓÇó Cassation granted for inability to attend hearing
16.2001.00086Outro Tribunal19 de nov. de 2001Granted
The hospital obtained a first-instance order for CHF 4,875 and definitive removal of the defendant's opposition. On cassation, the defendant showed by medical certificate that she was unable to attend the hearing on 22 October 2001. The appellate court held that, because the judgment was issued the same day, restitution before the first judge was no longer possible. To safeguard the right to be heard, the court granted the appeal, annulled the judgment, and remanded the file for a fresh hearing. No costs were levied.
Art. 137 lit. b CPC, Art. 29 cpv. 2 Cost., Art. 327 lett. e CPC; where a party proves an unforeseeable medical inability to attend the hearing and the first-instance court renders judgment on the merits the same day, the party cannot be expected to seek restitution before that court. In such a situation, cassation is the effective remedy to restore the right to be heard. The judgment must be annulled and the case remitted for a new hearing before the first judge (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00086
Data decisione, Autorità: 19.11.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00086
Lugano 19 novembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 novembre 2001 presentato da
__________, __________
contro
la sentenza 22 ottobre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 27 giugno 2001 da
ENTE OSPEDALIERO CANTONALE, Ospedale Regionale di Lugano, Lugano
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di 4'875.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 27 giugno 2001 l’Ente Ospedaliero Cantonale ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'875.- a saldo della fattura 6 dicembre 2000 (doc. A) emessa per le prestazioni fornite a quest'ultima dall'Ospedale Regionale di Lugano;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, sulla base della sola documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio;
che con scritto 5 novembre 2001 __________ insorge contro il predetto giudizio: la ricorrente si duole del fatto di non aver potuto partecipare alla discussione dell'istanza per motivi di salute, impedimento a comprova del quale produce un certificato 26 ottobre 2001 della dott. med. __________;
che dal certificato medico risulta che effettivamente il giorno dell'udienza, 22 ottobre 2001, la ricorrente era impossibilitata a parteciparvi per motivi di salute;
che la restituzione in intero (art. 137 lett. b CPC), unico rimedio offerto dalla procedura per riparare all'avvenuta inosservanza di un termine, non ha potuto essere proposta al segretario assessore poiché questi ha emesso la sua decisione di merito (qui impugnata) il giorno stesso dell'udienza;
che pertanto l'unica possibilità di essere reintegrati nei propri diritti di natura processuale, in particolare di poter esporre le proprie tesi difensive in giudizio (art. 29 cpv. 2 Cost), è costituita dal ricorso contro la sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 321, no. 831): ciò che la convenuta fa con il presente ricorso per cassazione fondato sull'art. 327 lett. e CPC;
che in considerazione della comprovata impossibilità della ricorrente a partecipare all'udienza di contraddittorio e dell'allegata imprevedibilità di tale situazione (che esclude l'eventualità di chiedere il rinvio dell'udienza), il ricorso dev'essere accolto con il rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio dopo aver riconvocato le parti per discutere l'istanza;
che alla luce di quanto esposto e considerato che l'irritualità del giudizio avrebbe potuto essere rilevata anche d'ufficio, la notifica del ricorso alla controparte perde significato e l'impugnazione può essere senz’altro evasa (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che per il presente giudizio non si prelevano spese né tassa di giustizia e nemmeno si assegnano indennità alla ricorrente.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 5 novembre 2001 di __________ è accolto.
La sentenza 22 ottobre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è annullata con il conseguente rinvio degli atti per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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